Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8872 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 8872/01 Società - D upre SEZIONE PRIMA, CI time tel. Appr. di beauco Composta d R.G.N. 17479/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Cron. 20238 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 2777 Dott. Fabrizio FORTE Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 08/03/01 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE BECCHINA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L 3000 28 GIU. 2001 DI VAL GARDENA 3, presso l'• Avvocatoocato LUCIO DE AN IL CANCELLIERE GELIS, ché lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MANCUSO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELL.9 A ricorrente
contro
RI UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso l'avvocato GIANFRANCO AMENTA, che li la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 controricorrente Richiesta copla studio dal SigPasqual 621 contro per diritti € 4.65 || 21 FEB. 2002il IL CANCELLIERE 1 KRONIO Srl;
- intimata CANCELLERIA avverso la sentenza n. 645/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata l'11/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
V+377 NV> udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo;
rigetto del terzo motivo del ricorso. V1837 327) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 giugno 1986 e successiva rias- sunzione del 23 settembre 1986, RA IN conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, la s.r.l. RO, di cui era socia, impugnando la delibera assem- V bleare del 25 febbraio 1986, con la quale era stato ap- provato il bilancio per l'anno 1985, con il suo voto CANCELLERIA contrario: sostenendo che la delibera era stata adotta- ta in violazione degli artt. 2423 e 2429 bis c.c., ne chiedeva l'annullamento. Costituitasi, la società eccepiva la decadenza del CANCELLERIA socio dal termine di cui all'art. 2377 c.c. e sostene- 2 CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE va, nel merito, la legittimità della delibera. Richiesta copia esecutiva Con comparsa del 16 novembre 1988, interveniva vo- dal Sig. AMENTA per diritti € 12.39+6 lontariamente del giudizio Filippo EC, ammini- 25-2-22 IL CANCELLIERE stratore unico della RO all'epoca in cui era stata adottata la delibera impugnata, che aderiva alla tesi CANCELLER A della società. Al termine dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, il Tribunale adito, con sentenza del 27 gennaio 1995, dichiarava inammissibile l'intervento del EC e nulla la delibera impugnata. Sulle impugnazioni proposte dalla soc. RO e dal EC, resistite dalla IN, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza dell'11 agosto 1998 ed in parzia- le riforma della decisione di primo grado, dichiarava ammissibile l'intervento del EC, ma ne rigettava la domanda;
compensava, altresì, le spese del primo grado tra lo stesso EC e la IN;
confermava nel resto la sentenza impugnata;
condannava gli appel- lanti, in solido, alle spese del gravame. Ritenuto ammissibile l'intervento del EC, qualificato come adesivo dipendente, la Corte osservava che la delibera di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.C., CANCELLERIA quando è contraria a norme dettate a tutela anche di 3 interessi generali, onde la nullità sussiste, se vengo- no addotte violazioni dei principi di chiarezza e pre- fatti ido- li cisione del bilancio, ove vengono accertati nei ad ingenerare erronee convinzioni sulla situazione economico - patrimoniale della società e che si tradu- cono in un pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio medesimo. Secondo la Corte territo- riale, quindi, nel caso di specie non trovava applica- zione il termine di cui all'art. 2377 c.c., applicabile soltanto per le delibere annullabili. Premesso che i primi giudici, interpretando la do- manda, avevano correttamente qualificato l'azione pro- posta dalla IN come di nullità ex art. 2379 c.c., la Corte palermitana osservava che, in ogni caso, la nullità può essere rilevata d'ufficio ex art. 1421 C.C., con riferimento ad irregolarità come quelle ac- certate nel caso di specie - che non costituiscono vizi formali, ma incidono sulla veridicità, chiarezza e pre- cisione del bilancio. Quanto alle spese processuali, la Corte territoria- le riteneva di compensare quelle di primo grado tra la li IN ed il EC, il cui intervento era stato ri- tenuto inammissibile dal Tribunale, mentre condannava gli appellanti, in solido, a quelle del giudizio di gravame. Per la cassazione di tale sentenza il EC ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati an- che con memoria. Resiste la IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale, va rilevato che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 645 dell'11 agosto 1998 soltanto il EC ha proposto ricorso per cassazione, sebbene sia stato qualificato dalla sentenza impugnata come interventore adesivo di- pendente rispetto ala posizione processuale della SOC. RO. Il ricorrente non contesta in alcun modo tale qualificazione (peraltro, correttamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento al fatto che avanzata dalla l'eventuale accoglimento della domanda IN nei confronti della società avrebbe potuto esporre il EC all'azione di responsabilità e/o rivalsa), limitandosi a criticare, con i primi due mo- tivi, la decisione in punto di ritenuta nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio. Ne deriva l'inammissibilità di tali censure (con la quale si denunciano, rispettivamente, violazione degli artt. 2377, 2379 c.C., 112 c.p.c. e vizio di motivazio- ne), essendo noto che la parte la quale spiega inter- vento adesivo dipendente nel corso del procedimento può aderire all'impugnazione eventualmente proposta dalla 5 adiuvata li parte da lui ordinat ma non anche impugnare autonoma- mente la sentenza, a meno che non si tratti di pronun- cia sulle spese, rispetto alla quale va, all'opposto, considerata portatrice di un proprio, autonomo interes- se (tra le altre, Cass. 10894/99 e 10252/97). Non sembra superfluo ricordare che, con la sentenza n. 455 del 1997, il giudice delle leggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza ha posto in evidenza che, mentre l'intervento svolto per la tutela di un diritto determina un ampliamento non anche oggettivo della lite solo soggettivo, ma (introducendo una nuova domanda), l'intervento effet- tuato per aderire, in forza di un proprio interesse, alla posizione processuale di una parte determina un ampliamento solo oggettivo del processo, "in quanto l'interventore adesivo dipendente si limita a sostenere le ragioni di una parte, senza dedurre un proprio di- ritto". La Corte Costituzionale, quindi, ha ritenuto del tutto ragionevole la preclusione del potere di impugna- zione (nell'ipotesi in cui la parte adiuvata abbia ri- nunciato ad impugnare o prestato acquiescenza alla sen- 6 tenza), atteso che "il terzo intervenuto ad adiuvandum non ha poteri disponibili sulla lite, la cui decisione solo in via mediata può produrre effetti giuridici sul- la sua posizione sostanziale". Con la stessa sentenza, tuttavia, è stato affermato che all'interventore adesivo dipendente esattamente la giurisprudenza riconosce un potere autonomo di impugna- zione rispetto a quei provvedimenti della sentenza che incidono direttamente nella sua sfera giuridica, in ap- plicazione del fondamentale principio dell'interesse ad agire e, più specificamente, dell'interesse ad impugna- "in forza del quale l'ammissibilità del gravame ère, in stretta correlazione alla soccombenza": come accade, per l'appunto, in tema di spese processuali, giacchè l'interventore adesivo dipendente può - in via di ipo- tesi - subire un concreto ed immediato pregiudizio del- la relativa statuizione. E' ammissibile, pertanto, il terzo motivo del ri- corso, con il quale, denunciando omessa motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale lo abbia gravame senza alcuna motivazione e pur avendo accolto h condannato al pagamento delle spese del giudizio del la censura relativa all'inammissibilità dell'intervento. La doglianza, tuttavia, è infondata. 7 E' noto che, in tema di spese processuali, il sin- dacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle ° meno, in tutto ° in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorrenza di altri giusti motivi, salvo che le ragio- ni addotte a fondamento della decisione risultino illo- giche ° contraddittorie ("ex Plurimis", Cass. 15373/2000, 9271/2000, 8889/2000). Nel caso di specie, la Corte palermitana ha compen- sato le spese del primo grado, quanto al rapporto pro- cessuale tra la IN ed il EC, perchè l'intervento di quest'ultimo era stato erroneamente ri- tenuto inammissibile dal Tribunale: la condanna dello stesso EC, in solido con la SOC. RO, alle spese del giudizio di gravame trova implicita - una chiara e logica spiegazione nella prevalente soccom- benza, evidenziata dal contesto motivazionale della li sentenza. Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo. Condanna il ricorrente Shoes alle spese, che liquida in lire.. oltre lire 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2001. Paper Puch Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Reale Giovanni Verucci CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andre Bianchi Depositato in Cancelleria 28 BAU TOOL IL CANCELLIERE 109T 250.000 450T, 60000 TOT. 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie .4Registrato in datab 5 FFR. 2002). aln. U.S.S.Q. versato € 160,10 (euro CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia HLIPPOY Z Responsabile Servizia A Gludiziari (Dr. M. RACOCHINY U سنا F FI 2 0 C I 0 O DELLE