Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illecito extracontrattuale Presid4 3 / 02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5462/99 111 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere RIFON Dott. Francesco Cron.28750 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 2884 Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud.12/04/02 AMATUCCIDott. Alfonso Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CIANO SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti € 1,55 29 LUG. 2002 DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA M IL CANCELLIERE G, che la difende unitamente all'avvocato MENCHINI SERGIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO AN MA, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSA VIA LUCRINO 5, presso 10 studio dell'avvocato CARLA UFFICIO COPE Richiesta copia stu dall'avvocato LUIGI PORTA, giusta V.EFRATI, difesa dal Sig. DNN per diritti € 1,55 delega in atti;
29.LUG. 2002 2002 controricorrente IL CANCELLIER 890 contro 1 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, in persona dei legali rappresentanti dr. Giorgio Riva e dr. Andrea Cerretti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPATAFORA GIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
NE VA, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, che 10 difende unitamente all'avvocato PIERO CAMINE, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
VE OR, LI VI, LE HO;
intimati avversO la sentenza n. 198/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione I civile emessa il 13/1/1998, depositata il 23/01/98; RG.27/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1990 IM NO, nel contesto di un'annosa controversia civile relativa al risarcimento dei danni cagionati al proprio negozio di pellicceria e pellette- ria in Livigno da una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante verificatasi la sera del 30.11.1984, convenne in giudizio innanzi al tribunale di Sondrio gli intimati indicati in epigrafe già denunciati in sede penale chiedendone la con- danna al risarcimento dei danni provocatile a seguito della commissione dei reati di frode processuale e di falsa perizia. Espose che il 27.12.1984 il consulente tecnico d'ufficio geom. Alesiano, acceduto sul posto in sede di tecnico preventivo volto accertamento della causa dell'infiltrazione ed all'individuazione alla constatazione dei danni connessivi, aveva verba- lizzato di aver trovato rimosso il pavimento del bagno dell'appartamento condotto in locazione da UC Negri- ni e di proprietà di NA MA LA, assicurata con la R.A.S., e che le tubazioni, già a nudo, non pre- sentavano alcuna perdita, dovendosi la causa dell'infiltrazione individuare nel difettoso funziona- mento di una lavatrice. 3 Sostenne che, invece, al momento del sopralluogo il pavimento risultava già richiuso (evidentemente dopo l'avvenuta riparazione della tubazione) e che il consu- lente non aveva dato atto del rinvenimento della lava- trice nello scantinato e del suo perfetto funzionamento "a motore spento", avendo sol affermato che, postata in moto, l'acqua ne fuoriusciva a causa dello stacco del limitatore di carico. Affermò che nella frode processuale così commessa dal consulente, attraverso il verbale e l'elaborato do- losamente falsi al fine di indurre l'individuazione del responsabile dei danni non già nell'assicurata Taranto- la ma nell'incapiente conduttrice EG, avevano con- corso tutti gli altri firmatari del verbale: la Taran- tola quale mandante della frode, il suo consulente di- parte geometra Vega, il geometra Carmine quale tecnico incaricato dalla R.A. S., quest'ultima quale committen- te, l'idraulico NI quale autore materiale delle occulte riparazioni. I convenuti resistettero affermando la veridicità dei dati riferiti dal consulente tecnico d'ufficio: La LA, in particolare, affermò di aver dato incari- co al RM, da Milano, di mettere a nudo le tuba- zioni per riparare eventuali perdite e di aver dispo- sto, dopo la constatatazione che non v'erano perdite, 4 che le tubazioni fossero lasciate scoperte per consen- tire i necessari controlli successivi. Esperita consulenza tecnica d'ufficio che escluse ogni manomissione dell'impianto, l'adito tribunale di Sondrio respinse sia la domanda principale che quelle riconvenzionali dei convenuti volte al risarcimento dei danni loro derivati dalla calunniosa citazione della NO, in difetto di prova dell'an e del quantum. Con sentenza n. 198/98 la corte d'appello di Milano ha respinto l'appello della NO e quello incidentale del Vega, dopo avere assunto le prove orali dedotte dall'appellante sui punti dello svolgimento del sopral- luogo e dei lavori di riparazione delle tubature che la NO affermava essere stati eseguiti e che il tribuna- le aveva escluso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Simo- netta NO affidandosi ad un unico motivo cui resisto- no con distinti controricorsi NAmaria LA, Gio- vanni Carmine e la società R.A.S.. La NO, la LA e la R.A.S. hanno anche de- positato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per insufficiente motivazione" la ricorrente si 5 duole che la corte d'appello: a) abbia, in palese violazione dei criteri valuta- tivi posti dall'art. 231 c.p.c., posto a sostegno della propria decisione la dichiarazione a sé favorevole resa da uno dei convenuti in sede di interrogatorio formale, là dove aveva affermato (a pagina 8 della sentenza gra- vata) che "in effetti l'idraulico RM ha convin- centemente spiegato, in sede di interrogatorio, la pro- pria condotta: come, cioè, abbia messo a nudo le tuba- zioni sottostanti il pavimento per verificare la loro tenuta in vista dell'urgente riapertura dell'erogazione dell'acqua intanto sospesa, riparando solo un punto inavvertitamente forato durante lo scavo, e come abbia lasciato scoperte queste tubazioni per facilitare il sostiene la prossimo sopralluogo"; tanto affermando ricorrente - l'idraulico aveva negato di aver effettua- to interventi riparatori sulle tubazioni, sicché la di- chiarazione non poteva essere utilizzata a favore di chi la aveva resa;
-b) escluso laddove aveva scritto essere "pacifico che i partecipanti al sopralluogo abbiano trovato SCO- perte le tubazioni, come risulta dallo stesso verbale a suo tempo redatto e sottoscritto" la falsità del ver- bale di sopralluogo, e dunque anche la frode processua- le, facendo riferimento a quanto attestato nello stesso 6 verbale di cui si assumeva la falsità; c) inadeguatamente motivato in ordine agli esiti della prova manometrica eseguita in data 1.12.1984 dal RM nell'immediatezza della scoperta dell'allagamento, al diverso assetto delle tubazioni nell'appartamento attiguo, ad una fotografia scattata dal tecnico della RAS ed allegata agli atti dal consu- lente tecnico d'ufficio, al funzionamento della lava- trice, alla circostanza che nell'appartamento attiguo i tubi passavano sotto la vasca da bagno e che il diffe- rente tracciato nel bagno della LA dimostrava che la deviazione era stata artatamente realizzata pri- ma che il c.t.u. Alesiano effettuasse il sopralluogo.
2. La censura è priva di pregio. La ricorrente totalmente prescinde dal rilievo del- la corte d'appello che “l'ipotesi di un intervento sui tubi dell'appartamento è stata nettamente esclusa, con dovizia di condivisibili argomentazioni, dalla consu- lenza AR che ha ispezionato senza risparmio lo stato dei luoghi". Sull'affermazione, in sé idonea a sorreggere la decisione, non vengono infatti formulati rilievi specifici. Quanto alla censura sub la), pacifico essendo che l'idraulico RM interevenne immediatamente per mettere a nudo le tubazioni alla ricerca della perdita, 7 del tutto correttamente la controricorrente LA rileva che in sede di interrogatorio quegli ammise che un tubo si era rotto, ma precisò che tanto era avvenuto durante 10 scavo. La ricorrente non afferma di aver contestato la verità del fatto aggiunto dichiarato, co- munque apprezzabile dal giudice secondo le circostanze ex art. 2734, ultima parte, c.c.. Tali circostanze sono state esaustivamente esposte dalla corte d'appello che, con motivazione del tutto congrua, ha affermato che l'ipotizzata richiusura del pavimento era stata smentita dai testi ascoltati "ed in buona sostanza riconosciuta dallo stesso difensore dell'epoca dell'appellante". Il che esclude che la va- آرگا lenza impropriamente conferita al verbale di sopralluo- go (cfr. il profilo di doglianza sub lb), di cui si as- sumeva la falsità, sia assurto al rango di punto deci- sivo nella complessiva valutazione delle risultanze probatorie. Decisivo è, infatti, ai fini del vizio di insufficiente motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., solo ciò che, se fosse stato correttamente con- siderato, avrebbe indotto il giudice del merito a con- clusioni diverse da quelle cui è pervenuto. Non anche ciò che, secondo l'opinione del ricorrente, avrebbe po- tuto avvalorare, se apprezzato in modo conforme alle sue prospettazioni, la propria tesi. In tal caso 8 1'erronea considerazione di una risultanza processuale non integra un vizio rescindente della sentenza laddove come nella specie - le ulteriori argomentazioni svol- te dal giudice del merito consentano di comprendere l'iter logico seguito e valgano a dar sufficiente conto delle conclusioni cui è pervenuto, rivelandosi idonee a sorreggere la decisione. La corte di merito ha anche aggiunto, con inoppu- gnabile argomentazione logica, che "l'ipotizzata con-- dotta fraudolenta, oltre che in fatto indimostrata, ri- sulta altresì soggettivamente ed oggettivamente invero- simile: la proprietaria LA e la compagnia assi- curatrice, in tesi interessate a dirottare su altri la responsabilità del sinistro, non avevano, infatti, la disponibilità dell'appartamento locato alla EG, ed avrebbero quindi dovuto ottenere l'assenso di costei per eseguire l'intervento che proprio sulla EG do- veva far ricadere la responsabilità”. E si è fatta anche carico degli ulteriori elementi indiziari dedotti dall'appellante, quali il valore pro- batorio della prima prova manometrica eseguita, il di- verso assetto delle tubazioni dell'appartamento atti- guo, il cattivo funzionamento della lavatrice, "presente nell'appartamento (non in cantina)", le foto- grafie prodotte dallo stesso consulente d'ufficio, in 9 definitiva motivatamente pervenendo a conclusioni dif- formi da quelle auspicate dalla NO con apprezzamento di merito congruamente motivato e non reiterabile in sede di legittimità.
3. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, che liquida in €40,49 oltre ad € 3.000,00 in favore di VA Carmine, in €9174 oltre ad € 3.500,00 in favore di NAma- ria LA ed in € 115,43 oltre ad € ' 100T 129 11 4.000,00 in favore della Riunione Adriatica di Sicurtà [ABST 30,99 s.p.a.. T160,10 Roma, 12 aprile 2002 8065 12,00 IL PRESIDENTE 172.10 IL CONSIGLIERE EST. тот سالمسالBlouse CORTE SUPREMA CASSAZIONE CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il 23.1.2012 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL DIRETTOREd serie 4 al n. versate € 172.10 3435 TO Cicero apposta in calice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Depositata in Cancelleria 29/LUG. 2002 CORTE IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Mmberto Cicero 10