Sentenza 11 dicembre 2014
Massime • 1
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2014, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/12/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 2088
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 35591/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza n. 2877/2013 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 04/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio "in parte qua" e dichiarazione della falsità della istanza di ammissione al patrocinio.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2014, il Gip presso il Tribunale di Campobasso applicava a RR DR, su concorde richiesta delle parti, la pena di otto mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 210 di multa per il delitto di cui all'art. 95 T.U. sulle spese di giustizia, per avere falsamente indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di essere nelle condizioni reddituali per ottenere il beneficio.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso;
il ricorrente denuncia omessa declaratoria della falsità della dichiarazione incriminata in violazione degli artt. 537 e 675 c.p.p., norme applicabili anche alla sentenza che applica la pena, secondo la costante giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo quanto stabilisce l'art. 537 c.p.p., commi 1 e 4, la dichiarazione - in dispositivo - della falsità d'un atto o di un documento è obbligatoria in caso sia di condanna che di proscioglimento e, per insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite n. 20 del 27.10.99, dep.
3.12.99 Rv.214638) anche in ipotesi di sentenza ex art. 444 c.p.p.. Infatti, la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - possibile anche nel giudizio di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento.
Tuttavia ritiene il Collegio, condividendo precedenti decisioni di analogo contenuto questa S.C. (Sez. 5, 13.2.1996 n. 590 Rv. 203954 e di recente Cass. sez. 2, 17.7.2013 n. 31953 Rv. 256844) di non essere legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione ed implicano valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità e contro i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione;
diritto che verrebbe evidentemente precluso ove si decidesse in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015