Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., qualora l'imputato, al quale sia originariamente contestato il reato di ingiuria, venga condannato - previo accertamento del requisito della comunicazione delle espressioni offensive con più persone diverse dalla persona offesa - per il reato di diffamazione, non sussistendo una trasformazione radicale del fatto addebitato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa.
Commentari • 4
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2016, n. 21226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21226 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
21226-17. add 04 MAG 2017 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano Carmen Lanzare LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE оз ин QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/09/2016 Composta da: Sent. n. sez.2267 -Presidente MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.1936/2016 Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI LUCA PISTORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OV ZO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/04/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Roberto ANIELLO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con atto sottoscritto personalmente (con autentica di firma del difensore), VI DI OV propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, dichiarando la estinzione del reato di diffamazione, così diversamente qualificato l'originario fatto di ingiurie contestato al suddetto imputato. Con la stessa sentenza sono state confermate anche le statuizioni civili, relative alla condanna generica al risarcimento dei danni. Nel ricorso sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla correlazione tra accusa e sentenza (in ragione della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati), alla sussistenza dell'elemento soggettivo e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen.. 2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In primo luogo va detto che infondata è la doglianza del ricorrente in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, il fatto addebitato all'imputato con l'originaria imputazione (ex art. 594 cod. pen.) era quello di "aver offeso l'onore e il decoro di NN ON, appellandolo ladro e truffatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone". Il giudice di primo grado ha accertato che le suddette offese erano state pronunziate dall'imputato in assenza del NN ON (dopo qualche giorno dalla discussione avuta con costui) e alla presenza della suocera e della moglie della persona offesa. In ragione di ciò ha correttamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 595 cod. pen. Va, quindi, esclusa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., giacché la presenza del requisito della "comunicazione con più persone" diverse dalla persona offesa (propria del reato di diffamazione), non ha modificato gli aspetti essenziali del fatto commesso dall'imputato (si veda in materia, per il caso esattamente inverso, Sez. 5, n. 42681 del 11/05/2005, Napolitano, Rv. 232847), peraltro contestato anche "con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone". E, in proposito, si deve precisare che il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (tra le tante, si veda in materia la recente Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, nonché Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Va inoltre ricordato come non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo 2 contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione poi non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. F, n. 43481 del agosto 2012, Ecelestino e altri, Rv. 253582). In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 6335/14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758).
3. Manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso, dovendo in proposito rilevarsi che essi sono meramente reiterativi di quelli di appello e che su di essi il giudice di secondo grado ha fornito esaustiva e coerente risposta. Va qui solo detto che nessun dubbio può nutrirsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, integrato dal solo dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. L'imputato, nell'appellare il NN ON come "ladro e truffatore". ha avuto la piena consapevolezza di mettere in dubbio l'onestà di costui, che riteneva lo avesse raggirato a causa del mancato riconoscimento di una vincita nel gioco "Gratta e vinci - sette e mezzo". Sebbene fosse adirato per quanto accaduto in precedenza, non può ritenersi che ricorra nel caso di specie la causa di non punibilità ex art. 599 cod. pen., giacchè le parole ingiuriose sono state pronunziate non nella immediatezza dei fatti, ma qualche giorno dopo. In proposito va ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, Presta, Rv. 26713701).
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, i 15 settembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maurizio FUMO 3