Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale - rilevato all'esito dell'attività dibattimentale la configurabilità dell'ipotesi di falso materiale (art. 476 cod. pen.) e ritenuto il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio nel quale era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen., in quanto la regressione alla fase antecedente, che è istituto eccezionale e applicabile nei soli casi tassativamente previsti, non può essere disposta per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto utilizzando una diversa qualificazione giuridica senza sovvertire lo schema tipico dell'art. 521 cod. proc. pen. che non prevede un potere in tal senso del giudice dibattimentale e che è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente ordinamento processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28137 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/05/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 760
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036650/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FROSINONE;
nei confronti di:
1) AV NI, N. IL 01/09/1940;
2) PI ON RT, N. IL 16/04/1954;
3) AN TO, N. IL 14/11/1945;
4) IG GE ME, N. IL 21/03/1959;
avverso ORDINANZA del 29/06/2004 TRIBUNALE di FROSINONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria;
La Corte:
OSSERVA
Innanzi il Tribunale di Frosinone venivano rinviati a giudizio: 1) AV BE per rispondere del reato di falso ideologico ex artt. 48 e 479 cod.pen. "per avere indotto in errore, quale sindaco del comune di Torrice, i funzionari ed il segretario comunale rispettivamente addetti alla dattiloscrittura delle deliberazioni di giunta ed alla attestazione di autenticità delle stesse alle decisioni assunte dall'organo collegiale, i quali falsamente attestavano nella delibera di G.M. n. 468 datata 11.7.1996 che l'incarico di redigere il progetto di fattibilità per la costruzione di un teatro e parcheggio in via S. Martino era stato affidato all'unanimità all'arch. SI EL IC, mentre la G.M. sul punto non si era espressa come risultava dal brogliaccio e dalla minuta di delibera redatta nel corso della seduta"; 2) lo stesso AV e GN EL IC in ordine al reato di cui all'art. 323 cod.pen.; 3) LL OT IC e AN ON in ordine al reato di cui all'art. 378 cod.pen.. In esito all'attività dibattimentale, il Tribunale di Frosinone, sul rilievo che le risultanze istruttorie configuravano una ipotesi di falso materiale, riteneva il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio e, per l'effetto ed in applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen., disponeva la trasmissione degli atti al P.M. "in ordine al reato di cui all'art. 476 c.p. ravvisabile nella condotta del Bonito AV e di eventuali altri compartecipi". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, denunciandone l'abnormità, sul rilievo che lo stesso è stato emesso in presenza non già di un fatto diverso bensì di un fatto unicamente modificato nella qualificazione giuridica e, dunque, al di fuori dello schema predisposto dall'art. 521 cod.proc.pen. per la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Il ricorso merita accoglimento.
Attesane la natura meramente ordinatoria, il provvedimento in esame può formare oggetto di impugnazione, con il ricorso per Cassazione, soltanto - se abnorme e, cioè, nell'elaborazione giurisprudenziale di tal concetto, se, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'ordinamento processuale, ovvero se, pure essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, sia reso al di fuori dei casi e delle ipotesi previste.
Nella specie, tale abnormità sussiste, posto che l'impugnata ordinanza ha reso una motivazione che: a) laddove enuncia che "non si sarebbe realizzata alcuna attività amministrativa da trasfondere in atto formale, una volta che all'iniziale trattazione dell'argomento relativo alla redazione di un progetto di fattibilità, non sarebbe seguita ne' discussione... ne' votazione ne' deliberazione", rende conto esattamente di un fatto sussumibile nella ipotesi di falso ideologico (per induzione) come contestato con il decreto di citazione); b) laddove assume che "non è ravvisabile l'induzione in errore per la consumazione del falso ideologico verso chi (il IA) era incaricato soltanto della dattiloscrittura del testo di un atto pubblico, che viene ovviamente ad esistere soltanto con la firma dei soggetti a ciò legittimati;
identicamente deve ritenersi quanto al teste De ER ed al segretario comunale", anziché descrivere la diversità dei dati fattuali rispetto a quelli trasfusi nel capo di imputazione, indirizza (attraverso una rappresentazione peraltro non sufficientemente chiara ed indebitamente anticipata) ad un convincimento del giudice in senso assolutorio.
Poiché l'istituto della regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari è eccezionale e consentita nei soli casi tassativamente previsti, nella specie l'impugnato provvedimento deve dirsi abnorme per avere totalmente sovvertito lo schema dell'art. 521 cod. proc.pen., disponendo la regressione alla fase antecedente (con imposizione al P.M. di procedere per il medesimo fatto, con diversa qualificazione giuridica) in base ad un criterio per nulla riconoscibile in quello disposto dalla norma;
restando così esercitato dal giudice dibattimentale un potere che la legge in tali termini, non gli assegna e che, nei medesimi, esula assolutamente dall'ordinamento processuale.
L'impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2005