Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28137
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Sentenza 24 maggio 2005

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È abnorme il provvedimento con cui il tribunale - rilevato all'esito dell'attività dibattimentale la configurabilità dell'ipotesi di falso materiale (art. 476 cod. pen.) e ritenuto il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio nel quale era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen., in quanto la regressione alla fase antecedente, che è istituto eccezionale e applicabile nei soli casi tassativamente previsti, non può essere disposta per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto utilizzando una diversa qualificazione giuridica senza sovvertire lo schema tipico dell'art. 521 cod. proc. pen. che non prevede un potere in tal senso del giudice dibattimentale e che è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente ordinamento processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28137
    Data del deposito : 24 maggio 2005

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