Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando all'esito dell'istruttoria dibattimentale la configurabilità di una ipotesi di reato diversa da quella originariamente contestata, dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., quando la diversa qualificazione del fatto non abbia arrecato alcun pregiudizio alle esigenze di difesa. (Fattispecie in cui il fatto, contestato in termini di tentata estorsione, era stato ritenuto sussumibile nella figura della minaccia ad un pubblico ufficiale per costringerlo ad un atto del proprio ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2014, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE CO - Presidente - del 13/02/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 354
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 44821/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE;
nei confronti di:
DE CH NC N. IL 26/05/1955;
avverso l'ordinanza n. 243/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del 26/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso l'ordinanza in data 26.2.2013 con cui il giudice monocratico dello stesso Tribunale, che procedeva nei confronti di De AR CO per il reato di tentata estorsione, dispose la restituzione degli atti al pubblico Ministero ex art. 521 c.p.p., per la ritenuta configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui all'art. 336 c.p., comma 2; deduce il ricorrente l'abnormità del'ordinanza, in quanto comportante la regressione del procedimento esclusivamente sulla base di questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e, quindi, fuori dai casi previsti dall'art. 521 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il giudicante ha ritenuto, in sostanza, che lo scopo perseguito dall'imputato con la condotta incriminata non corrispondesse al dolo tipico del delitto di estorsione, ma fosse piuttosto quello di costringere il medico aggredito a compiere un atto del proprio ufficio (in concreto, la consegna di gr. 35 di metadone); di qui, la ritenuta configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui all'art. 336 c.p., comma 2. 1.1. Ebbene, è vero che la questione della diversità del fatto può porsi anche in relazione alla caratterizzazione finalistica della condotta (cfr. ad es. Corte di Cassazione nr. 0 5998 del 04/12/1997 sezione 6, DI G. ed altri;
cfr. anche, Cass. 27.1.2012, De Giovanni e altro), ma va comunque considerato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.
1.2.In altri termini, la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo quindi il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (vedi, con specifico riferimento alla finalità della condotta di reato, Cass. 27.1.2012, De Giovanni e altro cit. , in un caso di intestazione fittizia di beni, dove l'affermazione che il passaggio dallo scopo di riciclaggio allo scopo di elusione di misure di sicurezza patrimoniale, rispetto al medesimo fatto di attribuzione simulata di beni, comporta una sostanziale modifica delle esigenze difensive).
1.3. In questa corretta prospettiva di indagine, la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni.(Cass. Nr. 46203 del 09/11/2004 sez. 5^ Mauro).
2. Nel caso di specie, però, alla stregua della contestazione, gli elementi di fatto dell'accusa assumono rilievo centrale ed esclusivo rispetto alle corrispondenti esigenze di difesa dell'imputato, che non potevano all'evidenza subire alcuna menomazione in funzione della diversa qualificazione giuridica della condotta derivante dall'identificazione di aspetti finalistici diversi da quelli ipotizzati dall'accusa.
2.1. Nell'ordinanza impugnata, del resto, le eventuali ricadute "funzionali" della modifica della contestazione rispetto alla necessità-peraltro inesistente- di corrispondenti riassetti delle strategie difensive, non sono prese assolutamente in considerazione, riferendosi il provvedimento esclusivamente alla configurabilità della diversa fattispecie di cui all'art. 336 c.p., comma 2. 3. Deve quindi ritenersi nella specie, l'abnormità dell'ordinanza ( cfr. Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 28137 del 24/05/2005, imputato Savo e altri, in un caso in cui il giudice di merito, rilevato all'esito dell'attività dibattimentale la configurabilità dell'ipotesi di falso materiale in luogo del reato di falso ideologico in atto pubblico come contestato, aveva disposto, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., la trasmissione degli atti al P.M; in motivazione, la
Corte rileva che la regressione del procedimento ad una fase antecedente è istituto eccezionale e applicabile nei soli casi tassativamente previsti, e non può quindi essere disposta per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto alla stregua di una diversa qualificazione giuridica, rimanendone altrimenti sovvertito lo schema tipico dell'art. 521 c.p.p., che non prevede un potere in tal senso del giudice dibattimentale, il cui esercizio è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente ordinamento processuale;
Vedi anche, Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 43348 del 12/10/2005 Imputato Sechi).
Per le considerazioni che precedono, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014