Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B N E 0 24 22/ 02 , E ICA 4 N 9 O L -17 I B Z B 1 A -1 R E T 1 C IS 2 A . G P L E I R 9 D 3 A E E D C E 6 I IN NOME DEL POPO T 4 D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N . IU E T S T G E R A (S Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1256/99 Presidente PLENTEDA Dott. Donato - Dott. Mario ADAMO - Consigliere 2422 Cron. Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. - Consigliere- Dott. Sergio DI AMATO Ud. 19/11/2001 - Consigliere - Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso PELLEGRINO G. rappresentato e difeso l'avvocato ! dall'avvocato GRECO GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
WO ricorrente -
contro
FAGGIANO TEODORO;
intimato avverso la sentenza n. 104/98 del Giudice di pace di 2001 2355 MESAGNE, depositața il 14/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, con ricorso notificato il 7 gennaio 1999 a Faggiano Teodoro, impugnava la sentenza n. 104 del 1998 del Giu- dice di pace di Mesagne, depositata il 14 maggio 1998. Deduceva di avere già impugnato la stessa sentenza con altro ricorso notificato il 9 novembre 1998, depositato tardivamente. Dichiarava di rinunciare al primo ricor- so, al quale chiedeva la riunione del secondo. I due ricorsi, peraltro, non venivano riuniti e questa Corte si pronunciava sul primo, con sentenza n. 7124 depositata il 30 maggio 2000, annullando la sen- tenza impugnata. Il ricorso notificato il 7 gennaio 1999 veniva fissato quindi per l'udienza del 19 novembre 2001. La parte intimata non controdeduceva. Motivi della decisione 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè la sentenza del giudice di pace impugnata é sta- ta già cassata con sentenza 30 maggio 2000, n. 7124 di questa Corte, cosicché ne é venuto meno l'oggetto. Nulla va statuito sulle spese, stante la declarato- ria di inammissibilità del ricorso e la mancanza di una controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 19 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Francesco Felicetti ра зовить IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA. 20 FEB. 2002 Maria Di Nuzzo Mane 6 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Динго Б 4 O L 7 ) L 3 . E O N B C . E 1 A 9 E P 9 N I 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T S N T I E ( R S E A 3