Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2009, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2556
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 2189/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO N. IL 24/11/1972;
avverso la sentenza n. 2518/2007 TRIBUNALE di BRESCIA, del 05/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LO VOI Francesco che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Brescia del 5/11/2007, IN SA veniva condannata per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. per avere guidato un'auto Opel in stato di ebbrezza alcolica con una concentrazione di 0,62 e 0,64 g/l (acc. Desenzano del Garda il 31/5/2003).
Esponeva il Tribunale che la responsabilità penale dell'imputata emergeva dall'accertamento espletato con l'etilometro e dalla presenza di sintomi dello stato di ebbrezza constatati dai verbalizzanti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata lamentando:
2.1. la violazione di legge (art. 366 c.p.p.) per la inutilizzabilità dell'alcoltest per non essere stato depositato il verbale dell'accertamento e non essere stato dato avviso al difensore del deposito. In ogni caso l'etilometro non era strumento idoneo a dare certezza dello stato di ebbrezza in ragione della non garantita precisione.
2.2. la violazione di legge per essere competente a giudicare, in ragione della data del commesso reato, il Giudice di Pace e non del Tribunale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo di censura, va ricordato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive" (Cass. 4^, 24876/08, Castelli). In ogni caso qualsiasi nullità verificatati nella procedura di effettuazione dell'alcoltest si è sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2; infatti, emesso decreto penale in data 11/1/2006,
l'imputato ha proposto opposizione con atto del 18/5/2006, senza formulare alcuna eccezione.
Ne consegue che l'alcoltest legittimamente è stato utilizzato in giudizio, unitamente alla prova testimoniale, per fondare il convincimento circa la colpevolezza dell'imputato.
3.2. In relazione alla censura attinente al cattivo funzionamento dell'etilometro, va osservato che essa è formulata in modo del tutto generico ed è attinente a questioni di merito. Ne consegue la inammissibilità della doglianza così come formulata.
3.3. Infine, in relazione alla prospettata incompetenza del Tribunale, va rilevato che effettivamente alla data del commesso reato (31/5/03) la cognizione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza spettava alla competenza del Giudice di Pace (anteriormente alla riforma introdotta con D.L. 27 giugno 2003, n.151). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però stabilito che "La competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza - commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214 - deve essere determinata in riferimento al momento in cui è
stato emesso il decreto di citazione a giudizio in quanto la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata stabilita dall'art. 186 C.d.S., comma 2, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione" (Cass. s.u., 3821/06, Timofte).
Pertanto, essendo stato emesso il decreto di citazione il 16/4/2007, la competenza a giudicare spettava al Tribunale.
Anche tale motivo di censura è pertanto manifestamente infondato. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010