Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3623
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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L'atto di riassunzione del processo interrotto, pur potendo, per il principio di equivalenza delle forme, consistere in una comparsa o ricorso o in un atto di citazione, deve contenere, in ogni caso, gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inidonea allo scopo l'istanza, notificata alla controparte unitamente al conseguente provvedimento di fissazione della nuova udienza, con cui una parte aveva richiesto al presidente del tribunale la sostituzione del giudice istruttore trasferito, atteso che detta istanza non conteneva, in particolare, gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., nn. 5 e 6, cioè l'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cod. proc. civ. e l'indicazione del provvedimento del giudice, ovvero dell'evento a causa del quale era fatta la riassunzione).

L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica "ope legis" e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, cod. proc. civ., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.

Commentario1

  • 1La riassunzione del processo civile alla luce della novella n. 69/2009.
    Luisa Camboni · https://www.studiocataldi.it/ · 8 febbraio 2013

    La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile. La ratio di tale legge è quella di semplificare i meccanismi del processo civile, di renderlo più snello al fine di raggiungere più velocemente la sua conclusione. Il Legislatore, in particolare, ha inteso ridurre sensibilmente i termini per proseguire o riassumere il processo, sì da abbreviarne la durata. Concentriamo la nostra attenzione sull'istituto della riassunzione nel processo civile esaminando in che modo questo istituto è stato modificato e in che modo sono disciplinati i termini per riassumere il giudizio. Norma di riferimento è l'art. 50 c.p.c. che, così, dispone: "Se la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3623
Data del deposito : 24 febbraio 2004

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