Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 2
L'atto di riassunzione del processo interrotto, pur potendo, per il principio di equivalenza delle forme, consistere in una comparsa o ricorso o in un atto di citazione, deve contenere, in ogni caso, gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inidonea allo scopo l'istanza, notificata alla controparte unitamente al conseguente provvedimento di fissazione della nuova udienza, con cui una parte aveva richiesto al presidente del tribunale la sostituzione del giudice istruttore trasferito, atteso che detta istanza non conteneva, in particolare, gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., nn. 5 e 6, cioè l'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cod. proc. civ. e l'indicazione del provvedimento del giudice, ovvero dell'evento a causa del quale era fatta la riassunzione).
L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica "ope legis" e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, cod. proc. civ., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.
Commentario • 1
- 1. La riassunzione del processo civile alla luce della novella n. 69/2009.Luisa Camboni · https://www.studiocataldi.it/ · 8 febbraio 2013
La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha introdotto sostanziali modifiche al Codice di Procedura Civile. La ratio di tale legge è quella di semplificare i meccanismi del processo civile, di renderlo più snello al fine di raggiungere più velocemente la sua conclusione. Il Legislatore, in particolare, ha inteso ridurre sensibilmente i termini per proseguire o riassumere il processo, sì da abbreviarne la durata. Concentriamo la nostra attenzione sull'istituto della riassunzione nel processo civile esaminando in che modo questo istituto è stato modificato e in che modo sono disciplinati i termini per riassumere il giudizio. Norma di riferimento è l'art. 50 c.p.c. che, così, dispone: "Se la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giuseppe - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM BR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione presso l'Avvocato Federico De Geronimo, che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Antonio Fonte per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MB AB, elettivamente domiciliata in Roma, ltv. dei Mellini, n. 24, presso l'Avvocato Giovanni Giacobbe, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/2001 della Corte d'appello di Messina, depositata il 28.2.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi gli Avvocati Federico De Geronimo, per il ricorrente, e Giovanni Giacobbe, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza non definitiva in data 12.12.1991 il tribunale di Messina dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da BR MA con AB MB e, con ordinanza in pari data, dispose la prosecuzione del processo in ordine alle questioni economiche, avendo chiesto la MB l'attribuzione di un assegno di divorzio nella misura mensile di Lire 1.500.000, l'aumento ad oltre Lire 2.500.000 mensili del contributo di mantenimento a favore dei figli ed il riconoscimento a sè medesima di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto di lavoro spettante al MA al termine del servizio, in proporzione agli anni in cui il matrimonio aveva avuto effetti civili.
2.- In prosieguo di causa la MB, con ricorso in data 17.5.1993, chiese al presidente del tribunale di designare il giudice istruttore, essendo stato trasferito ad altro ufficio quello precedente, e di fissare udienza per la prosecuzione della causa e per l'espletamento dei mezzi di prova ammessi;
il ricorso ed il pedissequo decreto di nomina dell'istruttore e di fissazione dell'udienza furono notificati, su istanza della ricorrente, alla controparte, nel suo domicilio personale, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.. All'udienza così fissata ed in altre successive furono assunti i mezzi di prova, in assenza del MA;
questi si costituì all'udienza del 28.2.1994, con altro procuratore, dichiarando che quello precedente era deceduto, ed eccepì l'avvenuta estinzione del processo, ai sensi degli articoli 305 e 307 c.p.c., per mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio in tali norme stabilito;
in subordine, chiese che fosse dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi all'evento interruttivo. Alla successiva udienza, in data 11.11.1996, la difesa del MA insistette nelle precedenti eccezioni e chiese l'ammissione di mezzi istruttori. 3.- Con sentenza in data 5.11.1999, il tribunale di Messina - rigettate le eccezioni di estinzione del processo e di nullità della prova raccolta - dichiarò cessata la materia del contendere in ordine al chiesto aumento del contributo mensile per il mantenimento dei figli;
attribuì alla MB un assegno mensile rivalutabile di Lire 750.000, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
le riconobbe il diritto a percepire, sul 40% delle futura indennità di fine rapporto di lavoro spettante all'ex coniuge, la quota corrispondente al periodo di lavoro coincidente col matrimonio, e condannò il MA a pagare la metà delle spese di giudizio.
4.- Avverso tale sentenza BR MA propose appello, contestando le pronunzie di rigetto delle eccezioni di estinzione del processo e di nullità degli atti successivi alla morte del proprio procuratore;
di mancata ammissione dei mezzi istruttori subordinatamente proposti da esso appellante;
nonché quelle di merito, concernenti l'assegno di divorzio, la quota sull'indennità di fine rapporto di lavoro ed il regolamento delle spese di giudizio. 5.- Con sentenza depositata il 28.2.2001, pronunziata nel contraddittorio delle parti, la corte d'appello di Messina riformò parzialmente la sentenza impugnata, quanto alla misura ed alla decorrenza dell'assegno di divorzio, determinandolo in Lire 600.000 mensili, e la confermò nel resto.
Giudicò, in particolare, che il processo, interrotto per effetto della morte del procuratore di parte attrice, era stato validamente e tempestivamente riassunto dalla controparte mediante notifica personale al MA del ricorso in data 17.5.1993 e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di una nuova udienza, avendo ritenuto che l'atto conteneva i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 297 c.p.c., e quindi era idoneo a manifestare la volontà della parte di proseguire il processo, che si trovava già in una situazione di sospensione per avvenuto trasferimento del giudice istruttore ad altro ufficio. L'avvenuta riassunzione e la mancata costituzione tempestiva del MA rendevano peraltro non accoglibili, secondo la corte di merito, sia l'eccezione di nullità degli atti successivi alla morte del procuratore sia la richiesta, tardiva, di nuovi mezzi istruttori che, tendendo a fornire prova contraria a quella articolata ex adverso, dovevano essere formulati in sede di ammissione della prova diretta.
6.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre BR MA, con atto ritualmente notificato e depositato, formulando quattro motivi cui resiste, mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso, illustrato con successiva memoria, AB MB. MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- Col primo motivo di ricorso, censurando la sentenza d'appello per violazione degli articoli 275, 301, 303, 305 e 307 del c.p.c., il ricorrente ripropone l'eccezione di estinzione del processo, per mancata riassunzione in termini del giudizio da parte della resistente, dopo l'interruzione verificatasi per effetto della morte del procuratore di esso deducente. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, il ricorso in data 17.5.1993, con cui la MB aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 174 c.p.c. e 79, disp. att. c.p.c., la sostituzione del giudice istruttore trasferito ad altra sede, non può essere considerato idoneo a manifestare la volontà di riassumere il processo interrotto, perché, pur non essendo l'atto di riassunzione soggetto a specifiche formalità, non può tuttavia omettere l'indicazione della causa interruttiva (nella specie, morte del procuratore del ricorrente, cui il suddetto ricorso non accennava minimamente). Aggiunge che, d'altronde, il trasferimento del giudice istruttore non costituisce causa di sospensione ne' d'interruzione del processo, sicché il ricorso proposto dalla resistente per la nomina di un nuovo giudice non poteva considerarsi finalizzato a raggiungere lo scopo previsto dall'articolo 297 c.p.c. (fissazione di nuova udienza dopo la sospensione); e che la notifica di detto ricorso e pedissequo decreto presidenziale, effettuata alla parte personalmente anziché al procuratore costituito di essa, in violazione della norma dell'articolo 170 c.p.c., depone nel senso della conoscenza, almeno a tale epoca, dell'evento interruttivo da parte della resistente: elemento questo già considerato, in termini dubitativi, dal tribunale e confermato dalla resistente medesima che, nel corso del giudizio d'appello, aveva insistito nell'affermare di aver voluto, con tale atto, riassumere la causa interrotta per il motivo di cui all'articolo 301 c.p.c.. L'estinzione del processo, pertanto, sarebbe stata comunque determinata, secondo il ricorrente, dalla mancanza di alcun valido atto di riassunzione nei sei mesi successivi alla suddetta notifica, ed egli la eccepì, prima di ogni altra difesa, in sede di costituzione davanti al nuovo istruttore.
8. Il motivo è infondato.
8.1.- L'argomentazione, in virtù della quale la corte messinese ha respinto il motivo d'appello avente contenuto analogo a quello ora in esame, muove dal rilievo per cui, trovandosi il processo "in una situazione di sospensione", per effetto del trasferimento ad altro ufficio del giudice istruttore, la manifestazione di volontà per la prosecuzione, contenuta nel ricorso per la nomina di altro istruttore, sarebbe stata efficace anche ai fini della riassunzione in quanto, essendo stato notificato tale atto, insieme col decreto di fissazione della nuova udienza, personalmente al ricorrente ed essendo stato rispettato il termine per la riassunzione, decorrente dal momento della conoscenza legale dell'evento interruttivo - coincidente con la data della suddetta notifica, non esistendo prova che le parti avessero avuto conoscenza legale del fatto in epoca precedente -, lo scopo di assicurare la difesa alla parte rimasta priva di difensore sarebbe stato in ogni caso raggiunto. 8.2.- Tale argomentazione è inesatta, perché l'atto notificato, mancante di alcuni requisiti indispensabili per la validità della riassunzione, neppure era idoneo a far decorrere il termine semestrale stabilito dall'articolo 305 c.p.c.. 8.2.1.- Sotto il primo aspetto - efficacia dell'atto al fine della riassunzione - si osserva che, pur potendo la parte interessata provvedere ad essa, per il principio di equivalenza delle forme, con comparsa o ricorso o con atto di citazione, l'atto deve contenere, in ogni caso, gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente (S.U. n. 4394/1996;
Cass. nn. 2437/1989, 320/1988). Nel caso specifico, l'istanza rivolta al presidente del tribunale, con la sola richiesta di nomina del nuovo giudice istruttore - come risulta dal diretto esame degli atti, consentito a questa corte trattandosi della denunzia di error in procedendo -, notificata alla controparte in uno col decreto di designazione del giudice e di fissazione dell'udienza, contiene gli elementi elencati dall'articolo 125, 1 co., disp. att. c.p.c., ai nn. 1), 2), 3) e 4). Mancano assolutamente, però, l'invito a controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 c.p.c. (norma ult., cit., n. 5) e l'indicazione del provvedimento del giudice (id., n. 6), ovvero dell'evento (morte del procuratore), a causa del quale era fatta la riassunzione. L'omissione di tali indicazioni essenziali e, in particolare, dell'invito a costituirsi nei termini di legge (a mezzo di diverso procuratore), correlato alla riconosciuta necessità di una nuova costituzione in giudizio della parte nei confronti della quale il processo è riassunto, sotto pena della dichiarazione di contumacia (Cass. nn. 12191/1998, 6867/1996, 12638/1991, 2815/1988:
salvo il caso di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, Cass. n. 8917/1994), determina la giuridica impossibilità di ritenere l'atto in questione idoneo al raggiungimento dello scopo.
Neppure la finalità, identificata dalla corte di merito, di "assicurare la difesa alla parte rimasta priva di procuratore", era garantita, per mancanza dell'altro requisito sopra indicato (enunciazione della causa d'interruzione); sicché l'atto in questione non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 15 6 c.p.c. (Cass. n. 75/1983).
8.2.2.- Sotto il secondo aspetto - idoneità dell'atto notificato a costituire legale conoscenza della causa d'interruzione - la corte messinese afferma che non è provata la conoscenza legale della morte del difensore anteriormente a tale atto;
che il termine semestrale per la riassunzione decorre quindi dalla data di notifica dell'atto medesimo.
Ritiene, in altri termini, che la notifica stessa dell'istanza e del decreto di nomina del giudice istruttore sia idonea a determinare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e perciò a far decorrere il termine risultante dalla combinata lettura dell'articolo 305 c.p.c. e della sentenza n. 139/1967 della corte costituzionale.
In realtà, l'atto notificato al MA il 17.5.1993, se lascia intuire che la controparte avesse notizia della morte del difensore, non costituisce prova della conoscenza "in forma legale" di tale causa d'interruzione, dovendo questa risultare da dichiarazione della parte interessata o da dichiarazione, comunicazione o notificazione ad essa diretta (Cass. nn. 440/2002, 2340/1996, 9625/1990). Ora, è indubbio che l'atto notificato di cui si discute non conteneva alcun riferimento alla morte del difensore, sicché esso, oltre alla rilevata inidoneità ai fini della riassunzione del processo, neppure aveva efficacia dichiarativa dell'evento interruttivo, quale dies a quo del termine semestrale per detta riassunzione, dato che la conoscenza dell'evento percepita in forma diversa da quella legale è inutilizzabile a tale scopo. 8.3.- Discende da questa premessa che all'atto della costituzione del MA, all'udienza 28.2.1994, il processo non si era estinto: non perché fosse stato validamente riassunto da parte della MB, ma perché, in mancanza di comunicazione in forma legale dell'evento interruttivo, il termine semestrale di cui all'articolo 305 c.p.c, come deve leggersi dopo la sentenza n. 139/1967 della corte costituzionale, non era cominciato a decorrere. 8.4.- Per le ragioni che precedono, il motivo di ricorso in esame è destituito di fondamento.
9.- In base alle stesse argomentazioni risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la sentenza impugnata è censurata, in subordine, per violazione degli articoli 301 e 304 c.p.c. e per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,
nella parte in cui ritiene validamente compiuti gli atti processuali successivi alla morte dell'avvocato.
9.1.- In effetti, l'interruzione del processo, dovuta alla morte del difensore di una delle parti, si verifica "ope legis" (Cass. nn. 440/2002, 13302/1999) dalla data di essa. 9.2.- In virtù del combinato disposto degli articoli 304-298, 1 co., c.p.c. - norme non interessate dalla richiamata sentenza della corte costituzionale - tale interruzione comporta preclusione al compimento di ogni ulteriore attività processuale ovvero inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento (Cass. nn. 3279/1997, 1200/1992, 5923/1991, 4382/1989, 2449/1989) e prima della riassunzione o prosecuzione del processo nelle forme di rito. 9.3.- Pertanto, sia gli atti processuali - e, in particolare, l'assunzione di prove - compiuti in primo grado, in epoca posteriore all'evento interruttivo, sia la sentenza del tribunale sono nulli;
essendo stata, peraltro, la relativa eccezione ritualmente formulata dalla difesa del MA all'udienza 28.2.1994, nel corso dello stesso giudizio di primo grado e prima di ogni altra istanza (Cass. nn. 6111/1997, 7323/1994, 2628/1994, 316/1992, 4045/1991).
10.- Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, essendo necessariamente assorbiti il terzo ed il quarto (concernenti, rispettivamente, le pronunzie sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti dal medesimo ricorrente e sulla misura dell'assegno di divorzio), l'impugnata sentenza della corte d'appello di Messina deve essere cassata, con rinvio allo stesso giudice d'appello in diversa composizione, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi;
non si versa, infatti, in alcuno dei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c. per cui la causa debba essere rimessa al primo giudice (cfr. Cass. nn. 4947/1999, 2493/1996, 4470/ 1995, 4018/1994 e S.U. n. 12541/1998), e la sentenza del tribunale fu appellata anche nel merito. Si rimette altresì al giudice di rinvio la pronunzia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004