Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 440
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Sentenza 17 gennaio 2002

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A seguito del decesso del procuratore di una delle parti costituite il giudizio è interrotto "ope legis", a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice. A seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione; conoscenza che deve concretizzarsi in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, cui, a tali fini, va equiparata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, effettuata alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione. La tempestiva riassunzione del processo è in vero necessaria al fine di poter tempestivamente contestare anche la pretesa illegittimità sostanziale dell'ordinanza di interruzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 440
    Data del deposito : 17 gennaio 2002

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