Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
A seguito del decesso del procuratore di una delle parti costituite il giudizio è interrotto "ope legis", a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice. A seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione; conoscenza che deve concretizzarsi in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, cui, a tali fini, va equiparata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, effettuata alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione. La tempestiva riassunzione del processo è in vero necessaria al fine di poter tempestivamente contestare anche la pretesa illegittimità sostanziale dell'ordinanza di interruzione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AD GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 108, presso l'avvocato GIOVANNI FALBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di appello;
- ricorrente -
contro
CH IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso l'avvocato GERARDO SPALTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CH, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA ORCHIDEA Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2646/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.1992 SE DI conveniva avanti al Tribunale di Latina la coop. edilizia s.r.l. EA, l'ing. RI ES e la s.r.l. LI per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni derivatigli dai vizi dell'alloggio assegnatogli.
Con sentenza in data 6.3.1992 il Tribunale di Latina accoglieva parzialmente la domanda attrice e condannava la coop. EA al pagamento in favore del DI della somma di £ 1.774.000, oltre agli interessi legali.
Respingeva le domande proposte dall'attore nei confronti del ES e della s.r.l. LI.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello nei confronti della cooperativa EA e dell'ing. ES SE DI chiedendo la condanna degli appellati al pagamento, in proprio favore, della somma di £ 12.873.000, sborsate per ovviare ai vizi dell'immobile, oltre ai danni derivanti dalla mancata concessione del mutuo bancario, negatogli per essere stato l'immobile costruito in violazione della legge urbanistica e del piano regolatore. Si costituiva in giudizio il solo ES che resisteva alla domanda.
All'udienza collegiale del 13.2.1996 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore costituito del ES, avv. Francesco Tamburini, dichiarato a verbale dal dr. proc. Maurizio Tamburini.
Il giudizio veniva riassunto in data 22.1.1997.
Con sentenza in data 30.7.1998 la Corte di appello di Roma dichiarava estinto il giudizio perché tardivamente riassunto, a seguito di espressa eccezione sollevata dal difensore di RI ES.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso fondato su unico articolato motivo SE DI. Resiste con controricorso RI ES.
Non svolge attività difensiva l'intimata coop edilizia r.l. EA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente lamenta violazione della normativa in materia di interruzione del processo e di estinzione del giudizio.
Rileva che all'udienza collegiale del 13.1.1996 il proprio procuratore costituito avv. Giovanni Falbo è stato sostituito dall'avv. Giulio Sciaudone e che in tale udienza un giovane, estraneo al processo Maurizio Tanburini, ha dichiarato che era deceduto l'avv. Francesco Tamburini, procuratore costituito dall'ing. ES.
A seguito di tale dichiarazione il Collegio ha pronunziato ordinanza di interruzione del processo.
La pronunzia di interruzione è da considerarsi certamente illegittima in quanto:
a) l'evento interruttivo è stato dichiarato da soggetto estraneo al processo;
b) non ha giuridica rilevanza il fatto che il giudice o la parte siano venuti a conoscenza aliunde del fatto interruttivo;
c) la verbalizzazione attestante che l'evento interruttivo è stato dichiarato dalle parti è certamente erronea considerato che l'avv. Sciaudone che presenziava all'udienza in sostituzione dell'avv. Falbo, non era assolutamente a conoscenza del decesso dell'avv. Tamburini.
Assume altresì il ricorrente che qualora la dichiarazione di morte del procuratore costituito sia effettuata dal procuratore della controparte, tale dichiarazione non è assolutamente idonea a determinare l'inizio del decorso del termine di mesi sei previsto per la riassunzione del processo ed inoltre che considerato che nella specie tale dichiarazione è stata effettuata nella fase del processo riservata esclusivamente alla potestà decisoria del giudice, il dichiarato decesso deve ritenersi del tutto irrilevante in quanto non idoneo ad incidere sui diritti di difesa della parte. Di conseguenza essendo stata l'interruzione del processo irritualmente disposta non poteva essere pronunziata sentenza di estinzione del giudizio che può trovare fondamento solo a seguito di riassunzione tardiva, conseguente a rituale interruzione del giudizio.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che a seguito del decesso del procuratore di una delle parti costituite il giudizio è interrotto ope legis a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice.(Cass. civ. sez. I 26.1.1999 n 679 ; Cass. civ. sez. II 13.11.1993 n 11204) Consegue che infondata deve ritenersi la doglianza relativa all'illegittimità della pronunzia di interruzione, discendendo l'interruzione stessa direttamente dalla legge.
Ciò premesso si osserva che a seguito delle sentenze n 139 del 1967, n 178 del 1970, 159 del 1971 e n 36 del 1976 il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte o impedimento del procuratore decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'effetto interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, conoscenza che deve concretizzarsi in forma legale, a seguito di dichiarazione notificazione o certificazione.(Cass. civ. sez. L. 29.12.1999 n 14691) Nella specie la parte interessata alla riassunzione, vale a dire l'appellante SE DI, rappresentato in giudizio dall'avv. Sciaudone, ha avuto notizia legale del decesso dell'avv. Tamburini tramite l'ordinanza di interruzione del processo pronunziata dal Collegio.
Da tale data, avendo l'ordinanza di interruzione forma legale, decorrevano i termini per la riassunzione del processo, dovendosi equiparare, per i fini che qui rilevano, alla notifica dichiarazione o certificazione dell'evento interruttivo, la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione determinata da decesso del procuratore costituito, effettuata alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione. Pertanto avendo la parte che ha riassunto il giudizio avuto notizia legale dell'ordinanza di interruzione del giudizio, idonea a determinare la decorrenza del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del processo stesso nel termine di mesi sei anche al fine di poter tempestivamente contestare la pretesa illegittimità sostanziale dell'ordinanza di interruzione del giudizio. Infine in ordine all'ultima doglianza, attinente al momento in cui è stato dichiarato il decesso del procuratore costituito del ES, momento coincidente con l'udienza di discussione della causa, va ribadito quanto in precedenza precisato in ordine alla decorrenza dell'interruzione, che va fatta risalire non già alla data della dichiarazione dell'evento causativo dell'effetto interruttivo ma al verificarsi stesso dell'evento interruttivo, avendo la dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice valenza esclusivamente dichiarativa.
Pertanto tenuto presente il precisato punto di diritto, irrilevante deve ritenersi ogni disquisizione in ordine al fatto che il decesso dell'avv. Francesco Tamburini, sia stato reso noto al DI nel corso dell'udienza di discussione della causa, risalendo gli effetti interruttivi del giudizio, conseguenti al decesso, ad epoca antecedente.
Il ricorso va pertanto totalmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità di cui £ per esborsi e £ 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2002