Sentenza 14 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO0 7 384/03 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA'DI CASSAZIONEMA' Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI PAGAMENTO DEL TERZO Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: R.G.N. 24996/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 16414 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Лему Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 10/12/2002 Dott. TO SALVAGO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD LE DITTA, in persona dell'omonimo titolare domiciliato in ROMA Piazza Cavour presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BERTOLI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SRL, in persona del Curatore LI MARTINPESCA fallimentare e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 63 presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO 2309 1 GAIDANO, giusta procura a margine del controricorso;
+ controricorrente avverso la sentenza n. 949/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il curatore del fallimento della società Martinpe- sca s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Aosta Bo- naldo Alessio e chiese che fosse dichiarata la ineffi- cacia dei pagamenti effettuati al convenuto dalla so- cietà fallita nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in ragione di L. 104.000.000. Il convenuto contestò la domanda, che fu accolta dal tribunale con sentenza 7.7.1999. Il AL propose appello, deducendo che la doman- da implicava quella di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di NO TO e N- AR AT, già soci della fallita, per la quale era mancata la autorizzazione del giudice delegato al cura- tore e sulla quale il primo giudice nulla aveva motiva- 2 to;
la sentenza per tale aspetto era dunque nulla, an- che perché era stato violato il contraddittorio nei confronti dei predetti NO e LanAR. Eccepi comunque il difetto delle condizioni per la revocazione proposta. Con sentenza 14.6.2000 la Corte di Appello di Tori- no ha respinto la impugnazione, rilevando che con la domanda la curatela aveva prospettato un pagamento fatto con danaro della società, talché nessuna influen- za esprimeva la supposta interposizione fittizia ecce- pita dal controricorrente. Infatti, una volta provata quella circostanza, do- pochè erano risultante di segno contrario alla tesi del convenuto le deposizioni dei NO e LanAR, la im- pugnazione, fondata sulla nullità di tali testimonianze per l'interesse dei testi alla causa, non poteva trova- re ingresso, oltretutto perché essi avevano dichiarato che il pagamento era stato eseguito con risorse della società. Propone ricorso per cassazione con tre motivi Bo- naldo Alessio;
resiste con controricorso il fallimento della società MA. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la erronea interpretazione ed applica- 3 - zione degli artt. 102 c.p.c. e 1414 - 1417 c.c., in ri- ferimento all'art. 67 L.F.. Deduce che, essendo stata la obbligazione assunta da NO TO e LanAR AT ed avendo essi rilasciato le cambiali, la sen- tenza sarebbe carente di motivazione sul punto, giac- ché costoro dovevano necessariamente essere parte del giudizio, quand' anche avessero eseguito il pagamento con danaro della fallita, posto che era stata la cura- tela fallimentare a chiedere con la domanda giudiziale che fosse dichiarata la simulazione per interposizione fittizia dei predetti. Lamenta che il giudice di appello, dopochè quello di primo grado aveva omesso di pronunziare, abbia rite- .' nuto la impugnazione sul punto strumentale, prescinden- do dall'accordo tra il NO e la LanAR ed eludendo la circostanza che le cambiali erano state da loro per- sonalmente emesse;
dalla quale riceveva conferma la lo- ro qualità di parte sostanziale del rapporto, ancor più per il fatto che essi , per pagare le loro obbligazio- ni, avevano prelevato le somme dalla società. Con il secondo motivo sono denunziati il difetto di motivazione e la erronea interpretazione ed applicazio- ne dell'art. 25 n. 6 L.F., con la conseguente nullità della citazione e dei successivi atti. Deduce il ricor- rente che nessuna motivazione la corte di merito abbia 4 reso con riguardo alla nullità della sentenza di primo grado, per la mancata autorizzazione del giudice dele- gato, in riferimento alla domanda di simulazione, per tale aspetto nulla, in difetto del presupposto proces- suale. Con il terzo motivo il AL denunzia il difetto di motivazione e la erronea interpretazione ed applica- zione degli art. 67 L.F. e 2697 C.C., in ordine alla insussistenza delle condizioni per la revoca dei paga- menti. Rileva che, una volta esclusa la prova testimoniale dei LanAR e NO perché parti del processo la prova della provenienza del danaro dalla società era costituita dal partitario della contabilità, che, evi- denziando semplicemente la esposizione della fallita, nei confronti del AL, non era in grado di dimo- strare che il danaro non provenisse dai due soci;
la M contabilizzazione dei pagamenti effettuati al AL trovando invece giustificazione nella circostanza che debitrice solidale era pur sempre la MA, pur dopo la espromissione dei suoi soci. Il ricorso è senza fondamento e va respinto. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché costituiscono articolazioni di una unica do- glianza, che, supponendo che la fattispecie abbia rea- 5 lizzato una ipotesi di simulazione per interposizione fittizia, lamenta che sia mancata la partecipazione al giudizio degli ex soci della fallita NO TO e LanAR AT, litisconsorti necessari per essere stati parte dell'accordo simulatorio che li aveva visti interposti nella operazione di pagamento;
che la sen- tenza impugnata abbia mancato di motivare sulla nullità del processo, in difetto della autorizzazione del giu- dice delegato a proporre la domanda di simulazione;
che non abbia considerato che era mancata la prova della provenienza del danaro dalle casse sociali, uno volta escluso ogni valore alle testimonianze del NO e della LanAR, inammissibili per essere parti virtuali necessarie del giudizio. Su ciascuno dei punti controversi la corte territo- riale ha fornito ampia e sul piano logico giuridico adeguata motivazione, muovendo dal tenore della domanda di revocazione della curatela fallimentare, la quale aveva dedotto che il pagamento era avvenuto con danaro della società, nella consapevolezza dell'accipiens del- lo stato di insolvenza del debitore e quindi conside- rando - come già aveva fatto il primo giudice- la ul- troneità della costruzione giuridica della interposi- zione fittizia compiuta dalla difesa del AL. Per quanto attiene alla provenienza del danaro, ha 6 -- rinvenuto la prova nelle deposizioni degli ex soci, te- stimoni indotti dallo stesso AL, che successiva- mente ne ha eccepito la inammissibilità, per il risul- tato a lui sfavorevole della testimonianza;
e questa ha assunto a fondamento del proprio convincimento, sia perché ha negato al deducente il titolo ad eccepirla, avendola egli stesso richiesta, sia perché ha ritenuto attendibili i due testi non interessati per non esse- re esposti al fallimento, essendo la società partecipa- ta a responsabilità limitata laddove hanno dichiarato - che il danaro da loro impiegato nel pagamento era stato prelevato dalle casse sociali;
sia, infine, perché lo stesso AL, nell'interrogatorio reso in primo gra- do, aveva ammesso che l'impegno scritto assunto dai NO e LanAR nell'aprile maggio 1995 di pagare i debiti della MA era stato predisposto dal pro- prio difensore, allo scopo di far apparire come adem- pienti soggetti diversi dalla società, onde sottrarre il creditore alle conseguenze di una azione revocato- ria. Ad ulteriore riprova della infondatezza della tesi dell'appellante (odierno ricorrente), ha rilevato la sentenza impugnata la contraddittorietà tra il suo as- sunto, secondo cui si sarebbe realizzata la espromis- sione da parte dei due soci, e quella della interposi- 7 zione fittizia nei pagamenti. Tali argomenti, che fanno giustizia della denunzia di vizio di motivazione proposta con il primo motivo e reiterata negli altri due, giovano a disattendere anche la censura di violazione degli artt. 1414 - 1417 c.C., 67 e 25 n.6 L.F.. Quanto alla prima, ha infatti considerato la corte di merito che l'accertamento della interposizione fit- tizia dei soci era stata posta in termini meramente strumentali, rispetto alla denunzia di revoca dei paga- menti, ed era stato superato dal primo giudice сол valutazione da tale corte condivisa in considerazione dell'avvenuta acquisizione degli elementi di giudizio in ordine alla azione revocatoria. Siffatta interpretazione della domanda, risultando congruamente motivata, si sottrae al sindacato di le- gittimità, tanto più se si tiene conto della sua ade- renza alla prospettazione delle difese del convenuto, che all'intervento dei due soci ha fatto riferimento allo scopo di dimostrare che le risorse per pagare era- no provenute da loro e non dalla società poi fallita;
sicché lungi dall'ipotizzare un accordo simulatorio - che suppone un negozio e non un mero atto solutorio, che, peraltro, intercorra tra gli interposti ed i sog- getti debitore e creditore) del rapporto obbligatorio 8 e non solo tra i primi due ha inteso solo prospettare un intervento di terzi, utile a respingere la domanda della curatela, al di fuori della fattispecie della si- mulazione, come anche in questo grado il ricorrente allorché prima assume, nellafinisce per ammettere, esposizione del primo motivo, che i due soci non sono estranei rispetto al conflitto tra il AL e il fal- ma sono parte sostanziale e limento MA, " quindi anche processuale di quel rapporto", e aggiunge " che è ovvio ritenere che NO TO e LanAR AT abbiano appreso le somme dal fallimento Mar- tinpesca, appropriandosene per pagare le cambiali da loro emesse a favore del AL"%; e poi richiama, nel- la discussione del terzo motivo, la figura della espro- missione, asserendo che NO TO e LanAR Pa- trizia ai sensi e per gli effetti art. 1272 c.c. aveva- no assunto l'obbligo in proprio di pagare il AL;
così utilizzando istituti giuridici che con la simula- zione non presentano alcuna compatibilità. Superata resta, pertanto, la denunzia di violazione dell'art. 25 n.6 L.F., mentre quella relativa all'art. 67, contenuta nel primo e ripetuta nel terzo motivo, nel quale pure si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., perde valore proprio per effetto della qualità di terzi estranei al processo dei due soci, abilitati, 9 dunque, a deporre e dalla sentenza impugnata ritenuti attendibili, con giudizio di fatto, che per essere sta- to suffragato da numerosi riscontri, dalla corte di merito evidenziati alcuni dei quali provenienti per- - sino dall'interrogatorio del ricorrente in primo grado - ed essere stati dunque oggetto di congrua motivazio- ne, si sottrae al sindacato di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000 per onorari e 100 per esborsi;
oltre alle spese generali. Roma 10.12.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Donato Plenteda These typгур IL CANCELLIERD CORTI CUP Puma Se n Chile Depec ugoffria 1 MAG/2003 LOSKELLEREA me),""'10