Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, difeso dall'avvocato SILVIO PIRAS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO RA, ZO EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 141/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. COLARUSSO Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto MA RA chiese ed attenne dal Presidente del Tribunale di Cagliari ingiunzione di pagamento, nei confronti di ES ed RI OZ , per il pagamento delle sue spettanze professionali relative alla metà del compenso per la redazione del progetto di costruzione di un immobile su suolo comune agli ingiunti ed ai coniugi UV.
SC ed RI OZ proposero opposizione esponendo:
- che l'area edificabile su cui doveva sorgere l'immobile era stata acquistata, in comune e per una quota corrispondente alla metà, e che tra gli acquirenti ed i coniugi UV si era concordato che l'Architetto MA avrebbe redatto gratuitamente il progetto dell'edificio, diviso verticalmente in due parti, da erigersi sull'area comune, con la ulteriore intesa che la direzione dei lavori sarebbe stata affidata al detto architetto a spese di tutti gli interessati;
- che il progetto di costruzione era stato redatto ed approvato dalla Commissione edilizia ma era stato ripetutamente respinto dalla Sovrintendenza ai Monumenti di Sassari nonostante le modifiche apportate dal progettista, il quale, con lettera del 31 maggio 1982, aveva chiesto il pagamento degli onorari e successivamente, inevasa, la richiesta, aveva azionato il suo credito in via monitoria;
- che nessun incarico essi avevano conferito al professionista e che il progetto era privo di qualsiasi utilità in quanto non realizzabile in mancanza della approvazione della Sovrintendenza;
- che essi opponenti avevano affiancato all'architetto MA il geometra IN per la elaborazione delle modifiche idonee ad ottenere l'approvazione del progetto ma che il MA aveva rifiutato di apportare modifiche sostanziali all'originario elaborato.
Il MA, da parte sua, sosteneva che il progetto era stato commissionato dietro compenso e che, nonostante le sostanziali modifiche ad esso apportate, la Sovrintendenza aveva negato la sua approvazione per cui chiedeva la conferirla del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cagliari accoglieva l'opposizione e revocava il decreto sul rilievo che la firma del proprietario sul progetto presentato per l'approvazione non era idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale.
La Corte di Appello di Cagliari, adita dal MA, accolse l'appello per quanto di ragione, revocò il decreto opposto e condannò OZ RI e OZ SC al pagamento rispettivamente della somma di L. 854.126 e L. 1.411.558, con accessori e spese di entrambi i gradi.
La Corte ritenne che, essendo stato acquistato il lotto il 15 aprile e presentato al comune il progetto per la costruzione il successivo 21 aprile, era verosimile che i OZ, direttamente o per il tramite del UV, avessero conferito al MA l'incarico di redigere il progetto stesso, che la sottoscrizione dell'elaborato da parte degli appellati costituiva inequivocabile atto di ratifica del conferimento dell'incarico, non potendosi presumere che il MA avesse accettato o promesso di compiere gratuitamente la sua opera ed essendo onere dei OZ fornire la prova di tanto.
La Corte di Cassazione sul ricorso dei OZ, annullò la sentenza della Corte di Appello ritenendo carente la motivazione in ordine alla prova per presunzioni poiché non erano state adeguatamente spiegate ne' le ragioni per cui l'acquisto in comunione del terreno e il deposito presso il. Comune del progetto con la firma dei comproprietari del lotto costituissero indizi concorrenti ne' l'inferenza logica attraverso la quale dai fatti assunti come noti si era risaliti al fatto (ignoto) della stipulazione del contratto d'opera.
La causa venne riassunta innanzi alla Corte di Appello di Cagliari - sezione Distaccata di Sassari, designata per il giudizio di rinvio, che, con sentenza 25 giugno - 5 ottobre 1999, rigettò l'appello del MA confermando la sentenza di primo grado e regolando le spese. La Corte ha ritenuto privo di pregio l'assunto del MA mentre, al contrario, ha ravvisato nei fatti di causa la conferma delle tesi difensiva dei OZ, secondo i quali il lotto era stato acquistato nella prospettiva che l'architetto MA avrebbe redatto gratuitamente il progetto in vista del successivo affidamento della direzione dei lavori a titolo oneroso. Gli elementi acquisiti non erano univoci e non deponevano con certezza per l'avvenuto affidamento dell'incarico mentre, d'altro canto, la presunta ratifica, che il MA aveva chiesto di provare con l'escussione testimoniale dei UV, non solo non era fatto certo ma non era stata mai sostenuta dal MA che aveva sempre parlato di incarico diretto ricevuto dai OZ.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione MA RA con due motivi.
Non svolgono attività difensiva gli intimati ES ed RI OZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia e falsa applicazione di "norme di diritto". Sostiene che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto equivoco l'indizio che il progetto corrispondesse al "desiderata del proprietari;
che la stessa Corte aveva introdotto, facendolo assurgere a dignità di prova, l'elemento delle dichiarazioni degli opponenti circa l'offerta dalla progettazione gratuita che doveva essere provata da chi lo affermava e che era in contraddizione logica con l'onerosità della direzione dei lavori;
aveva utilizzato, da un lato, elementi privi di alcun significato e ritenuto, dall'altro, non significanti fatti che, al contrario, lo erano;
quanto alla ratifica dell'incarico, mai il ricorrente aveva chiesto di provarla per testi e mai si era avvalso di siffatto argomento.
Il motivo non è fondato.
L'ultimo profilo di censura riguardante la ratifica, potrebbe costituire, piuttosto, un vizio revocatorio se non fosse da rilevare che è stata la stessa Corte di Appello ad escludere la sussistenza della ratifica rifacendosi alla impostazione difensiva del MA (cfr. sent. Pag. 11).
Per il resto, e considerato che nessuna violazione di legge viene opportunamente specificata, il motivo si riduce ad una rivalutazione della prova operata dal ricorrente per giungere a conclusioni a lui favorevoli e divergenti da quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata con motivazione congrua ed immune da vizi logici. Nel secondo motivo si denunzia falsa applicazione di "norme di diritto" e omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che, in appello ed avvalendosi della facoltà concessa dal rito allora in vigore, aveva chiesto, subordinatamente, di provare per testi circostanze di assoluta rilevanza e, sulle stesse, aveva chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale:
nessuna motivazione, neppure implicita, la Corte di appello aveva al riguardo resa nonostante che la sentenza di primo grado fosse stata gravata specificamente sul punto della mancata ammissione della prova in ordine al conferimento dell'incarico.
Anche questa censura è infondata.
Effettivamente la prova - specificata nel motivo - era stata dedotta nel giudizio di primo grado all'udienza del 13.2.1984. La prova non venne ammessa dal Tribunale con sentenza, anche sul punto gravata, di appello. La Corte d Appello accolse la domanda senza esaminare la questione della, prova non ammessa e nel successivo giudizio di Cassazione il MA non ebbe a svolgere al riguardo alcuna difesa (cfr. la sentenza n. 11269/95 della Corte di Cassazione che enuncia specificamente i motivi assorbiti) e, nel riassumere il giudizio avanti alla Sezione distaccata di Sassari, conclusosi con la sentenza ora impugnata, il ricorrente si limitò a chiedere che venissero disposte informazioni alla P.A..
Ciò premesso, occorre rimarcare che, in ogni caso, la Corte di Appello ha provveduto, nella sentenza censurata (cfr. pagg. 10 e 11), sulla prova dandone un netto, sebbene implicito, giudizio di inammissibilità (per ininfluenza) col ritenere - senza censura sul punto - che essa avesse ad oggetto la ratifica (dell'opera dei UV da parte dei OZ ) e rimarcando che lo stesso MA non aveva mai parlato di ratifica ma aveva sempre sostenuto di aver ricevuto l'incarico conferito direttamente dai OZ. In definitiva il ricorso deve essere rigettato senza carico di spese per il ricorrente, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004