Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 1
L'art.4 ter, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000 n.82, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144, prevede l'applicabilità delle disposizioni sul rito abbreviato, quali modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n.479, ai processi in corso nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale; ciò in piena armonia con la funzione deflattiva che, anche in regime transitorio, continua a caratterizzare il giudizio abbreviato e giustifica la speciale diminuzione di pena in caso di condanna. Trattasi quindi di una disciplina alla quale, per un verso, non può riconoscersi natura sostanziale (dipendendo la sua attuazione solo dalla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta); e, per altro verso, non può consentirsi ingresso in sede di legittimità, atteso che non potrebbe, in una tale sede, darsi luogo ad un ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché al detto recupero non conseguirebbe alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto, per definizione, già integralmente esercitato. E tali considerazioni valgono tanto più quando trattisi di processi relativi a delitti punibili con l'ergastolo, atteso che lo stesso art.4 ter, al comma 3, ha testualmente escluso, non certo a caso, il giudizio di legittimità dal novero delle sedi processuali all'interno delle quali può essere formulata la richiesta di cui al precedente comma 2.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2000, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 07/07/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.758
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.05188/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di MILANO
nei confronti di:
IS ES PURE RICORRENTE N. IL 20.09.1964 LI AN PURE RICORRENTE N. IL 23.03.1964
GI GI PURE RICORRENTE N. IL 17.01.1970
VI MI PURE RICORRENTE N. IL 23.03.1950
NF NI PURE RICORRENTE N. IL 19.10.1969
2) IS ES PURE RICORRENTE n. il 20.09.1964 3) LI AN PURE RICORRENTE n. il 23.03.1964
4) GI GI PURE RICORRENTE n. il 17.01.1970
5) VI MI PURE RICORRENTE n. il 23.03.1950 IL CANCELLIERE 6) NF NI PURE RICORRENTE n. il 19.10.1969 avverso sentenza del 25.02.1999 C. ASS. APP. di MILANO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO
OSSERVA
Con sentenza del 25 marzo 1999, la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 giugno 1998 dalla Corte di assise della medesima città, nel confermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente iscritti, ha, per ciascuno di essi, così statuito. Nei confronti di LI SA, esclusa la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della connessione finalistica solo in ordine al più grave delitto di omicidio volontario in danno di AG LO, contestato nell'ambito del più vasto capo 1) della rubrica, e fermo il nesso della continuazione all'interno di tale capo e con i fatti di cui al capo 2), ha ridotto la pena inflitta, rideterminandola in complessivi anni ventotto di reclusione. Nei confronti di GI UI, esclusa, come per il LI, la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 577 n. 3, 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. in ordine al più grave delitto di omicidio volontario contestato al capo 1), e fermo il nesso della continuazione anche con i reati di cui ai capi 3) e 4), ha determinato la pena complessiva in anni trentaquattro di reclusione ridotta ad anni trenta a norma dell'art. 78 cod. pen. Nei confronti di IS AL ha ridotto la pena inflitta in anni sedici di reclusione;
nei confronti di NF IN ha parimenti ridotto la pena, rideterminandola in anni quindici di reclusione, e nei confronti di VI RM, infine, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate al capo 3) della rubrica, ha ridotto la pena inflitta in anni nove di reclusione.
I fatti oggetto di contestazione hanno riguardato due distinti episodi delittuosi verificatisi entrambi a Milano: l'uno relativo all'omicidio di LO AG ed al tentato omicidio di UA AT, commessi l'11 gennaio 1994, e l'altro il tentato omicidio di ER IC commesso il 1^ novembre 1991. Le due vicende, pur se agevolmente iscrivibili nel panorama di regolamenti di conti fra ambienti criminali, tenuto conto della personalità degli obiettivi prescelti per gli attentati, sono rimaste avvolte da un sostanziale mistero, fino a che sullo scenario del processo non sono comparsi vari collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo collegati all'humus delinquenziale che operava in uno specifico ambito del territorio milanese. Alla luce delle plurime dichiarazioni rese dai vari collaboratori, i Giudici dei due gradi di merito pervenivano alla identica conclusione di ritenere ampiamente provato che, fin dal 1982, si fosse coagulata in Quarto Oggiaro una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da AG IS, con AL IS e SA LI quali elementi di vertice assieme ad altri, mentre UI GI, AN NF e DO SO - divenuto, poi, la principale fonte di accusa - operavano all'interno di quel sodalizio come elementi di livello inferiore cui era stato attribuito il compito di controllare la piazza. Altrettanto certo era risultato il fatto che tale organizzazione si dedicasse allo spaccio di droga in forma monopolistica, nel senso che nella zona di competenza lo stupefacente veniva venduto anche al dettaglio da appartenenti all'associazione ovvero, in maggiori quantitativi, a terzi, che a loro vota erano tenuti ad acquistarlo dal gruppo di IS. Il quadro che si era andato delineando attraverso le dichiarazioni dei collaboratori aveva così permesso di individuare il contesto in cui era stato deciso e portato a compimento il tragico agguato dell'11 gennaio 1994, vale a dire quello di un regolamento di conti con chi aveva svolto e intendeva svolgere attività di spaccio nel territorio di Quarto Oggiaro, sottraendosi al monopolio e al controllo dell'organizzazione facente capo a AG IS. Da qui, anche, l'indicazione del movente dell'azione criminosa, rappresentato dalla necessità di costringere gli appartenenti alla famiglia AT, cominciando da UA, a rinunciare alla pretesa di "lavorare" in proprio e mettersi in concorrenza coi gruppo. Trovava così definitiva conferma l'ipotesi investigativa prospettata dagli inquirenti fin dalle prime indagini, vale a dire che proprio UA AT, e non certo lo NA AG, fosse il vero bersaglio dell'attentato. All'esito di una puntuale e meticolosa disamina del narrato offerto dalle varie fonti di prova, i Giudici dell'appello pervenivano alla conclusione che dovesse essere confermata l'affermazione di penale responsabilità, in ordine all'omicidio di LO AG ed al tentato omicidio di UA AT e reati commessi, di SA LI e di UI GI. L'intento degli aggressori - hanno ribadito i Giudici di appello - era sicuramente quello di uccidere UA AT, al punto che venne indicato come un grave errore quello di averlo solo ferito;
fortunata evenienza, questa, probabilmente agevolata dal fatto che il AT era caduto a terra svenuto non appena attinto dai colpi di pistola. il AG fu invece ucciso unicamente perché, in quel momento, si trovava del tutto casualmente in compagnia del vero bersaglio dell'attentato; in altri termini, gli sparatori, per uccidere il AT, esplosero numerosi colpi contro i due che stavano passeggiando insieme molto vicini l'uno all'altro, così accettando il rischio di cagionare la morte anche della persona contro la quale, nelle intenzioni, non era diretto l'attentato; sempre che - ha ulteriormente sottolineato la Corte - non si preferisca ritenere, come pure è fondatamente ipotizzabile, che sparando a entrambi si volesse in realtà eliminare anche quello che poteva risultare un pericoloso testimone. Da tale ricostruzione dei fatti, i Giudici dell'appello hanno conseguentemente ritenuto di dover escludere, in ordine alla imputazione di omicidio volontario in danno del AG, tanto l'aggravante della premeditazione che quella del nesso teleologico. Parimenti congruo è stato reputato il materiale di prova raccolto in ordine al tentato omicidio di ER IC, commesso, sempre in Quarto Oggiaro, il 1 novembre 1991. Dalle varie dichiarazioni rese sull'episodio, la Corte di assise di appello perveniva alle medesime conclusioni gia rassegante dai giudici di prima istanza, confermando la penale responsabilità di GI UI e NF IN, quali esecutori materiali dell'attentato, e di AL IS come mandante. Accanto alle precise e convergenti indicazioni di reità, promananti da soggetti inseriti nello stesso sodalizio ed informati sulla vicenda anche da parte dei diretti protagonisti, i giudici del merito hanno scandagliato le dichiarazioni stesse sui punti più qualificanti del narrato: fra essi, in particolare, il contesto in cui era maturato il progetto di impartire una lezione al IC, a seguito di un litigio avvenuto con il GI;
il tentativo di attuare tale progetto da parte del GI, nonché il suo esito negativo per l'intervento della Polizia: circostanza, questa, in occasione della quale il CH fu sorpreso mentre girava armato di pistola con il colpo in canna;
l'agguato in seguito compiuto, non più per dare una lezione al IC bensì per ucciderlo, avendo il gruppo constatato che questi girava armato e pronto a sparare, il che dimostrava la sua pericolosità e la necessità di eliminarlo;
la precisa descrizione delle modalità dell'azione, con l'indicazione del luogo dell'agguato teso dal GI e dal NF, dell'unico colpo di pistola esploso dal NF, dell'inceppamento della pistola - come riscontrato dalla munizione cal. 7,65 rinvenuta sul posto e recante segni di espulsione - della breve fuga del IC, già colpito alla schiena, con il salto nel sottostante locale box. Veniva sulla medesima base confermata anche la penale responsabilità di VI RM, avendo le fonti di prova concordemente indicato nell'imputato il custode delle armi del gruppo il quale aveva consegnato al GI ed al NF un revolver e la pistola semiautomatica che poi si era inceppata, essendo a conoscenza dell'uso che di tali armi doveva essere fatto e mostratasi sorpreso dell'inceppamento, a suo dire probabilmente dipeso da manovra non corretta da parte del NF. Avverso la pronuncia di appello hanno proposto ricorso per cassazione il pubblico ministro e gli imputati. Il pubblico ministero profila, come unico motivo, manifesta illogicità della motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche sul presupposto che l'imputato non aveva preso parte personalmente alla azione lesiva: il vizio logico, osserva il ricorrente, è agevolmente desumibile dal fatto che era proprio il ruolo del VI ad imporre la sua assenza dalla materiale esecuzione delle operazioni delittuose, sicché non poteva da una scelta non volontaria desumersi una valutazione di attenuata capacità a delinquere.
Numerosi sono i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di GI UI. Nel primo motivo si prospetta violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 178 lett. b) del codice di rito, per inosservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio della azione penale, a norma dell'art. 415 del codice di rito, in rapporto ai procedimenti di cui ai capi 1) e 2), nonché 3) e 4). Nel riproporre una questione già disattesa dai giudici del merito, il ricorrente prospetta la irritualità dell'esercizio della azione penale, in quanto, essendo stati i procedimenti relativi ai due episodi delittuosi originariamente definiti a norma dell'art. 415 cod. proc. pen., per gli stessi era necessaria la previa riapertura delle indagini, in difetto della quale - come affermato dalla Corte costituzionale - doveva ritenersi precluso l'esercizio della azione penale. Si lamenta, quale secondo motivo, mancanza ed illogicità della motivazione e travisamento del fatto, nonché violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., in merito alla ritenuta responsabilità del GI circa i capi 1) e 2). A parere del ricorrente, in un contesto caratterizzato da contraddizioni ed incongruenze, dalle quali emergeva carenza di motivazione di una pronuncia di condanna fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano avuto conoscenza diretta dei fatti e che riportavano de relato quanto era stato loro riferito, e nella assoluta mancanza di riscontri oggettivi individuali a carico del GI, era necessario procedere ad una scrupolosa verifica delle chiamate in reità, la quale, invece, sarebbe stata omessa dalla Corte territoriale. Si lamenta, poi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione al movente della vicenda di cui al capo 1) ed alla individuazione di UA AT come vittima designata: la Corte di merito - osserva infatti il ricorrente - non avrebbe valutato risultanze processuali ed elementi di ordine logico che contrastavano con la conclusione che il AT fosse la vittima designata e che la responsabilità fosse del gruppo facente capo a AG IS. Viene inoltre dedotta violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per mancata assunzione di prove testimoniali decisive relative alla incompatibilità della presenza del GI sul luogo del delitto, e violazione dell'art. 606, lett. c) dello stesso codice, per manifesta illogicità della motivazione della sentenza e travisamento del fatto quanto al profilo che viene qui in discorso. Si lamenta, in particolare, che la sentenza avrebbe errato nell'affermare - in una parte della motivazione - che IO TI aveva visto il GI in una birreria la sera in cui era avvenuto l'omicidio, e ci si duole della mancata escussione di una testimone - richiesta dalla difesa - la quale avrebbe potuto fornire elementi di conferma della attendibilità delle dichiarazioni de relato del IO, delle quali non vi era nessun riscontro. Viene prospettata, di seguito, mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto e violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione al capo 3) di imputazione. A parere del ricorrente, i Giudici dell'appello sarebbero giunti alla affermazione di responsabilità sulla base di una adesione acritica alla ricostruzione dei fatti operata dalle fonti di accusa, nonostante vi fossero in atti, e fossero stati evidenziati nei motivi di impugnazione, elementi di contrasto con la tesi accusatoria, desumibili, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal IC, vittima dell'attentato, e dalla assenza di prove circa il movente. Si prospetta, come sesto motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3), che si domanda derubricarsi da tentato omicidio in lesioni, e si lamenta, in relazione al reato sub 4), vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto la responsabilità circa la detenzione ed il porto di armi sarebbe stata dedotta esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboranti. Si contesta, poi, la sussistenza delle aggravanti in relazione al capo 3), e si lamenta, infine, quale nono ed ultimo motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nell'interesse di LI SA si deduce, quale unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 606 lett. b), in riferimento all'art.192, comma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà
della motivazione. A parere del ricorrente le dichiarazioni rese sul conto dell'imputato dalle varie fonti esaminate nel processo sarebbero tutte de relato, prive di conferme dirette e di riscontri esterni, obiettivi ed individualizzanti.
Nell'interesse di NF IN e VI RM, si prospetta, parimenti, vizio di motivazione. Dichiaratamente ripercorrendo censure già svolte nei motivi di appello ed asseritamente neglette dai Giudici del gravame, il difensore dei ricorrenti ha sottolineato i contrasti rinvenibili nelle dichiarazioni accusatorie, le divergenze tra queste e le dichiarazioni della parte offesa e gli elementi di illogicità che per aspetti significativi della vicenda comprometterebbero la coerenza del quadro probatorio.
Vari i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di IS AL. Quale primo motivo viene dedotta violazione dell'art. 12 cod. proc. pen.. Nel rinnovare, infatti, l'eccezione già sollevata e disattesa nei gradi di merito, il difensore del ricorrente sottolinea l'assenza dei presupposti della connessione per ritenere che i fatti al medesimo contestati dovessero essere attratti nella competenza della Corte di assise, individuata in relazione all'omicidio ascritto al GI, unico imputato al quale venivano contestati entrambi gli episodi delittuosi oggetto del processo. Sicché, deduce il ricorrente, anche il riconoscimento della continuazione operato dai Giudici di appello nei confronti del GI, non sortirebbe effetti, in quanto il criterio di connessione di cui all'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., opera solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o gli stessi imputati. Si lamenta, poi, violazione degli artt. 238-bis, 191 e 192 cod. proc. pen. in relazione alla acquisizione di una sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Milano nel 1997 nei confronti, fra gli altri, del IS. Viene denunciata, inoltre, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si contesta, in particolare, la apoditticità della sentenza impugnata in ordine alla verifica della credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, e la mancanza di riscontri in merito alle chiamate in reità, sottolineandosi, a quest'ultimo riguardo, come gli elementi dedottì a conferma risultino fondati su un iter argomentativo di tipo circolare o su deduzioni comunque non individualizzanti. Si prospetta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alle ritenute circostanze aggravanti, e si lamenta, infine, illogicità ed insufficienza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti. Con motivi nuovi depositati il 22 giugno 2000, LI SA, NF IN e VI RM hanno formulato richiesta di essere giudicati, "ora per allora", con il rito abbreviato, non essendo stata a suo tempo presentata la relativa istanza. Deducono a tal proposito i ricorrenti che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, il rito abbreviato non è più sottoposto alla condizione di decidibilità allo stato degli atti, sicché, posto che la nuova disciplina è successiva al giudizio di merito, e poiché la stessa - di natura sostanziale, oltre che processuale - è più favorevole per i ricorrenti medesimi, la stessa dovrebbe trovare immediata applicazione anche nel giudizio di legittimità. In ipotesi di diversa interpretazione - hanno concluso i ricorrenti - viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27-32 della legge n. 479 del 1999, in quanto verrebbe ad essere irragionevolmente premiato "solo colui che ha portato avanti un'istanza "allora" manifestamente infondata, ma "ora" accoglibile, per questo mutato quadro normativo".
La domanda è palesemente inammissibile e il dubbio di costituzionalità manifestamente infondato. Va subito rilevato, infatti, che il quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità ha subito, per ciò che qui rileva, significative innovazioni ad opera della legge 5 giugno 2000, n. 144, con la quale è stato convertito il decreto - legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. L'art.
4 - ter, comma 1, ha infatti stabilito che le disposizioni sul rito abbreviato, come modificate o sostituite dalla legge n. 479 del 1999, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 82 del 2000. Ciò sta dunque a significare che il legislatore, in presenza del mutato quadro ordinamentale e delle profonde innovazioni che hanno contrassegnato l'intero scenario, sul piano dei presupposti e delle cadenze, del rito alternativo che viene qui in discorso, ha consentito in via transitoria la proposizione di richieste, ormai precluse, saldandone temporalmente l'ammissibilità ad uno stadio antecedente l'inizio della istruzione dibattimentale. Una scelta, questa, del tutto ragionevole e che si salda appieno con la funzione deflattiva che - anche in regime transitorio - continua a caratterizzare il giudizio abbreviato rispetto all'ordinario epilogo dibattimentale, la quale ultima, a sua volta, in sè giustifica la speciale diminuizione di pena in ipotesi di condanna. Da ciò, dunque, due evidenti corollari. Per un verso, infatti, risolvendosi la diminuente di pena in un trattamento premiale accessorio che scaturisce dalla scelta, orami unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta, è evidente che un siffatto trattamento sanzionatorio vive e trae la propria ragione d'essere esclusivamente nell'alveo del rito cui accede, senza pertanto assumere - come pure i ricorrenti pretenderebbero - l'autonomia tipica di una disciplina di natura sostanziale. Sotto altro profilo, correlandosi il regime transitorio alla opzione per un modello ontologicamente alternativo alla istruzione dibattimentale, è del tutto evidente che la sede di legittimità si presenterebbe del tutto eccentrica rispetto ad un ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché ad esso non conseguirebbe alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto per definizione già integralmente esercitato. Paradossalmente, si assisterebbe, anzi, ove così non fosse, ad un incoerente "privilegio" riconosciuto in via esclusiva proprio nei confronti di quanti versassero nelle condizioni degli odierni ricorrenti, giacché solo per essi, e senza alcuna giustificazione, verrebbe a stabilirsi una diminuente di pena - totalmente disancorata da qualsiasi riconducibilità al rito speciale ed alle "limitazioni" probatorie che da esso conseguono - in aperto contrasto con i parametri costituzionali che gli stessi ricorrenti hanno puntualmente evocato. Considerazioni, queste, che non mutano anche per ciò che attiene al regime transitorio che lo stesso art.
4 - ter ha stabilito per i processi in corso concernenti reati puniti con la pena dell'ergastolo, posto che per essi - e non certo a caso - il giudizio di legittimità è testualmente escluso dal novero delle "sedi" processuali all'interno delle quali può essere formulata la richiesta di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Parimenti destituite di giuridico fondamento sono pure le diverse questioni in rito poste a fondamento di alcuni motivi di ricorso. Manifestamente infondata è, infatti, l'eccezione di nullità che la difesa del GI ha dedotto in relazione al presunto irritale esercizio dell'azione penale per la mancata richiesta, da parte del pubblico ministero, della autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari - e, di conseguenza, per la mancanza del decreto di autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari - in ordine al procedimento concernente l'omicidio di AG LO ed il tentato omicidio di AT UA, nonché al procedimento concernente il tentato omicidio di IC ER, che erano stati a suo tempo definiti con un decreto di archiviazione a carico di ignoti, a norma dell'art. 415 cod. proc. pen.. Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nell'affermare che il tenore letterale dell'art. 414, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini "dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti", e la collocazione della fattispecie del decreto di archiviazione per l'ipotesi in cui sia ignoto l'autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il pubblico ministero debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perché ignoto l'autore del reato;
conclusione, questa, che è confermata anche dalla stessa ratio legis sulla quale si fondano le due diverse ipotesi che vengono qui in considerazione. Mentre, infatti, nel primo caso l'archiviazione è basata sulla infondatezza della notizia criminis riferibile ad una determinata persona e la relativa decisione esprime un controllo - costituzionalmente imposto - in ordine alla legittimità della domanda di "inazione" formulata dal pubblico ministero - sicché ben si spiega la ragione per la quale un simile provvedimento, proprio perché speculare ed antitetico alla domanda di giudizio, è destinato a produrre una preclusione rimuovibile solo attraverso un contrarius actus di tipo autorizzatorio - nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a consentire l'arresto delle attività di indagine per motivi del tutto contingenti, quali sono quelli derivanti dalla mancata individuazione del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali indirizzare, poi, le scelte sull'esercizio o meno dell'azione penale. Un provvedimento, dunque, che, proprio perché ontologicamente correlato alla assenza di posizioni soggettive da cautelare, è destinato a legittimare la stasi investigativa solamente rebus sic stantibus, senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente alla obbligatorietà dell'azione penale (ex plurimis, Cass., Sez. I, 12 maggio 1999, Commisso;
Cass., Sez. V, 15 aprile 1999, Ambrosi;
Cass., Sez. VI, 19 marzo 1998, Di Piazza). Ugualmente infondata è l'ulteriore doglianza, prospettata sempre dalla difesa del GI, circa il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione di persone che avrebbero potuto riferire in merito alla presenza del ricorrente nella birreria di via Pascarella nel momento in cui avvenne l'omicidio del AG ed il tentato omicidio del AT. Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare che la previsione dettata dall'art. 603 cod. proc. pen. assume i connotati di una disciplina di carattere eccezionale - in quanto fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado - e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte, alla condizione della sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolineare l'oggettività e l'insuperabilità con ricorso agli ordinari espedienti processuali, e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui viene demandata ogni valutazione in proposito, la percepisca e la apprezzi come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso, appunto, alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (ex plurimis, Cass., Sez. VI, 3 marzo 1998, Masone;
Sez. I, 22 marzo 1999, Merlino). Una motivazione che nella specie sfugge a qualsiasi censura, avendo la Corte territoriale puntualmente scandagliato - con irreprensibile apparato logico argomentativo - le ragioni alla stregua delle quali ha reputato non rilevante e ancor meno necessario disporre la richiesta rinnovazione parziale del dibattimento, essendo la richiesta volta all'esame di persone che, atteso anche il tempo trascorso, non avrebbero potuto riferire elementi di rilievo sulla specifica circostanza, comunque non incompatibile con la partecipazione dell'imputato alla azione delittuosa.
La difesa del IS ha riproposto, nei motivi di ricorso, l'eccezione di incompetenza per materia, nella specie dedotta sotto il profilo della ipercapacità, già sollevata e respinta in entrambi i gradi di merito. Si prospetta, infatti, che, dovendosi nella specie ravvisare quale elemento di connessione rispetto alla regiudicanda che esercita la vis attractiva l'ipotesi della continuazione, e posto che tale ipotesi può ravvisarsi in capo al solo GI, unico coimputato ai quale sono stati contestati tutti gli episodi delittuosi, ne deriverebbe che il vincolo della continuazione non può nella specie determinare lo spostamento della competenza", in quanto ciò può avvenire solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più di uno, gli stessi imputati, "giacché l'interesse alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza". L'assunto, pur mutuato da talune affermazioni che compaiono nella giurisprudenza di legittimità, merita alcune puntualizzazioni. Una delle più significative innovazioni introdotte dal nuovo codice di rito in ordine alla tematica che viene qui in rilievo, è stata, infatti, quella di trasformare l'istituto della connessione da meccanismo derogatorio - e quindi consequenziale e "successivo" - rispetto alle ordinarie regole sulla competenza, a criterio autonomo e primario di attribuzione della competenza stessa. Il tutto, nel dichiarato intento di ridurre, da un lato, i margini di ambiguità e di discrezionalità che nei previgente sistema caratterizzavano l'istituto, al punto da averlo reso non poco sospetto sul piano della relativa conformità al principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, e, sotto altro profilo, nella diversa ma concorrente prospettiva di scongiurare il riprodursi di fenomeni di gigantismo processuale, assecondati dalla configurazione dell'istituto stesso come meccanismo idealmente volto a sviluppare la concentrazione processuale, in vista di una ipotetica economia di gestione della pluralità di regiudicande cumulate. Da tutto ciò, alcuni significativi corollari. Anzitutto, proprio perché ormai assurto al rango di criterio autonomo e primario, non potrà più parlarsi - come il ricorrente pretenderebbe - di uno "spostamento di competenza" derivante da ragioni di connessione: le disposizioni dettate dagli artt. 12 e seguenti, infatti, individuano "il" giudice competente, al pari (e sullo stesso piano delle) disposizioni che stabiliscono la devoluzione della regiudicanda in funzione del territorio o della materia, senza dunque creare spostamenti di sorta, che ontologicamente presupporrebbero la prevalenza di questi ultimi criteri rispetto ai primi, assunti solo come elementi derogatori. in secondo luogo, la connessione ancora una volta proprio perché criterio primario di competenza opera a prescindere dal cumulo o dalla separazione processuale: una volta individuato il giudice competente, a norma degli artt. 12 e segg. cod. proc. pen., tale individuazione si cristallizza e produce i suoi effetti anche se, per avventura, i procedimenti connessi non siano congiuntamente trattati. Fu proprio questa, infatti, la ragione per la quale il legislatore del codice ritenne di non riprodurre il comma 2 della omologa previsione che compariva nel Progetto preliminare di nuovo codice del 1978, la quale disponeva che la connessione opera solo se i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado", giacché si osservò come tale disposizione non fosse pertinente al tema della connessione, concepita, appunto, "come criterio autonomo di attribuzione della competenza, ma a quello della riunione dei procedimenti che è effetto solo eventuale della competenza per connessione" (v. Relazione al Progetto preliminare). Da ciò deriva, dunque, l'improprietà del richiamo "all'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione", essendo il cumulo processuale fenomeno eterogeneo rispetto alla operatività della connessione, così come del tutto eccentrico si rivela il richiamo al parametro sancito dall'art. 25, primo comma, Cost., ove gli altri imputati fossero sottratti "al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza". La connessione, infatti, è regola ordinaria a tutti gli effetti, sicché nessuna compromissione può da essa derivarne sul piano del valore costituzionale evocato. La giurisprudenza costituzionale è infatti da tempo consolidata nell'affermare che il principio di precostituzione per legge del giudice naturale può ritenersi leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario ed a posteriori oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti (cfr., ex plurimis, Corte cost., ordinanze nn. 176 del 1998, 257 del 1995, sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992). Da tale quadro di riferimento, ne consegue, dunque, che, ove concorrano e si combinino fra loro più casi di connessione, gli stessi dovranno tutti trovare applicazione, giacche arbitrario risulterebbe "sacrificarne" alcuni in funzione di altri, con la conseguenza - stavolta correttamente profilabile - di eludere il complesso normativo che preserva l'individuazione del giudice naturale, legalmente precostituito per l'intera serie delle regiudicande soggettivamente od oggettivamente connesse. Ipotesi, questa, che nella specie certamente ricorre, ove si consideri che le due vicende oggetto di contestazione, sono state puntualmente iscritte nel medesimo alveo finalistico, quale era quello di tutelare gli "interessi" del gruppo operante in un determinato territorio nel settore degli stupefacenti.
Priva di consistenza si rivela, poi, l'ulteriore eccezione, sollevata sempre dalla difesa del IS, secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe irritualmente ammesso, tra le prove ed i documenti prodotti dal pubblico ministero, anche la sentenza pronunciata il 22 aprile 1997 dal Tribunale di Milano nei confronti, fra gli altri, dello stesso IS, in quanto sentenza non definitiva. Questa Corte ha infatti più volte affermato che l'art.234 cod. proc. pen. ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, delle quali, pure, consente l'acquisizione a processo. Da tali atti, peraltro, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge, con previsione eccezionale e dunque inestensibile, alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 - bis cod. proc. pen.). Ciò non esclude, tuttavia che il giudice - in base al suo libero convincimento - possa trarre dagli indicati provvedimenti elementi di giudizio finalizzati al perseguimento dei fini primario del processo penale, cioè dell'accertamento della verità (Cass., Sez. VI, 20 maggio 1998, De Michelis;
Cass., Sez. III, 4 dicembre 1996, Eviani;
Cass., Sez. II, 16 gennaio 1996, Romeo). Ebbene, nella specie non risulta affatto che i giudici del merito abbiano fondato le proprie statuizioni sulla indicata sentenza, posto che essa è stata solo sporadicamente ed incidentalmente richiamata quale semplice corollario dell'ampio e coeso tessuto dichiarativo offerto dalle numerose fonti di prova che hanno scandagliato i fatti ed il contesto in cui gli stessi si sono venuti ad iscrivere;
sicché, nessun vulnere può essere derivato dalla acquisizione contestata, tanto sul piano dell'integrale esercizio del diritto alla prova, che su quello della compiuta osservanza delle regole di valutazione probatoria normativamente prescritte. D'altra parte, e più in generale, questa Corte non ha mancato di rammentare che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativi della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, Archinà). Il che, evidentemente, ulteriormente avvalora l'inconcludenza delle prospettate censure, agli effetti dello scrutinio che questa Corte è chiamata a compiere. Venendo al merito dei singoli ricorsi, può anzitutto rilevarsi l'infondateza delle doglianze prospettate dal pubblico ministero in ordine alla concessione delle attenuanti generiche in favore di VI RM. Prospetta infatti il ricorrente la illogicità della motivazione sul punto, in quanto la mancata partecipazione diretta al crimine non sarebbe stata il frutto di una volontaria scelta di ridurre il proprio apporto alla azione delittuosa, ma sarebbe invece derivata dal ruolo svolto dal VI all'interno della associazione, "che ne imponeva l'assenza dalla materiale esecuzione di azioni delittuose alla cui commissione, fornendo le armi necessarie, egli dava un contributo essenziale ed insostituibile". L'assunto è fallace, in quanto basato su argomentazione ellittica ed autodimostrativa, giacché all'inverso ben potrebbe dedursi, sul piano logico, che l'assunzione di un ruolo non operativo all'interno del sodalizio fosse dipesa proprio dalla scelta dell'imputato di non offrire ai sodali un contributo attivo, e non meramente logistico, alla realizzazione di crimini di sangue. Ciò che conta è che l'imputato offrì ai correi il circoscritto livello partecipativo che gli è stato contestato, rendendo dunque immune dai pretesi vizi di incoerenza la motivazione che, sul punto attinto dal gravame, è stata offerta dai giudici del merito.
Come può agevolmente dedursi da quanto già si è detto in parte narrativa, le restanti censure delle parti private si concentrano essenzialmente sui vizi che affliggerebbero la motivazione della impugnata sentenza, a tratti contestata per carenza e contraddittorietà di singoli passaggi argomentativi e con riverberi che hanno finito per coinvolgere anche profili di travisamento del fatto;
motivazione, più in generale, sottoposta a critica da parte dei ricorrenti, per la asserita labilità degli elementi - reputati inaffidabili e di risalto meramente congetturale - sulla cui base i giudici dell'appello sono pervenuti a conclusioni sostanzialmente in linea con quelle rassegnate dai primi giudici. Elementi, si è da più parti ed in più punti sottolineato, privi di quei dati di conferma che, soli, a dire dei ricorrenti, avrebbero potuto farli assurgere a dignità di prova.
A tal proposito occorre qui subito ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato, come senz'altro è avvenuto nella specie, le ragioni del convincimento (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un, 24 novembre 1999, Spina). Al tempo stesso, va pure ribadito che esula dai poteri del giudice della legittimità quello di procedere - come pure i ricorrenti pretenderebbero - ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., fra le tante, Cass., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone). La funzione della indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito della analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendono giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, Raggio;
Cass., Sez. I, 3 luglio 1996, Schiani;
Cass., Sez. IV, 31 marzo 1999, Laghi). A proposito, poi, del travisamento del fatto, pure evocato dai ricorrenti, va ugualmente riaffermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori della ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del decisum, correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto idonea ad integrare un vizio di carenza grafica del corredo argomentativo, è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa della evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (siano questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo steso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica e che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni configgenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo). Alla luce dei richiamati principi, le censure mosse dai ricorrenti in punto di motivazione e di connessa violazione delle regole di valutazione probatoria si appalesano prive di giuridica consistenza. La decisione oggetto di impugnativa, analiticamente passando in rassegna le singole doglianze che avevano formato oggetto dei motivi di appello, ha infatti più che adeguatamente scolpito e analizzato le plurime e convergenti acquisizioni probatorie sulla cui base è pervenuta ad una ricostruzione del contesto d'assieme, del movente, della dinamica e delle singole responsabilità, attraverso una serrata concatenazione logico - argomentativa che si presenta del tutto immune dai vizi denunciati. Del tutto sterile si rivela, infatti, il tentativo, perseguito dalla difesa del GI, di accreditare l'ipotesi che il vero obiettivo dell'attentato in cui perse la vita il AG fosse proprio quest'ultimo, e non il AT, essendo stata tale eventualità motivatamente disattesa dai giudici del merito. Del pari in conferenti sono le varie doglianze tese a rimarcare contraddizioni, incoerenze o assenza di riscontri individualizzanti che minerebbero la utilizzabilità della nutrita messe di fonti di prova esaminate dai giudici del merito, giacché ciascun aspetto ora evocato a sostegno dei ricorsi, era già stato devoluto nei motivi di appello e puntualmente disatteso - ancora una volta con solido ed incensurabile corredo motivazionale - dai giudici del gravame. Allo stesso modo prive di risalto si rivelano le doglianze circa l'utilizzazione di fonti soltanto indirette, posto che la sentenza impugnata è provvida nel fornire, su ciascun aspetto, una meticolosa ricostruzione del reticolo di emergenze ed acquisizioni atte a corroborare i diversi e più significativi profili in cui si erano venuti ad articolare contributi offerti dai narranti. Il tutto, va ribadito, in stretta aderenza con i principi che questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare in tema di regole che devono presiedere alla valutazione della prova. Palesemente inconsistenti sono, poi, i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse del GI e del IS, nei quali si contesta la sussistenza delle aggravanti quanto all'attentato ai danni del IC, la responsabilità del GI in ordine al reato di cui al capo 4) della rubrica, nonché la qualificazione del reato al medesimo ascritto al capo 3). L'ampia ricostruzione dell'episodio operata dai giudici del merito è infatti appagante tanto sul primo che sul secondo degli aspetti dedotti, mentre per ciò che attiene alla qualificazione giuridica del fatto, l'impugnata sentenza (pag.39) -puntualmente evocando la natura dell'arma impiegata, la breve distanza tra sparatore e vittima, la regione corporea vitale presa di mira ed il fortuito inceppamento dell'arma dopo il colpo esploso - ha fatto corretta applicazione dei principi che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in proposito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 28 aprile 1997, Cammarota). Del tutto incensurabile appare, infine, la motivazione della impugnata sentenza anche per ciò che concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e nella parte in cui esplicita le ragioni per le quali non si è ritenuto di concedere al LI, al GI, al NF ed al IS le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - bis, cod. pen., così da rendere palesemente infondate le censure a tal proposito formulate nei ricorsi rassegnati nell'interesse del GI e del IS.
Al rigetto dei ricorsi segue a condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti parti private in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000