Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2000, n. 8967
CASS
Sentenza 7 luglio 2000

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L'art.4 ter, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000 n.82, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144, prevede l'applicabilità delle disposizioni sul rito abbreviato, quali modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n.479, ai processi in corso nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale; ciò in piena armonia con la funzione deflattiva che, anche in regime transitorio, continua a caratterizzare il giudizio abbreviato e giustifica la speciale diminuzione di pena in caso di condanna. Trattasi quindi di una disciplina alla quale, per un verso, non può riconoscersi natura sostanziale (dipendendo la sua attuazione solo dalla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta); e, per altro verso, non può consentirsi ingresso in sede di legittimità, atteso che non potrebbe, in una tale sede, darsi luogo ad un ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché al detto recupero non conseguirebbe alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto, per definizione, già integralmente esercitato. E tali considerazioni valgono tanto più quando trattisi di processi relativi a delitti punibili con l'ergastolo, atteso che lo stesso art.4 ter, al comma 3, ha testualmente escluso, non certo a caso, il giudizio di legittimità dal novero delle sedi processuali all'interno delle quali può essere formulata la richiesta di cui al precedente comma 2.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2000, n. 8967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8967
    Data del deposito : 7 luglio 2000

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