Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2006, n. 33619
CASS
Sentenza 12 luglio 2006

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In materia di colpa medica nelle attività d'equipe, del decesso del paziente risponde ogni componente dell'equipe, che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori, che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2006, n. 33619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33619
Data del deposito : 12 luglio 2006

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