Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
In tema di colpa professionale, per l'affermazione della responsabilità penale del singolo sanitario operante in equipe chirurgica, è necessario non solo accertare la valenza con-causale del suo concreto comportamento attivo o omissivo al verificarsi dell'evento ma anche la rimproverabilità di tale comportamento sul piano soggettivo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un medico specialista che si era occupato della fase preparatoria di un intervento chirurgico e del post operatorio per le lesioni occorse alla persona offesa, non avendo il giudice di merito accertato se egli avesse avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi).
Commentari • 5
- 1. La responsabilità medica dal punto di vista penaleRossana Curinga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La responsabilità medica è una forma di responsabilità professionale legata all'esercizio dell'attività sanitaria. Nel 2012 l'art 3 del decreto Balduzzi[1] limitava tale forma di responsabilità ai soli casi in cui il medico con “colpa grave” avesse cagionato lesioni o morte del paziente, introducendo così la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. Si ha colpa grave quando vi è un errore grossolano, non scusabile, mentre vi è colpa lieve quando viene usata l'ordinaria diligenza, prudenza o perizia e si incorre in errore scusabile. Quindi nel caso di colpa grave vi è responsabilità penale del medico, nel caso di colpa lieve non vi è responsabilità penale del medico se sono state …
Leggi di più… - 2. Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
Leggi di più… - 3. Complicazioni della toracentesi: Pneumologo condannato per aver preso parte all'atto chirurgicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 febbraio 2023
Errori manovre Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di una pneumologa accusata di aver cagionato colposamente il decesso di un paziente, affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro. In particolare, al medico veniva contestato di aver commesso l'errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta. Il medico, pur non facendo parte dell'equipe, al fine facilitare le manovre operatorie, si sarebbe infatti posto davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, e lo avrebbe retto facendo …
Leggi di più… - 4. Garza dimenticata nel corpo del paziente: equipe condannata? (Cass. 7346/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
- 5. Primario sbaglia, condannata tutta l'equipe medica? (Cass. 30626/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
Nell'ambito dell'attività medica, vige il principio di affidamento, ma l'obbligo di diligenza del singolo sanitario è confinato entro limiti compatibili con l'esigenza del carattere personale della responsabilità penale, sancito dall'art. 27 Cost.. Il riconoscimento della responsabilità per l'eventuale errore altrui non è illimitato e richiede la verifica del ruolo effettivo svolto, non essendo consentito ritenere aprioristicamente una responsabilità di gruppo. La verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta individuale e l'evento, in violazione delle regole cautelari che si assumono inosservate, deve essere particolarmente attenta nella ipotesi di lavoro in equipe e, più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 43988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43988 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento