Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37200
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Sentenza 7 luglio 2004

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In tema di procedimento di riesame, caratterizzato dall'urgenza per la ristrettezza e perentorietà dei termini, deve ritenersi consentito notificare l'avviso dell'udienza al difensore mediante telegramma, ai sensi dell'art. 149 comma quinto cod. proc. pen., e il momento di perfezione della notificazione va individuato in quello della spedizione da parte dell'ufficio postale, fatta salva la prova del mancato recapito risultante dagli atti o dedotta, con specifiche allegazioni, dalla parte interessata. (La Corte ha precisato che la notificazione mediante telegramma si basa su una presunzione di pronta consegna dell'atto all'interessato, attesa la affidabilità del mezzo telegrafico, come si desume dal fatto che l'art. 55 disp. att. cod. proc. pen. prevede la documentazione della sola spedizione del telegramma a differenza della ipotesi di notificazione a mezzo telefono, per la quale è imposto l'obbligo della annotazione degli estremi di ricezione con indicazione dell'orario e degli interlocutori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37200
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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