Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, caratterizzato dall'urgenza per la ristrettezza e perentorietà dei termini, deve ritenersi consentito notificare l'avviso dell'udienza al difensore mediante telegramma, ai sensi dell'art. 149 comma quinto cod. proc. pen., e il momento di perfezione della notificazione va individuato in quello della spedizione da parte dell'ufficio postale, fatta salva la prova del mancato recapito risultante dagli atti o dedotta, con specifiche allegazioni, dalla parte interessata. (La Corte ha precisato che la notificazione mediante telegramma si basa su una presunzione di pronta consegna dell'atto all'interessato, attesa la affidabilità del mezzo telegrafico, come si desume dal fatto che l'art. 55 disp. att. cod. proc. pen. prevede la documentazione della sola spedizione del telegramma a differenza della ipotesi di notificazione a mezzo telefono, per la quale è imposto l'obbligo della annotazione degli estremi di ricezione con indicazione dell'orario e degli interlocutori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37200 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3262
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012254/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AF VI, N. IL 12/03/1954;
avverso ORDINANZA del 08/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO G. (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale dell'Aquila, adito ex artt. 322 e 324 C.P.P., ha confermato il sequestro preventivo del locale notturno "Malibù" e di un'autovettura, disposto dal G.I.P. in sede nei confronti di AF DI e UT NA nell'ambito di un procedimento per procurata immigrazione illegale di giovani extracomunitarie impiegate in attività lavorativa nell'esercizio ed ivi trasportate con il veicolo. Osserva che l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche, ritenuta in occasione del riesame di misura cautelare personale, era irrilevante in questa sede, ove il controllo del Tribunale della libertà si estende unicamente all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato;
nel caso di specie, dalle informative in atti e dalla documentazione oggetto di sequestro penale risultavano l'illegale ingresso nello Stato e le prestazioni lavorative.
Ricorre per Cassazione il AF, denunciando la nullità del procedimento di riesame per omesso avviso al difensore, Avv. Vincenzo Margiotta. Con altro motivo viene dedotta "violazione di legge per errata valutazione di indizi", in quanto non poteva considerarsi illecita l'occasionale prestazione di lavoro da parte di cittadine straniere in possesso di permesso di soggiorno per motivi turistici. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, l'avviso al difensore Avv. Margiotta fu tempestivamente notificato nel suo recapito di Sulmona - come consentito in caso di urgenza dall'art. 149, co. 5, C.P.P. - mediante telegramma, di cui è in atti la copia con il timbro di spedizione dell'ufficio postale dell'Aquila, succ. 2, in data 27.2.2004 (l'udienza era fissata per l'otto marzo). La situazione di urgenza è "in re ipsa" nelle procedure di riesame, attesa la ristrettezza e perentorietà dei relativi termini (cfr. Cass., Sez. 2^, 19.12.1994/15.3.1995, Di Domenico). Circa il momento perfezionativo della notifica con tal mezzo effettuata vi è contrasto di giurisprudenza, sostenendosi da taluni (oltre alla già citata decisione della Sez. 2^ in proc. Di Domenico, v. anche Sez. 6^ 24.9/31.10.1991, Tornetta) che essa ha effetto al momento della spedizione da parte dell'ufficio postale, da altri (Sez. 3^ 20.9/13.10.2001, Carbone) che solo il ricevimento da parte del destinatario, da accertarsi in concreto, consenta di ritenerla eseguita. Per quanto qui interessa basterà considerare che l'art. 55 delle norme di attuazione del codice prescrive la documentazione della sola spedizione del telegramma, a differenza di quanto previsto per l'altro mezzo di notifica urgente di cui all'art. 149 C.P.P. (comunicazione telefonica), per il quale devono essere annotati anche gli estremi di ricezione con indicazione dell'orario e degli interlocutori. Se ne desume che, attesa l'affidabilità del mezzo telegrafico, il legislatore ha collegato alla spedizione quanto meno una presunzione relativa di pronta consegna al recapito dell'interessato, che potrà essere superata solo da prova contraria o specifiche allegazioni, nella fattispecie non prospettate. L'avviso al difensore deve dunque ritenersi ritualmente eseguito. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale si sollecita una riconsiderazione del quadro indiziario;
infatti, le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 C.P.P., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali;
ne consegue che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi, limitandosi la funzione di garanzia del giudice del riesame al controllo della sussumibilità del fatto, così come contestato, nella fattispecie astrattamente prevista dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. Un., 25.3/23.4.1993, Gifuni;
23.2/4.5.2000, Mariano). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004