Sentenza 26 settembre 2011
Massime • 1
Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità e rilevabilità d'ufficio di cui all'art. 182 e alla sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Nullità della relazione peritale: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 38157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38157 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2011 |
Testo completo
j
10 38 157 /1 1 REGISTRO GENERALE n. 5522/2011
UDIENZA PUBBLICA del 26.9.2011
SENTENZA n. 1393
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dai Magistrati:
dott. Saverio Mannino Presidente dott. Tito Garribba Consigliere
dott. Anna Maria Fazio Consigliere dott. Vincenzo Rotundo Consigliere dott. NI Conti Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RA GA, nato il [...],
PA LE, nato il [...],
CO NI, nato il [...],
CO BE, nato il [...],
RR AB, nato il [...],
avverso la sentenza n. 755 il 9 aprile 2010 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso: annullamento con rinvio per SG AB e rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv. Marco Manfredi per MA NI e BE nonché, in
avv. Miele, in sostituzione dell'avv. Alfredo Gaito, per CA;
avv. Alberto Gullino, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Vadalà Bertini, per SG, che hanno concluso per l'accogli- mento dei rispettivi ricorsi;
avv. Giuseppe Di Trocchio, per la parte civile NA spa, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
-2- MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con sentenza del 9 aprile 2010 la Corte d'appello di Ancona, in par- ziale riforma della sentenza di primo grado: dichiarava non doversi procedere contro l'imprenditore CA LE e
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contro i dipendenti dell'NA delle Marche DI GA ingegnere capo,
SG AB direttore dei lavori, MA NI e MA BE geometri contabilizzatori in ordine ai reati continuati di: corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi B e C), falsità ideologica in atto pubblico (capi
De L) e truffa aggravata ex art. 640 cpv. n. 1 cod.pen. (così riqualificata l'ori- ginaria imputazione di peculato di cui ai capi E e I), commessi nell'anno 1999, perché estinti per prescrizione;
confermava il proscioglimento per prescrizione dei medesimi dai reati di corru-
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zione (capo A), abuso d'ufficio (capo G), falsità ideologica (capi F e H), com- messi nell'anno 1998;
confermava infine le condanne in solido dei medesimi al risarcimento dei danni
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e al pagamento delle provvisionali in favore delle parti civili NA e Comune di
Jesi.
In sintesi, CA LE, aggiudicatario di tre appalti per manutenzione stradale indetti dall'NA, era accusato di avere stretto con i funzionari dell'NA in-
caricati della vigilanza sui lavori un accordo corruttivo, in base al quale i funzionari
NA gli consentivano di lucrare un illecito profitto, attestando falsamente l'esecuzio- ne di lavori e la fornitura di materiali in realtà non effettuate, ricevendo quale com- penso somme di denaro rapportate al grado gerarchico ricoperto. CA, inoltre, quale aggiudicatario di un appalto affidatogli dal Comune di Jesi, era accusato di truf- fa per avere conseguito un ingiusto profitto corrispondente a materiale bituminoso in realtà non fornito.
Il procedimento era nato sulle rivelazioni di GU UL, collaboratore di fiducia di CA, e secondo i giudici di merito aveva trovato riscontro nella
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consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e nella perizia assunta nell'inci- dente probatorio, dalle quali risultava:
- che il direttore dei lavori SG, sotto forma di ordine di servizio, aveva ille-
gittimamente disposto una variante, la quale, per le corsie di marcia normale, in luogo dello strato di collegamento retribuito a misura, autorizzava la realiz-
zazione di uno strato di conglomerato bituminoso per risagomatura retribuito
-3- a peso, con il risultato che il compenso per l'appaltatore sarebbe stato liquida- to in base alla quantità di materiale fornito;
che, nelle gare NA nn. 50 e 51 aventi per oggetto il rifacimento della pavi-
mentazione di un tratto della S.S. di Val d'Esino, non era stato eseguito il lavo- ro di stabilizzazione a cemento della fondazione stradale delle corsie di marcia normale e, inoltre, lo spessore medio dello strato bituminoso risultava note- volmente inferiore alla quantità contabilizzata, che era stata "gonfiata" sulla scorta di false bolle di accompagnamento;
che, nella gara NA n. 125 avente per oggetto la riparazione di un tratto del- la predetta S.S. franato, le strutture in ferro messe in opera per costruire il muro di contenimento di cemento armato erano notevolmente sottodimensio-
nate rispetto alle previsioni contrattuali e, inoltre, la pavimentazione stradale presentava gli stessi vizi rilevati nell'esecuzione dei lavori dei precedenti ap- palti;
che, nella gara del Comune di Jesi per la pavimentazione di alcune strade ur-
bane, era stata contabilizzata un'eccedenza di circa 120 milioni di lire di con-
glomerato bituminoso rispetto alla quantità effettivamente messa in opera.
Contro la sentenza presentavano ricorso l'imprenditore CA e i dipen- denti dell'NA. I motivi comuni saranno di seguito trattati congiuntamente.
§2.1 I ricorrenti DI, CA, MA NI e MA Ro-
berto denunciano il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.
Premesso che il recente sbancamento di un tratto di strada oggetto dei lavori appaltati ha rivelato l'esistenza della stabilizzazione a cemento negata dai periti, i ri- correnti lamentano che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di acquisire nuove prove - che, si sostiene, avrebbero sicuramente condotto a un esito differente del giudizio rappresentate dalle consulenze tecniche redatte dagli ingegneri EE
(per conto di MA BE) e EM (per conto di DI), che avevano ispe- zionato e testato la porzione di fondazione stradale venuta alla luce a seguito dello sbancamento e dall'assunzione di una nuova perizia.
Con memoria depositata in termine la difesa di MA BE insiste sul-
l'importanza decisiva della nuova prova, rimarcando che la consulenza dell'ing. EE, accertato che la stabilizzazione a cemento recentemente scoperta risale al tempo dei lavori eseguiti dall'impresa CA, dimostrerebbe incontrovertibilmente l'infonda- tezza dell'accusa di avere omesso la ridetta lavorazione.
Con memoria depositata il 21 settembre scorso la difesa di DI illustra lo
- 4- stesso motivo e deduce altresì l'inosservanza della disposizione del secondo comma dell'art. 603 cod.proc.pen.
§2.2 Il predetto motivo di ricorso è infondato.
-Prima di entrare in medias res, è opportuno rammentare e ciò vale anche per i successivi motivi che investono sempre il tema della prova che la giurispru-
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denza di legittimità è concorde nell'affermare che la sussistenza di una causa di nulli- tà di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità quando già risulti una causa di estinzione del reato, giacché l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incom- patibile con il principio - stabilito dall'art. 129, comma 1, cod. proc.pen. al fine di sod- disfare l'interesse alla sollecita definizione del processo della declaratoria immediata
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di determinate cause di proscioglimento.
Sono fatte salve, tuttavia, le situazioni in cui, essendo stata pronunciata con- danna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, deve, a norma dell'art. 578 cod. proc.pen., deci- dere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili. In tali casi la cognizione di giudice penale, sia pure ai soli effetti ci- vili, rimane integra, perché il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alla restituzione o al risarcimento pronunciata nel precedente giudizio.
Nel presente processo, essendo stata in primo grado pronunciata condanna al risarcimento del danno, è dunque necessario, nonostante la sopravvenuta estinzio- ne dei reati per prescrizione, esaminare le questioni attinenti alla prova, essendo esse palesemente rilevanti per la decisione sulla responsabilità civile.
Orbene la sentenza impugnata, sia pure esordendo con un'affermazione che richiama impropriamente il criterio di valutazione fissato dall'art. 603, comma 3,
cod.proc.pen. per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta d'ufficio ("/a
Corte ritiene non assolutamente indispensabile ai fini della decisione..."), fornisce tut- tavia, a sostegno del rigetto della richiesta di nuove prove, una giustificazione idonea a sventare la censura di mancata assunzione di prova decisiva.
Osserva infatti la sentenza che l'accertamento effettuato dai consulenti di parte, essendo limitato a un piccolo segmento stradale, non poteva inficiare le con- clusioni cui erano pervenuti i periti d'ufficio sulla base di accertamenti compiuti lungo l'intero tratto stradale interessato dai lavori appaltati.
Tale osservazione, logicamente argomentata, dimostra la non decisività delle nuove prove sollecitate dalla difesa, giacché dalla lettura della sentenza di primo gra-
-5- do- -a cui quella d'appello rinvia in toto risulta che i periti d'ufficio effettuarono un centinaio di carotaggi (per l'esattezza: 62 prelievi dal cassonetto stradale del tratto di cui alla gara n. 50 e 44 prelievi dal cassonetto del tratto di cui alla gara n. 51), nes- suno dei quali rivelò l'esistenza della c.d. stabilizzazione a cemento, mentre i consu- lenti di parte hanno evidenziato l'effettuazione della lavorazione in discorso solamen- te nella ristretta porzione di sede stradale messa a nudo dai recenti lavori di costru- zione di uno svincolo. Un accertamento positivo contro un centinaio di accertamenti negativi significa che solamente l'1% dei lavori di consolidamento a cemento contrat- tualmente previsti nel capitolato sarebbe stato eseguito. La nuova evidenza probato- ria, per la sua limitatissima portata, è pertanto palesemente inidonea a mettere in di- scussione le conclusioni della perizia d'ufficio e, di riflesso, il giudizio sulla ritenuta commissione dei reati contestati. Le nuove prove non possiedono dunque il requisito della decisività e, pertanto, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. la loro mancata assunzione.
Si osserva, infine, che la doglianza formulata dalla difesa del ricorrente Bran- di sull'inosservanza della disposizione dell'art. 603, comma 2, cod. proc.pen. è inam- missibile, perché costituisce motivo nuovo non tempestivamente dedotto.
§3.1 I ricorrenti CA, MA NI e MA BE de- nunciano l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 468 comma
5, 178 lett. c) e 511 comma 3, cod.proc.pen.
Premesso che il giudice di primo grado indicò come utilizzabile per la decisio- ne la perizia assunta nell'incidente probatorio e inserita nel fascicolo per il dibatti- mento senza che fossero stati citati ed esaminati i periti, i ricorrenti lamentano che la
Corte territoriale abbia ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità in quanto solle- vata soltanto con l'appello e sostengono, in primo luogo, che trattandosi di nullità a regime intermedio giudice aveva il dovere di rilevarla d'ufficio e, in secondo luogo, che il termine corretto per la deducibilità a iniziativa di parte è quello previsto dall'art. 180 cod.proc.pen.
§3.2 Anche l'anzidetto motivo di ricorso, imperniato sulla nullità della pe- rizia, infondato.
E' pacifico, in virtù della chiara disposizione dettata dall'art. 511, comma 3, cod.proc.pen. in applicazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, che l'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione peritale, da effet- tuarsi mediante lettura o mediante specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere
S
-6- preceduta dall'esame del perito.
E' pacifico altresì che l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sul-
l'esercizio del diritto di difesa, determina una nullità che ricade tra quelle di ordine generale a regime intermedio previste dall'art. 178, lett. c), cod.proc.pen (Cass., Sez.
I, 19.3.2004 n. 20927, D'Anna, rv 228981).
Il regime di rilevabilità (d'ufficio) e di deducibilità (su eccezione di parte) del- le nullità di ordine generale è disciplinato dagli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. e dalla lettura combinata delle rispettive disposizioni si ricava che le nullità verificatesi nel giudizio "non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sen- tenza del grado successivo", con l'aggiunta, però, che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non
è possibile, immediatamente dopo".
Ricostruita, per quanto interessa la fattispecie concreta, la normativa vigen- te, e rammentato che le parti, pur assistendo alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia pronunciata dal tribunale al termine dell'istruzione dibattimentale, non ne ec- cepirono subito la nullità, e che il giudice d'appello (per il quale valeva il termine più ampio previsto dall'art. 180 cit.) non ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, si deve conclu- dere che l'eccezione di nullità, formulata soltanto nell'atto d'appello, è stata dedotta tardivamente, dopo il decorso del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 182, comma 2, primo periodo, cit. e, quindi, l'atto impugnato, sebbene viziato, in applica- zione del principio di conservazione, è divenuto intangibile.
§4.1 Tutti i ricorrenti denunciano mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei reati contestati e lamentano che la Corte territoriale si è limitata a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, senza farsi carico di esaminare le specifiche censure formulate nei motivi d'appello per contestare: a) la ritenuta at- tendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni accusatorie di GU;
b) la rite- nuta affidabilità dei pareri espressi dai consulenti tecnici nominati dal pubblico mini- stero, che hanno compiuto gli accertamenti "su base esclusivamente documentale senza alcun sopralluogo o esame particolare"; c) la ritenuta validità dei risultati della perizia assunta nell'incidente probatorio, che è giunta a negare che fosse stata effet- tuata la stabilizzazione a cemento, utilizzando il metodo nient'affatto scientifico
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dell'analisi granulometrica dei carotaggi. Concludono pertanto chiedendo l'annulla- mento della sentenza impugnata comprese le statuizioni civili, con l'assoluzione da tutti i reati per insussistenza del fatto.
-7- §4.2 L'anzidetto motivo di ricorso è infondato.
E' ben vero che la sentenza impugnata non risponde alle numerose censure sollevate con i motivi d'appello, ma si limita a richiamare per relationem le motivazio- ni del giudice di primo grado.
Tuttavia si deve osservare che la sentenza emessa dal Tribunale, essendo corredata da un'esaustiva motivazione, contiene adeguata confutazione delle anzidet- te censure che, oggi riproposte, si risolvono nella perorazione di una diversa interpre- tazione delle risultanze probatorie, sollecitando un sindacato di merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Infatti il giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le dichiarazioni accusa- torie di GU dopo avere sottoposto, alla stregua dei canoni elaborati dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, ad approfondita disamina: a) la personalità del chia- mante in correità; b) le caratteristiche di costanza, coerenza e specificità delle rivela- zioni;
c) i riscontri oggettivi di conferma.
Al riguardo merita solamente rilevare che non hanno fondamento i motivi di ricorso che lamentano l'omessa o erronea valutazione:
della sentenza di non luogo a procedere emessa il 22.2.2005 dal giudice del-
l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona nei confronti di AN Paolo
e Di IA BE, accusati da GU di corruzione, sentenza che mette- rebbe in crisi la ritenuta attendibilità soggettiva del chiamante;
del foglio intestato a QU CA e recante l'annotazione delle somme che sarebbero state pagate ai dipendenti NA, foglio che, non essendo men- zionato nel verbale di perquisizione e sequestro datato 7.6.2000, non potreb- be essere utilizzato come riscontro delle dichiarazioni rese da GU, essen-
do incerta la sua provenienza;
del predetto foglio che, non essendo stato manoscritto da CA, non po- trebbe comunque fungere da riscontro.
In effetti le risposte date dal Tribunale sono ineccepibili per le seguenti ragio- ni:
la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare
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non può essere ricompresa tra le sentenze acquisibili al dibattimento a norma dell'art. 238 bis, perché, essendo revocabile a richiesta del pubblico ministero in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove, non contiene un accerta- mento definitivo;
il manoscritto, come dimostrano i verbali redatti dalla polizia giudiziaria, fu
-8- rinvenuto in possesso di CA durante la perquisizione domiciliare del
7.6.2000 e catalogato nel verbale di sequestro sotto la voce "documentazione varia"; successivamente, il 4 luglio 2000, aperto e controllato il plico della
"documentazione varia", fu esattamente elencato sotto la denominazione di
"foglio su carta intestata 'QU CA', che riporta in forma mano- scritta, verso e recto, nomi e cifre";
il foglio in discorso, rinvenuto tra le carte dell'imputato pur se da lui non com-
pilato, assume un indubbio significato indiziario, posto che la sua conservazio- ne indica che serviva a ricostruire la contabilità dei lavori.
Non hanno pregio le critiche rivolte all'esito degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero e dai periti nominati nell'incidente probatorio. I primi, incaricati di verificare la corrispondenza tra le opere eseguite e i materiali contabilizzati e liquidati, attraverso l'esame di fatture e documenti di tra-
sporto rinvenuti presso le ditte fornitrici, hanno accertato:
- per le gare NA n. 50 e n. 51, che erano stati contabilizzati, rispettivamente,
182 e 101 viaggi per trasporto di conglomerato bituminoso non documentati;
per la gara NA n. 151, che la quantità di ferro effettivamente fornito era sensibilmente inferiore a quella contabilizzata.
- -E' importante rilevare come giustamente sottolineano i giudici di merito che i predetti risultati coincidono con quelli raggiunti dai periti, i quali, mediante so- pralluoghi e misurazioni in sito, hanno accertato che lo spessore dello strato di con- glomerato bituminoso era inferiore a quello contabilizzato e che la stessa cosa valeva per il diametro di barre, staffoni e ferri impiegati per la costruzione del muro di con- tenimento oggetto della gara n. 151.
Neppure hanno pregio le deduzioni difensive che contestano il valore scienti- fico delle conclusioni della perizia sulla mancata esecuzione dei lavori di stabilizzazio- ne a cemento della fondazione stradale, censurando che i periti si siano limitati a in- dividuare i vari strati dei carotaggi "con un semplice esame visivo", senza procedere a più affidabili analisi di laboratorio.
A questo riguardo i giudici di merito hanno enunciato un sillogismo logica- mente perfetto. Premesso che la lavorazione in discorso ha la funzione di conferire stabilità al fondo stradale per uno spessore di cm. 30 mescolando materiale esi- stente con cemento nella proporzione del 3-5% così da realizzare "una vera e propria azione legante, apportatrice di coesione alla miscela", la costatazione, ripetuta per un centinaio di volte in punti diversi del tratto di strada interessato dai lavori, che al li- vello dello strato di fondazione esisteva materiale incoerente ("terra sciolta", dicono
-9- icasticamente i periti) porta alla ineludibile conclusione che la stabilizzazione a ce- mento non era stata eseguita.
Aggiungasi che i consulenti degli imputati assistettero ai carotaggi finalizzati a quell'accertamento senza sollevare obiezione alcuna, per cui le critiche successiva- mente formulate, riecheggiate nei motivi di ricorso, appaiono pretestuose.
§5.1 CAMPANILE inoltre denuncia: 1. mancata assunzione di prova decisiva, atteso che la Corte territoriale ha illo-
gicamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire una lettera autografa inviata da GU al coindagato Di
PU OL, in cui chiedeva il pagamento di una somma di denaro "manife- stando larvatamente la disponibilità ad alleggerirne la posizione processuale";
2. inosservanza della norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 521 e 129, com- ma 2, cod.proc.pen., perché i giudici del merito hanno dichiarato estinti per prescrizione i reati di falsità ideologica in atto pubblico (capi F, D, L) e di abuso d'ufficio (capo G) in difetto di una contestazione formale di concorso come ex- traneus nel reato proprio, erroneamente affermando che la correità era "pre- supposta";
3. mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa di cui ai capi I e P, atteso che le risultanze del sequestro eseguito il
7.6.2000 nei confronti di Di PU OL proverebbero che quest'ultimo era l'effettivo titolare dell'impresa RA (aggiudicataria della gara NA n.
51 e dell'appalto del Comune di Jesi) nonché effettivo percettore dei compensi pagati;
4. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai reati di falsità ideologica in atto pubblico, perché la prova del concorso dell'extra- neus nel reato proprio non può derivare dal mero rilievo che lo stesso ha be- neficiato delle false attestazioni, ma deve trovare fondamento in un contributo concreto, morale o materiale, dato alla commissione del reato;
5. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa aggravata originariamente qualificati come peculato (capi E, I), per- ché, una volta individuato il raggiro nelle false attestazioni compiute dai fun- zionari dell'NA, doveva derivarne l'assoluzione del ricorrente che a quelle falsificazioni non aveva concorso;
6. illegittimità della condanna al pagamento della provvisionale, atteso che il suo importo è stato determinato sulla scorta del danno accertato da una sentenza
- 10 - pronunciata dalla Corte dei Conti all'esito di un giudizio a cui l'imputato non aveva partecipato.
§5.2 I suesposti motivi formulati da CA sono infondati per le se-
guenti ragioni.
Il primo, perché è azzardato affermare che la lettera citata, confrontata con le copiose e solide argomentazioni spesi in sentenza per avvalorare l'attendibilità del- le dichiarazioni accusatorie rese da GU, sia decisiva, cioè tale che, se acquisita,
avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
Il secondo, perché, sotto l'etichetta impropria di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, denuncia una piccola, irrilevante lacuna nei citati capi d'imputazione, che, pur contestando cumulativamente a CA e ai dipen- denti NA di avere agito "in concorso tra di loro", non specificano espressamente la sua qualità di extraneus, qualità che, però, risulta chiaramente dalla lettura comples- siva dell'intero libello d'accusa.
Il terzo, perché la sentenza di primo grado ha fornito piena giustificazione dell'attribuzione a CA della titolarità sostanziale dell'impresa "RA", in- dicando gli elementi di prova nelle dichiarazioni di GU, riscontrate dal rinveni- mento sull'autovettura in uso a lui e a CA del carteggio riferibile a tutte le im- prese aggiudicatarie dei lavori, nonché dalle dichiarazioni di DE, EL AL do e MA NI.
Il quarto, perché la prova del concreto contributo dato dal ricorrente alla commissione dei reati di falsità ideologica è ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado, che dimostra come tutti i reati rubricati germinarono da un progetto cri- minoso "corale", che vide la partecipazione congiunta dell'imprenditore CA e dei funzionari e tecnici NA, che, accordandosi sulla finalità di "rendere remunerati- vi i lavori" nel senso di trarre un illecito profitto ai danni della pubblica amministrazio- ne, misero a punto procedure ed espedienti per raggiungere, con soddisfazione reci- proca, quell'obiettivo criminoso.
Il quinto, perché, una volta accertato il concorso morale del ricorrente nelle false attestazioni sulle lavorazioni eseguite e sui materiali forniti, diventa incontesta- bile la responsabilità per i susseguenti reati di truffa aggravata.
Il sesto, perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis, Sezioni Unite 19.12.1990, Capelli, rv 186722), il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una provvisionale non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezionalità sia perché, per sua natura, è prov-
- 11 - visorio ed insuscettibile di passare in giudicato, essendo destinato a essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento nella competente sede civile.
§6. RR AB inoltre denuncia:
1. inutilizzabilità della perizia in applicazione dell'art. 407, comma 3, cod.proc.- pen., perché sarebbe stata espletata dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari;
2. illegittimità dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado al termine dell'i- struzione dibattimentale dichiarò utilizzabile per la decisione la perizia;
al ri- guardo deduce che la perizia non poteva essere dichiarata tale: a) perché il giudice per le indagini preliminari, nel corso dell'incidente probatorio (udienza del 6.5.2004), rilevata l'omessa notificazione a uno dei difensori dell'indagato sia della richiesta di incidente probatorio sia dell'avviso di conferimento dell'in- carico peritale, aveva dichiarato la nullità dell'incidente probatorio;
b) perché detta nullità, contrariamente all'affermazione contenuta nella sentenza di pri-
mo grado e ribadita in quella d'appello, non era stata affatto sanata, posto che difensori e indagato, appena dichiarata la nullità, si erano allontanati dall'aula di udienza senza più partecipare all'assunzione della prova;
3. mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello con cui chiedeva di escludere o ridurre la condanna al pagamento della provvisionale.
§6.1 Il primo motivo proposto dal ricorrente SG è infondato.
La clausola di salvezza posta nell'esordio del primo comma dell'art. 407 cod.- proc.pen. rende inapplicabili alle prove assunte nell'incidente probatorio sia il termine di durata massima delle indagini preliminari sia la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del predetto termine. Infatti l'inter- ruzione dell'acquisizione di prove non rinviabili sarebbe in contraddizione "con la con- tinuità che il legislatore ha assicurato all'attività di indagine, prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo il decreto che di- spone il giudizio" (v. Corte cost. sentenza n. 77/1994).
§6.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Come ha correttamente ritenuto il giudice d'appello confermando sul punto la decisione di primo grado, la nullità dichiarata dal giudice per le indagini preliminari che presiedeva l'incidente probatorio è stata sanata, a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto
- 12 - nullo era preordinato.
Risulta infatti tanto dal verbale 6.5.2004 redatto dall'ausiliario in forma rias-
suntiva quanto dalla trascrizione di quello formato con la stenotipia (v. pagg. 62, 63 e
98) che l'indagato e i suoi difensori parteciparono all'udienza in cui furono sentiti i pe- riti d'ufficio, perché, pur essendosi allontanati appena pronunciata l'ordinanza dichia- rativa della nullità, bentosto rientrarono nell'aula di udienza e, preso atto che giudice e pubblico ministero manifestavano l'opinione che la ridetta ordinanza non fosse defi- nitiva, assistettero all'assunzione della prova fino al termine dell'udienza. Sembra su-
perfluo rilevare che indagato e difensori assistettero alla formazione della prova non da meri spettatori, ma nei rispettivi ruoli processuali, nel pieno esercizio dei corri- spondenti diritti.
Pertanto il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato l'utilizzabilità della perizia anche nei confronti di SG.
$6.3 Il terzo motivo è inammissibile, perché, secondo la consolidata giuri- sprudenza di legittimità (v. ex plurimis, Sezioni Unite 19.12.1990, Capelli, rv
186722), il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una provvisionale non è impugnabile in cassazione sia per la sua intrinseca discrezio- nalità sia perché, per sua natura, è provvisorio ed insuscettibile di passare in giudica- to, essendo destinato a essere assorbito dall'effettiva liquidazione dell'integrale risar- cimento nella competente sede civile.
§7. I ricorsi, siccome infondati, devono dunque essere rigettati;
ne con- segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al rimborso, in solido tra loro, di quelle sostenute dalla parte civile comparsa nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento My solido delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile
NA spa, che liquida complessivamente in euro tremila oltre gli accessori di legge.
Così deciso, il 26 settembre 2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tito Garribba Saverio Felice Mannino
Opamin DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 13- IL 24 OTT
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito