Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla Legge 22 aprile 2005 n. 69 presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, dai cui indici concorrenti - quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali - è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Commentario • 1
- 1. Padre non ha pari diritti: MAE eseguibile (Cass. 8555/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2012, n. 43011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43011 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 06/11/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1499
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 42040/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU AU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 4 ottobre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Caltanissetta ha disposto la consegna alla Repubblica di Romania di DU AU, richiesto con il mandato di arresto europeo n. 10 del 2011, per l'esecuzione della pena di tre anni di reclusione a seguito della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Bucarest per il reato di furto aggravato previsto dall'art. 208 c.p. rumeno, comma 1 e art. 209 c.p. rumeno, comma 2, lett. b).
2. Ricorre avverso la sentenza sopra indicata DU AU e deduce, con un unico motivo, la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), come modificato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 227 del 2010, assumendo che la Corte d'appello di Caltanissetta non ha considerato il suo pieno radicamento in Italia, dove lavora come dipendente in una piccola impresa edilizia - seppure in nero - e dove risiede da un paio di anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto.
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (Sez. 6, 8 aprile 2010, n. 13517, Vadiva;
Sez. 6, 9 marzo 2010, n. 10042, Matei). Applicando tali principi la Corte d'appello ha escluso l'esistenza di un effettivo radicamento del Vadiva in Italia, rilevando: a) che la sua famiglia risiede stabilmente in Romania;
b) che egli ha svolto in Italia solo lavori occasionali;
c) che il contratto di locazione e il codice fiscale prodotti recano date successive all'inizio della procedura di consegna, sicché non rappresentano prove di uno stabile radicamento, ma costituiscono tentativi tardivi e strumentali solo ad evitare l'accoglimento della richiesta formulata dall'autorità giudiziaria rumena.
Rispetto alle valutazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a ribadire di trovarsi in Italia da circa due anni e di aver lavorato in nero presso una piccola impresa edilizia, circostanze che, oltre a non aver trovato alcun riscontro, appaiono comunque inidonee a fondare la richiesta di applicazione della citata Legge, art. 18, lett. r), come modificato dalla Corte costituzionale, in quanto il limitato periodo di presenza in Italia e la recente esperienza lavorativa portano ad escludere che sussista quella nozione di residenza sostanziale cui si riferisce la giurisprudenza di questa Corte.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012