Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/1994, n. 2001
CASS
Sentenza 3 maggio 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche in materia penale, come in materia civile, le sezioni distaccate delle preture, costituite ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge primo febbraio 1989 n. 30, autenticamente interpretati dal D.L. del 15 maggio 1989 n. 173, conv. con modif. in legge 11 luglio 1989 n. 251, non sono da considerare uffici autonomi, ma semplici articolazioni interne dell'unico ufficio costituito dalla pretura circondariale, come è dimostrato, fra l'altro, dall'esistenza di un unico ufficio del pubblico ministero e di un unico giudice per le indagini preliminari, competenti per l'intero territorio del circondario, come pure dal fatto che anche i magistrati addetti alle sezioni distaccate sono inseriti nella pianta organica della Pretura circondariale, tanto che la loro destinazione avviene con la procedura tabellare. Ne consegue che non è configurabile alcuna situazione di conflitto di competenza fra le dette sezioni distaccate e la sede della pretura circondariale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/1994, n. 2001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2001
    Data del deposito : 3 maggio 1994

    Testo completo