Sentenza 3 maggio 1994
Massime • 1
Anche in materia penale, come in materia civile, le sezioni distaccate delle preture, costituite ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge primo febbraio 1989 n. 30, autenticamente interpretati dal D.L. del 15 maggio 1989 n. 173, conv. con modif. in legge 11 luglio 1989 n. 251, non sono da considerare uffici autonomi, ma semplici articolazioni interne dell'unico ufficio costituito dalla pretura circondariale, come è dimostrato, fra l'altro, dall'esistenza di un unico ufficio del pubblico ministero e di un unico giudice per le indagini preliminari, competenti per l'intero territorio del circondario, come pure dal fatto che anche i magistrati addetti alle sezioni distaccate sono inseriti nella pianta organica della Pretura circondariale, tanto che la loro destinazione avviene con la procedura tabellare. Ne consegue che non è configurabile alcuna situazione di conflitto di competenza fra le dette sezioni distaccate e la sede della pretura circondariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/1994, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1994 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
data 3/5/1554 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ↑ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. A uld. Volenti Presidente N. 2001
1. Dott. Mario Schiavetti Consigliere
2. Tingent genelli REGISTRO GENERALE
N. 10536/34 3. >>> Fa ux Sibutin
4. >>> VA Selvestar
ha pronunciato la seguente
6+1c. SENTENZA
sul ricorso proposto da conflite di competem sollevet one
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Sentita la relazione fatta dal Consigliere St F. Subtini buth Persian
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l
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P Svolgimento del processo
MA IS venne tratta a giudizio dinanzi al Pretore di Palmi per rispondere del reato di cui all'art. 116 r.d. 21.12. 1933 n. 1736 per avere in
- emesso un assegno bancario di Palmi, il 12.12.1989
corrente, senza che presso il trattario conto esistesse la somma sufficiente.
Con sentenza del 3.12.1992 il Pretore dichiarò la propria incompetenza per territorio e dispose la
trasmissione degli atti al Pretore di Taurianova,
rilevando che, a norma dell'art. 4 legge 15.12.1990
n. 386, la a l giudice delcompetenza appartiene luogo del pagamento (nella specie, Taurianova), e non a quello del luogo di emissione.
Con ordinanza del 21 marto 1994 il Pretore di
Taurianova - sezione distaccata della stessa Pretura
circondariale di Palmi - ha sollevato conflitto,
osservando che l'emissione dell'assegno era avvenuta
prima della emanazione della legge n. 386 del 1990,
e che, conseguentemente, I a regola di competenza territoriale, introdotta dall'art. 4 di detta legge,
interpretato in conformità al principio costituzionale della precostituzione del giudice, non era applicabile nella specie, tanto più che la
и previgente disciplina sostanziale era più favorevole
1 (art.2 comma 3 c. p.) all'imputata, di quella poi dettata da tale legge.
Motivi della decisione
La Corte osserva che il denunciato conflitto in tanto sarebbe ammissibile, in quanto la sezione pretura circondariale potessedistaccata di una considerarsi ufficio autonomo, come tale dotato anche di una propria competenza territoriale.
Sono noti i contrasti delineatisi, in giurisprudenza ed in dottrina, sulla interpretazione della legge 1 febbraio 1989 n. 30 - di costituzione delle preture circondariali e disciplina delle
relative sezioni distaccate contrasti non sopitisi neppure dopo 1'emanazione del d.l. 15
maggio 1989 n. 173, convertito, con modificazioni,
n. 251, di nella legge 11 luglio 1989
interpretazione autentica degli artt. 2 e 5 della
precedente legge. In particolare, il contrasto era insorto
all'interno stesso di questa Corte Suprema, poiché,
mentre le sezioni penali erano andate orientandosi per l'autonomia degli uffici, e pertanto per
1'ammissibilità dei conflitti di competenza (in tal senso, tra le altre, la sentenza di questa prima sezione 21 gennaio Luciano), ad opposta1991,
2 decisione erano invece giunte le sezioni civili (tra le altre, sentenze 17 novembre 1990 n. 11131 e 11
settembre 1992 n. 12210).
Sull'argomento sono ora intervenute le sezioni unite civili, le quali, con sentenza del 10.2.1994
la n. 1374, hanno affermato che i rapporti tra
pretura circondariale e le sue sezioni distaccate
,
ai fini della distribuzione sia delle cause civili
che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio.
Ritiene il collegio che le molteplici e penetranti argomentazioni, svolte a sostegno della richiamata di decisione, meritino, per le considerazioni seguito esposte, piena adesione.
In effetti, la strutturazione delle sezioni distaccate all'interno della pretura circondariale e la destinazione ad entrambe del personale di magistratura, così come disciplinate dalla
30 del 1989, depongono menzionata legge n.
del univocamente per la unicità dell'ufficio al pari delle sedi quale le sezioni distaccate
-
distaccate istituite con r.d. 30 dicembre 1923 n. le 2785 e mantenute dalla tabella C annessa alla legge
(
3 n. 30 citata rappresentano nient'altro che delle articolazioni interne.
Il fatto, invero, che le preture esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 30 del
1989, non comprese nella annessa tabella A siano "
della state trasformate in sezioni distaccate pretura, che ha sede nel capoluogo del circondario
(art. 2 legge n. 30), segnala che tali sezioni hanno perduto l'autonomia, di cui dianzi invece godevano.
L'unicità dell'ufficio è poi confermata dall'art. 6 commi 2 e 3 della stessa legge n. 30 , i quali rispettivamente dispongono che i magistrati, già
assegnati alle preture, divenute sezioni distaccate,
entrano a far parte dell'organico della pretura circondariale, e che la destinazione degli stessi sezioni, comprese quelle distaccate,alle varie avviene con la procedura tabellare : la quale trova, come è noto, applicazione all'interno del medesimo ufficio, in luogo di quella concorsuale stabilita invece per "l'assegnazione delle sedi per tramutamento" (art. 192 ord.giudiz.), e cioè per il
passaggio da un ufficio ad un altro.
Inoltre : p.m. e g.i.p. hanno competenza per territorio de lla pretura circondariale, l'intero quindi, sezioni e sedi distaccate (art. 550comprese le lett. a b cod. proc.pen.), ed unico è il dirigente
-
della pretura : talché, secondo la tesi , qui contrastata, dovrebbe singolarmente configurarsi un ufficio amministrativamente unico e tale,
indaginilimitatamente però alla fase delle
preliminari, anche sul piano giurisdizionale, con frazionamento invece della competenza, che tuttavia successivamente alla permane unica per il p.m.,
conclusione di dette indagini.
L'art. 5 comma 1 stessa legge n. 30 prevede bensì
che l'ufficio di cancelleria possa essere costituito anche presso le sezioni distaccate : l'argomento,
peraltro, ai fini in esame арраге del tutto irrilevante, non potendo, invero, l'autonomia o meno dalla materialedi dette sezioni farsi dipendere organizzazione della sezione ed ancor più
dall'esercizio o meno del potere discrezionale, così
conferito all'amministrazione.
Argomenti contrastanti non possono trarsi dalla n. 251 del 1989, citata.legge interpretativa Il relativo art. 1 comma 1 qualifica, bensì, come
"territorio", l'ambito della sezione distaccata,
disponendo che in essa vengano trattati gli affari civili e penali che, a norma dei codici di rito e и
5 delle altre leggi vigenti, "rientrano" in detto
territorio.
va, evidentemente,La norma - la quale interpretata coordinandola alle richiamate
-- è, tuttavia, disposizioni della legge n. 30
combinato disposto nient'altro che attuazione del degli artt. 97 primo comma in forza del quale i
-
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati e 1'imparzialità il buon andamento dell'amministrazione e 25 primo comma della precostituzione. del Costituzione, alla relativo giudice.
nel dichiarare, con costituzionale, La Corte
ordinanza del 22 gennaio 1992 n. 15, manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 comma 2 c.p.p. , nella parte in cui prevede che, nei casi di conflitto,
qualora il contrasto sia tra giudice delle indagini preliminari e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, ha, tra l'altro,
osservato che la norma non viola l'art. 25 comma 1
della Costituzione "dal momento che la stessa non investe la competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario".
Analogamente, l'art. 1 comma 1 della legge n. 251
non attiene alla competenza, ma è diretto ad evitare l'insorgere di dissensi riguardo alla trattazione '
di singoli affari, tra pretura circondariale e
sezione distaccata (così come, poi, il secondo comma disciplina la risoluzione del dissenso, nondimeno escludere , nella insorto) e nel contempo ad
ogni margine di ripartizione interna di essi '
discrezionalità, richiamando i criteri di competenza territoriale tra uffici diversi,
ai soli e limitati fini di tale peraltro distribuzione
Ciò è confermato dalla norma speciale , di cui al già menzionato comma 2 dello stesso art. 1, la
quale assimila la violazione dei criteri,di cui al comma 1, a quelli indicati nella composizione degli uffici, e predispone un apposito procedimento,
destinato a concludersi con ordinanza provvedimento questo, di natura ordinatoria, donde '
la esclusione tanto di autonoma impugnabilità, come
le di regolamento (o conflitto) di competenza, come la
sezioni unite hanno puntualmente precisato.
7 Orbene, se si fosse trattato di competenza per territorio tra uffici diversi, non vi sarebbe stato motivo di derogare alla disciplina generale;
al
contrario, la menzionata assimilazione e lo speciale che il procedimento introdotto confermano
legislatore ha inteso la unicità ribadire dell'ufficio, sicuramente sancita dalle norme della legge n. 30 del 1989.
Alla stregua di tali rilievi, il denunciato conflitto di competenza va dichiarato inammissibile,e gli atti vanno restituiti al
Pretore di Taurianova per il regolare corso dinanzi a detta sezione distaccata.
p.q.m.
dichiara inammissibile il conflitto e dispone I a
restituzione degli atti alla Pretura di Palmi,
sezione distaccata di Taurianova, per il regolare corso davanti a questa sezione distaccata.
Roma, 3 maggio 1994.
Il Presidente Il Consigliere est.
tion
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Sacripanti, Leonardo 2 GFU 1994
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
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