Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1999, n. 855
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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Le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti.

Il motivo di ricusazione dell'inimicizia grave di cui alla lettera d) dell'art. 36 cod. proc. pen. non può che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante. Non rileva, quindi, l'asserito "insolito attivismo" nella rapida fissazione della trattazione di un processo, specialmente se la celerità non abbia influito sulla assegnazione a giudice tabellarmente previsto e sia stata motivata dalla prossimità della prescrizione del reato; neanche rileva la dedotta "intemperanza verbale" nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari.

Il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento (art. 36 lett. a) deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della controversia. Non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello "politico" o "ideologico" - peraltro introdotto dal ricorrente con la generica dizione lessicale di "accanimento giudiziario", in una materia che, per derogare al principio del giudice naturale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche -, trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune a ogni cittadino, in quanto partecipe della "polis". Perché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare.

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  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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  • 2Art. 36 c.p.p. Astensione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1999, n. 855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 855
Data del deposito : 9 marzo 1999

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