Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 3
Le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti.
Il motivo di ricusazione dell'inimicizia grave di cui alla lettera d) dell'art. 36 cod. proc. pen. non può che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante. Non rileva, quindi, l'asserito "insolito attivismo" nella rapida fissazione della trattazione di un processo, specialmente se la celerità non abbia influito sulla assegnazione a giudice tabellarmente previsto e sia stata motivata dalla prossimità della prescrizione del reato; neanche rileva la dedotta "intemperanza verbale" nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari.
Il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento (art. 36 lett. a) deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della controversia. Non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello "politico" o "ideologico" - peraltro introdotto dal ricorrente con la generica dizione lessicale di "accanimento giudiziario", in una materia che, per derogare al principio del giudice naturale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche -, trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune a ogni cittadino, in quanto partecipe della "polis". Perché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare.
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- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 36 c.p.p. Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1999, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.3.1999
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba " N. 855
Dott. Ugo Scelfo " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N. 36062/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE (NO) CR contro l'ordinanza 16 settembre 1998 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. NO CR ricorre contro l'ordinanza 16 settembre 1998 della Corte d'Appello di Milano con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione che aveva presentato contro i giudici del collegio della IV Sezione penale di quella Corte.
2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, il quale non avrebbe considerato il difetto di imparzialità e quindi l'interesse personale del Collegio ricusato.
Questo difetto sarebbe invece insito nel fatto che i componenti tale Collegio, in precedenti occasioni, si erano già espressi sull'attendibilità delle medesime dichiarazioni dei medesimi chiamanti in correità, delle quali oggi sono chiamati a giudicare. Sotto il secondo aspetto occorreva tener conto della singolare procedura adottata per la fissazione in sede di rinvio del processo relativo al ricorrente. Tale procedura sarebbe stata originata da situazioni endo ed extraprocessuali riconducibili a quell'interesse che l'art. 36 lett. a) c.p.p. pone a presupposto dell'obbligo di astensione.
3. La Corte d'Appello avrebbe inoltre mal valutato la grave inimicizia esistente tra il ricorrente CR ed il Presidente ricusato dott. Caccamo, manifestatasi nella singolare procedura di fissazione del processo di cui si è detto e documentata con atti relativi a diversi processi che hanno visto il ricorrente come imputato, atti dai quali si potrebbe dedurre la prevenzione del giudice ricusato.
4. In ogni caso gli elementi prodotti non dovevano condurre ad una dichiarazione de plano di inammissibilità, preclusiva della trattazione nel merito.
Considerato in diritto
1. Si deve premettere, in via generale, che le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio costituzionale del giudice naturale, sono perciò stesso di stretta applicazione. Non autorizzano cioè l'interprete ne' ad una lettura estensiva ne', tantomeno, ad una lettura analogica di quanto previsto, che pretenda di assimilare gli interessi in gioco (non espressamente considerati) a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Dagli artt. 36 e 37 c.p.p., sotto un profilo positivo, deve trarsi un significato tipico che non consenta discrezionalità nella riconduzione del caso di specie al disposto legislativo.
2. Ciò posto, il lamentato difetto di imparzialità, derivante dal fatto che i giudici del collegio ricusato avrebbero già valutato l'attendibilità delle stesse dichiarazioni dei medesimi chiamanti in correità, non corrisponde ad alcuna causa tipica di ricusazione. Tanto perché la precisazione contenuta nel ricorso, che tale valutazione sarebbe avvenuta in altri processi riguardanti il ricorrente "in forma indiretta", rende conto che non si versa nell'ipotesi di cui all'art.36 lett. g) del codice di rito, nemmeno considerando l'addizione apportata al precedente art. 34 dalla sentenza n. 371 del 1996 della Corte Costituzionale.
3. Sempre in riferimento ai giudici del collegio va poi rilevato, oltre a quello che si dirà più avanti, che ad essi non può riferirsi quella che viene definita l'oggettiva singolarità della procedura adottata per la fissazione del processo, per la semplice ma risolutiva ragione che costoro non hanno partecipato a tale procedimento. Ne deriva, già solo sotto questo profilo, l'infondatezza di ogni illazione, che si vuole trarre dall'anomalia di simile procedura, in ordine all'interesse personale dei componenti del collegio.
4. Passando quindi alla posizione del Presidente Caccamo, impropriamente si invoca nei suoi confronti l'inimicizia grave di cui alla lett. d) dell'art.36. Tale inimicizia, secondo una più volte ribadita interpretazione, che trae solido fondamento dalla necessaria tipizzazione delle cause di ricusazione, non può che riferirsi a rapporti interpersonali, consistenti in vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante. Ed allora non rileva a questo proposito nè l'insolito attivismo manifestato nella fissazione del processo - che, si noti, non ha comunque influito sulla sua assegnazione al giudice tabellarmente previsto e che è stato motivato, secondo l'ordinanza impugnata, dalla prossima prescrizione del reato - ne' l'intemperanza verbale nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari.
5. D'altra parte quello che il ricorrente chiama accanimento giudiziario non può nemmeno inquadrarsi nella nozione di interesse nel procedimento (art.36 lett. a). Il quale, sempre in vista dell'esigenza di tipizzazione, tanto più impellente data la genericità lessicale con cui è indicato questo motivo di astensione e di ricusazione, deve circoscriversi nell'influenza che per la sfera patrimoniale del giudice (intesa in senso lato) ha la soluzione in un certo senso della controversia.
In particolare non può ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello che nel ricorso viene denominato come interesse politico o ideologico, trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune ad ogni cittadino in quanto partecipe della polis. Perché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta ed alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e gli istituti sulla responsabilità disciplinare. Di tanto del resto il ricorrente sembra rendersi conto quando richiama le gravi ragioni di convenienza che avrebbero consigliato una dichiarazione di astensione. Ma, come è noto, tali gravi ragioni, se legittimano l'astensione, non sono invocabili in sede di ricusazione.
6. Infine, proprio applicando questi principi, che d'altronde corrispondono ad una giurisprudenza consolidata, i giudici della Corte d'Appello si sono correttamente avvalsi del procedimento di cui al comma 1 dell'art.41 c.p.p.
7. Il ricorso deve perciò essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999