Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Agli effetti del disposto dell'art. 36, comma primo, lett. d)- cod. proc. pen., l'inimicizia tra magistrato e parte non è riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice, ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15.01.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.396
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.31702/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RC n. il 11.07.1959
avverso ordinanza del 16.06.1998 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 16 giugno 1998 la Corte di Appello di Venezia - Seconda Sezione Penale - dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Collegio giudicante della Seconda Sezione Penale da RO AR, il quale aveva dedotto di avere presentato il 28-1-1998 una denuncia a carico dei componenti di questa Sezione.
Ricorre per cassazione il RO, lamentando difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che lo aveva ingiustificatamente privato del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le norme in tema di ricusazione hanno carattere eccezionale, comportando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, enunciato dall'art. 25 della Costituzione. Ragioni evidenti, che attengono alle regole fondamentali della giurisdizione, impongono, dunque, una interpretazione rigorosa di dette norme, affinché non si traducano in uno strumento di elusione del giudizio, o di arbitraria selezione delle persone dei magistrati cui compete la sua trattazione.
In particolare, agli effetti del disposto dell'art. 36 co. 1 lett. d) c.p.p., l'inimicizia tra magistrato e parte non è
riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento alla cassa delle ammende di una soma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di L. 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999