Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Non è proponibile una questione di competenza territoriale tra sezioni distaccate della stessa pretura. Infatti l'ufficio giudiziario rimane il medesimo, e non si pone una questione di competenza in senso tecnico, ma un mero criterio interno di ripartizione degli affari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1999, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 3.12.1999
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. AMEDEO POSTIGLIONE CONSIGLIERE N. 4052
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE N. 33186/99
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
ZZ AR N. A S. BFNEDETTO DEL TRONTO IL 4.7.67 res. a GI via Bologna 24
Avverso la sentenza del Pretore di Teramo, Sezione Distaccata di Atri, in data 23.4.99, la quale la condannava alla pena di lit. 200.000 di ammenda per il reato di cui "infra".
Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ZZ AR veniva citata a giudizio dinanzi al pretore di Teramo, sezione distaccata di Atri, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 21 della Legge n. 283.62, per avere confezionato panini, tramezzini, spinacine ed altri alimenti, esponendoli in vendita nel bar da lei gestito, senza essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per tale attività. In GI il 16.12.96.
2. Nel corso del dibattimento, il PM modificava il luogo e la data del commesso reato, nel senso che esso doveva intendersi commesso come riferito al punto che precede, invece che in VI il 31.8.96 come originariamente contestato. Con memoria difensiva 8.4.99, la difensiva eccepiva l'incompetenza per territorio, ma il Pretore respingeva tale eccezione, in quanto proposta dopo lo sbarramento di cui all'art. 491 CPP.
3. Nel merito, la sussistenza della contravvenzione veniva confermata, perché la ZZ, pur in possesso di licenza di bar - tabacchi, non era in possesso di autorizzazione per la manipolazione e preparazione di alimenti.
4. Ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione, l'imputata deducendo con unico motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 21 e 23 CPP. Intatti, modificati la data ed il luogo del commesso reato, immediatamente veniva contestata la competenza per territorio del giudice, che doveva dichiararla. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato, sia pure per motivi diversi da quelli dichiarati dal giudice di primo grado. Posto che la data ed il luogo del commesso reato sono stati modificati in udienza, la parte può eccepire col primo atto difensivo l'incompetenza territoriale: vedi Cass. 11.2.88 n. 1722, che ritiene legittima l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dopo l'apertura del dibattimento, qualora ciò dipenda da elementi di fatto nuovi che modificano i dati acquisiti.
6. Peraltro, nella specie la questione di competenza si pone tra due sedi distaccate della stessa Pretura: quella di Teramo. VI NA rientra nel territorio della sezione distaccata di Atri;
GI è sede di Sezione Distaccata omonima. L'ufficio giudiziario rimane il medesimo, talché gli stessi magistrati possono trovarsi a giudicare presso l'una o l'altra sezione distaccata. Non si pone quindi una questione di competenza territoriale in senso tecnico, un mero criterio interno di ripartizione degli affari, ragion per cui non appare proponibile una questione di competenza territoriale tra sezioni distaccate.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2000