Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 7297
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 41, comma terzo, cod.proc.pen., è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato. (Nel caso di specie, l'avviso dell'udienza camerale era stato dato ai difensori di ufficio sul presupposto, giudicato erroneo dalla Suprema Corte, che nessun avviso era dovuto ai difensori che non fossero stati espressamente nominati per la procedura di ricusazione).

L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per una delle cause previste dall'art. 41, comma primo, cod.proc.pen., può essere pronunciata dalla corte di appello non solo d'ufficio, senza formalità di procedura (c.d. procedimento "de plano"), ma anche in esito all'udienza camerale appositamente disposta ai sensi dello stesso art. 41, comma terzo, e dell'art. 127 cod.proc.pen. Nondimeno, in tale ultima ipotesi, è pur sempre necessario che siano comunque rispettate le regole del contraddittorio mediante il previo avviso alle parti ed ai difensori, la cui omissione è sanzionata dall'art. 178, lett. c) cod.proc.pen. (Nel caso di specie, disposta la procedura camerale, la corte di appello rilevava che gli avvisi ai difensori degli imputati non erano stati effettuati, ma, "re melius perpensa", riteneva che, in effetti, gli stessi non erano dovuti in quanto, stante la manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe potuto essere pronunciata sin dall'inizio senza dar corso alla procedura camerale, sicché ben poteva essere pronunciata "ora per allora" indipendentemente dalle formalità camerali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 7297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7297
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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