Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 2
È configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, anche in assenza dell'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre.
È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato che, pur esattamente identificato nelle generalità, in passato ne abbia fornito di diverse, trattandosi di condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziari. (Nella specie, i precedenti dattiloscopici dell'imputato risultavano repertati sotto diverse generalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2010, n. 22661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22661 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 19/05/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2064
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 44739/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE EN;
avverso la sentenza 22.10.09 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la difesa - Avv. Marzio Gianluca -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 22.10.09 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza 10.4.09 del Tribunale della stessa sede, riduceva la pena irrogata nei confronti di HE EN per i delitti di tentata rapina impropria e di lesioni personali e confermava nel resto la statuizione di primo grado.
Tramite il proprio difensore HE EN ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) erroneamente l'impugnata sentenza aveva ritenuto configurabile il tentativo di rapina impropria ancor prima dell'avvenuta sottrazione;
b) la Corte territoriale aveva omesso di rispondere al motivo di gravame concernente la riduzione dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per effetto del concorrente reato di lesioni personali, quantificato in mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa nonostante che le lesioni fossero consistite in meri graffi ad un paio di dita della mano del maresciallo dei CC. che aveva proceduto all'arresto in flagranza;
quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, esso si era basato su inesistenti carichi pendenti desunti dai c.d. precedenti dattiloscopici.
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Ritiene infatti questa S.C. di aderire alla giurisprudenza - largamente maggioritaria (v., da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 3769 del 16.12.08, dep. 27.1.09, rv. 242558, Solimeo) - secondo cui è configurabile il tentativo di rapina c.d. impropria anche in assenza dell'elemento dell'avvenuta sottrazione della cosa, giacché il capoverso dell'art. 628 c.p., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 c.p., di guisa che non può escludersi che l'una o l'altra delle figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia: cfr., ad es., Cass. Sez. 1, n. 5189 del 18.3.96, dep. 25.5.96, rv 204666, Semeraro ed altro) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta. In altri termini, l'azione diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato consumato, l'azione violenta, strumentale alla sottrazione, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità (Cass. 49213/2003, cfr. anche Cass. n. 47086/2003; n. 32445/2001).
2- Anche la censura che precede sub b) è infondata.
Contrariamente a quanto si legge in ricorso, la gravata pronuncia ha motivato sia sulla congruità della pena che sulla prognosi negativa ai fini dell'art. 163 c.p.; ciò ha statuito in base alla gravità del fatto (avvenuto all'interno di una abitazione in cui il prevenuto si era introdotto, con un complice poi datosi alla fuga, mediante effrazione di una finestra) e alla personalità dell'odierno ricorrente desunta dai c.d. precedenti dattiloscopici repertati sotto diverse generalità, circostanza che ben può essere valutata a tali fini (a prescindere dall'essersi o meno radicati procedimenti penali a carico del HE) in quanto sintomatica dell'abitudine di mentire sulle proprie generalità.
Invero, come non può concedersi la sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, anche perché è impossibile accertare se egli sia o meno meritevole di fiducia in relazione al suo futuro comportamento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 49725 del 15.12.09, dep. 29.12.09, rv. 245963; conf. Cass. n. 17447/05, rv. 231574; Cass. n. 4903/05, rv. 231282; Cass. n. 46965/04, rv. 230155; Cass. n. 12199/90, rv. 185258), così - analogamente - è corretto che il giudice del merito neghi il beneficio a chi - pur, in ipotesi, esattamente identificato - abbia in passato fornito diverse generalità, come nel caso di specie, trattandosi di condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziali.
Nè vi è contraddittorieà fra la concessione delle attenuanti generiche e la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena.
3- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010