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Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2023, n. 39516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39516 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/01/2023, il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 01/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia che aveva applicato a IO NC la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di associazione per delinquere. Al NC era contestato, in particolare, di avere partecipato a un'associazione per delinquere - attiva nei Comuni di Cerignola e di Orta Nova e suddivisa in quattro sottogruppi denominati "batterie" - finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di automezzi di provenienza delittuosa, i quali venivano smontati e commercializzati sul mercato in pezzi separati, con il ruolo di collaborare e coadiuvare AN RD TO, al quale faceva capo una delle predette Penale Sent. Sez. 2 Num. 39516 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 "batterie", nella gestione della merce depositata nei magazzini e nell'attività di trasporto e, talora, di vendita agli acquirenti finali dei predetti pezzi di ricambio e componenti di automezzi commercializzati. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IO NC, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 cod. pen., e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere. Il ricorrente deduce che, dagli atti di indagine, sarebbe emersa l'insussistenza di un'associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., con riguardo sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo del reato. Sotto il primo profilo dell'elemento oggettivo, il ricorrente rappresenta che l'insussistenza dello stesso elemento sarebbe comprovata dalle circostanze che: a) ciascuno dei quattro sottogruppi che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbero costituito un'unica associazione, sarebbe stato, invece, «assolutamente autonomo e distinto, ognuno contraddistinto da utili esclusivi e non condivisi con gli altri sottogruppi, ma anche principalmente concorrente degli altri, in quanto operante nella medesima attività commerciale», come sarebbe dimostrato, in particolare, «dalla spietata contrattazione che caratterizza le telefonate aventi ad oggetto la compravendita di ricambi auto», ciò che renderebbe «pales[e] l'insussistenza di un patto associativo tra i diversi sottogruppi», atteso che il vincolo associativo che caratterizza il reato di cui all'art. 416 cod. pen. «renderebbe irragionevole la costante ricerca da parte degli indagati di un immediato utile personale, il quale nell'ambito di una vera e propria associazione è destinato a degradare rispetto agli interessi propri dell'ente associativo»; b) l'esistenza del vincolo associativo che connota il reato di cui all'art. 416 cod. pen. «mal si concilia con le manifeste dazioni di denaro che accompagnavano in ogni occasione la vendita dei pezzi di ricambio», atteso che «Mali cessioni, qualora inserite nel contesto associativo obbligatoriamente finalizzato al principio del do ut des, non sarebbero dovute avvenire dietro corrispettivo, bensì gratuitamente o comunque dietro l'impegno del cessionario di ripagare nei medesimi modi il cedente qualora ce ne fosse stato bisogno, in nome della stabilità e salvezza dell'ente associativo: viene in rilievo, pertanto, l'assoluta mancanza di affectio societatis da parte dei presunti associati»; c) nell'intercettata conversazione del 6 maggio 2020 (progr. n. 6824), nella quale AN RD IM, parlando con un interlocutore, rimasto ignoto, di alcune indagini e di un sequestro che erano stati compiuti dalla polizia giudiziaria, si era riferito alla propria attività commerciale come unica e distinta da tutte le altre realtà di commercio di pezzi di ricambio della zona;
d) alla luce di tali 2 elementi, sarebbe quindi emerso che tutti gli indagati, compreso il ricorrente, «hanno agito secondo logiche di natura individualistica, al solo fine di massimizzare i profitti di natura personale derivanti dallo svolgimento dell'attività»; e) alla stregua degli atti di indagine, non risulterebbe la prova dell'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi, atteso che non risulterebbe «una suddivisione di compiuti finalizzata alla commissione di reati, posto che tutti i presunti associati svolgono le medesime attività: trasporto e stoccaggio dei pezzi di ricambio, logistica, procacciamento di clienti e reperimento di nuovi fornitori». Sotto il secondo profilo dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente rappresenta che l'insussistenza dello stesso elemento sarebbe comprovata dalle circostanze che, dalle intercettate conversazioni telefoniche, sarebbe emerso che nessuno dei presunti associati avrebbe mai manifestato la consapevolezza di fare parte di un sodalizio criminale e di partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale duraturo e che «lo scopo individualistico o di "sottogruppo" costantemente perseguito dai presunti sodali» sarebbe comprovato anche dal fatto che i reati fine non erano mai stati contestati in concorso a soggetti che appartenevano a "batterie" differenti. Il ricorrente conclude che, pertanto, nella fattispecie in esame, potrebbe al più sussistere un concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ed evidenzia ancora, a sostegno di tale tesi, come non fosse emerso che i presunti associati contribuissero alla sopravvivenza dell'ente associativo versando i presunti proventi in una "cassa comune". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). 3 Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 3. Si deve altresì rammentare, con riguardo al reato di associazione per delinquere, che la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642). 4 4. Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo del provvedimento impugnato, che il Tribunale di Bari abbia logicamente motivato in ordine all'esistenza della contestata associazione per delinquere e alla partecipazione del ricorrente alla stessa. Il Tribunale di Bari ha infatti evidenziato come, alla stregua delle risultanze investigative, fosse risultata accertata: a) la collaborazione tra i tutti sottogruppi ("batterie") - in particolare, tra AN RD TO, VI RU e IC LL, ciascuno a capo di una "batteria" -, in vista del soddisfacimento della clientela, con il comune obiettivo di rinsaldare il locale mercato nero dei pezzi di ricambio di autoveicoli, dovendosi così ritenere adeguatamente motivata la sussistenza di un vincolo associativo stabile tra gli stessi sottogruppi, i loro capi e i singoli associati, i quali abitualmente si prestavano a svolgere i compiti (illeciti) secondo le direttive dei vertici;
b) l'indeterminatezza del programma criminoso dell'associazione, in quanto finalizzata alla commissione di una serie, appunto, indeterminata di delitti-scopo di ricettazione e riciclaggio di automezzi di provenienza delittuosa;
c) l'esistenza di una struttura organizzativa, idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi, costituita sia da mezzi, quali le autorimesse e i magazzini nei quali avveniva lo smontaggio degli autoveicoli di provenienza delittuosa, con le relative dotazioni strumentali, sia da uomini, ai quali erano attribuiti i vari ruoli dello smontaggio delle autovetture, dell'imballaggio dei pezzi e dei componenti da spedire agli acquirenti sparsi nel territorio nazionale, della commercializzazione di tale pezzi e componenti, della fatturazione di alcune operazioni di cessione degli stessi. Il Tribunale di Bari ha altresì evidenziato: a) quanto alla partecipazione del NC all'associazione, come l'indagato avesse assunto il ruolo di essere uno dei più attivi collaboratori del proprio capo AN RD TO, per conto del quale si occupava di numerosissime incombenze correlate al commercio dei componenti delle autovetture di provenienza delittuosa - rispetto al quale operava quale referente -, segnatamente, dello smontaggio delle autovetture, dell'imballaggio dei relativi componenti, del trasporto e della consegna degli stessi, della gestione della merce depositata nei magazzini;
b) quanto alla consapevolezza dello stesso NC di fare parte di una tale associazione, essa era dimostrata dai rapporti continuativi dell'indagato con il proprio capo TO - che, tra l'altro, cercava anche di mettersi in contatto con lui mentre era in corso la perquisizione dei 4 maggio 2020 - e dal già indicato ruolo rivestito dal NC nell'associazione, avendo l'indagato anche riportato la propria utenza telefonica cellulare sui biglietti da visita utilizzati per pubblicizzare la vendita delle componenti automotive di provenienza illecita e avendo lo stesso intrattenuto 5 rapporti, oltre che con il TO, anche con altri sodali (tra i quali VI Tristano). A fronte di tale motivazione, del tutto logica e in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di elementi fondamentali del reato di associazione per delinquere, le censure del ricorrente appaiono in gran parte dirette a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. Quanto alla censura anche in diritto secondo cui gli indagati, compreso il NC, avrebbero agito «secondo logiche di natura individualistica», come sarebbe in particolare comprovato dalle contrattazioni tra gli stessi indagati e dalle dazioni di denaro che accompagnavano le compravendite dei pezzi di ricambio, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, ma che non è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816-02). Quanto alla censura con la quale viene evidenziata l'assenza di una "cassa comune" dell'associazione, si deve rammentare che la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una cosiddetta "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677-01. Nello stesso senso: Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, non nnassimata sul punto). Tale principio può essere ritenuto senz'altro estensibile anche al sodalizio in esame, in quanto anch'esso connotato da un movente di natura patrimoniale, e costituisce conferma della correttezza dell'affermazione nel Tribunale di Bari secondo cui l'esistenza di una "cassa comune" non costituisce elemento essenziale per la configurabilità di un'associazione per delinquere. Infine, quanto alla censura con la quale viene asserita la non configurabilità di un'associazione per delinquere in quanto «tutti i presunti associati svolgono le medesime attività», sicché difetterebbe «una suddivisione di compiti», si deve d, osservare, anche (prescindere da quanto si è detto circa la sussistenza, in realtà, di una tale suddivisione — basti pensare al ruolo di capo dell'associazione svolto 6 dal TO —, come, in ogni caso, la Corte di cassazione abbia chiarito che, per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere, non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le persone che ne fanno parte (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D'Attis, Rv. 234800-01). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/01/2023, il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 01/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia che aveva applicato a IO NC la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di associazione per delinquere. Al NC era contestato, in particolare, di avere partecipato a un'associazione per delinquere - attiva nei Comuni di Cerignola e di Orta Nova e suddivisa in quattro sottogruppi denominati "batterie" - finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di automezzi di provenienza delittuosa, i quali venivano smontati e commercializzati sul mercato in pezzi separati, con il ruolo di collaborare e coadiuvare AN RD TO, al quale faceva capo una delle predette Penale Sent. Sez. 2 Num. 39516 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 "batterie", nella gestione della merce depositata nei magazzini e nell'attività di trasporto e, talora, di vendita agli acquirenti finali dei predetti pezzi di ricambio e componenti di automezzi commercializzati. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IO NC, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 cod. pen., e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere. Il ricorrente deduce che, dagli atti di indagine, sarebbe emersa l'insussistenza di un'associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., con riguardo sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo del reato. Sotto il primo profilo dell'elemento oggettivo, il ricorrente rappresenta che l'insussistenza dello stesso elemento sarebbe comprovata dalle circostanze che: a) ciascuno dei quattro sottogruppi che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbero costituito un'unica associazione, sarebbe stato, invece, «assolutamente autonomo e distinto, ognuno contraddistinto da utili esclusivi e non condivisi con gli altri sottogruppi, ma anche principalmente concorrente degli altri, in quanto operante nella medesima attività commerciale», come sarebbe dimostrato, in particolare, «dalla spietata contrattazione che caratterizza le telefonate aventi ad oggetto la compravendita di ricambi auto», ciò che renderebbe «pales[e] l'insussistenza di un patto associativo tra i diversi sottogruppi», atteso che il vincolo associativo che caratterizza il reato di cui all'art. 416 cod. pen. «renderebbe irragionevole la costante ricerca da parte degli indagati di un immediato utile personale, il quale nell'ambito di una vera e propria associazione è destinato a degradare rispetto agli interessi propri dell'ente associativo»; b) l'esistenza del vincolo associativo che connota il reato di cui all'art. 416 cod. pen. «mal si concilia con le manifeste dazioni di denaro che accompagnavano in ogni occasione la vendita dei pezzi di ricambio», atteso che «Mali cessioni, qualora inserite nel contesto associativo obbligatoriamente finalizzato al principio del do ut des, non sarebbero dovute avvenire dietro corrispettivo, bensì gratuitamente o comunque dietro l'impegno del cessionario di ripagare nei medesimi modi il cedente qualora ce ne fosse stato bisogno, in nome della stabilità e salvezza dell'ente associativo: viene in rilievo, pertanto, l'assoluta mancanza di affectio societatis da parte dei presunti associati»; c) nell'intercettata conversazione del 6 maggio 2020 (progr. n. 6824), nella quale AN RD IM, parlando con un interlocutore, rimasto ignoto, di alcune indagini e di un sequestro che erano stati compiuti dalla polizia giudiziaria, si era riferito alla propria attività commerciale come unica e distinta da tutte le altre realtà di commercio di pezzi di ricambio della zona;
d) alla luce di tali 2 elementi, sarebbe quindi emerso che tutti gli indagati, compreso il ricorrente, «hanno agito secondo logiche di natura individualistica, al solo fine di massimizzare i profitti di natura personale derivanti dallo svolgimento dell'attività»; e) alla stregua degli atti di indagine, non risulterebbe la prova dell'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi, atteso che non risulterebbe «una suddivisione di compiuti finalizzata alla commissione di reati, posto che tutti i presunti associati svolgono le medesime attività: trasporto e stoccaggio dei pezzi di ricambio, logistica, procacciamento di clienti e reperimento di nuovi fornitori». Sotto il secondo profilo dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente rappresenta che l'insussistenza dello stesso elemento sarebbe comprovata dalle circostanze che, dalle intercettate conversazioni telefoniche, sarebbe emerso che nessuno dei presunti associati avrebbe mai manifestato la consapevolezza di fare parte di un sodalizio criminale e di partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale duraturo e che «lo scopo individualistico o di "sottogruppo" costantemente perseguito dai presunti sodali» sarebbe comprovato anche dal fatto che i reati fine non erano mai stati contestati in concorso a soggetti che appartenevano a "batterie" differenti. Il ricorrente conclude che, pertanto, nella fattispecie in esame, potrebbe al più sussistere un concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ed evidenzia ancora, a sostegno di tale tesi, come non fosse emerso che i presunti associati contribuissero alla sopravvivenza dell'ente associativo versando i presunti proventi in una "cassa comune". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). 3 Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 3. Si deve altresì rammentare, con riguardo al reato di associazione per delinquere, che la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642). 4 4. Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo del provvedimento impugnato, che il Tribunale di Bari abbia logicamente motivato in ordine all'esistenza della contestata associazione per delinquere e alla partecipazione del ricorrente alla stessa. Il Tribunale di Bari ha infatti evidenziato come, alla stregua delle risultanze investigative, fosse risultata accertata: a) la collaborazione tra i tutti sottogruppi ("batterie") - in particolare, tra AN RD TO, VI RU e IC LL, ciascuno a capo di una "batteria" -, in vista del soddisfacimento della clientela, con il comune obiettivo di rinsaldare il locale mercato nero dei pezzi di ricambio di autoveicoli, dovendosi così ritenere adeguatamente motivata la sussistenza di un vincolo associativo stabile tra gli stessi sottogruppi, i loro capi e i singoli associati, i quali abitualmente si prestavano a svolgere i compiti (illeciti) secondo le direttive dei vertici;
b) l'indeterminatezza del programma criminoso dell'associazione, in quanto finalizzata alla commissione di una serie, appunto, indeterminata di delitti-scopo di ricettazione e riciclaggio di automezzi di provenienza delittuosa;
c) l'esistenza di una struttura organizzativa, idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi, costituita sia da mezzi, quali le autorimesse e i magazzini nei quali avveniva lo smontaggio degli autoveicoli di provenienza delittuosa, con le relative dotazioni strumentali, sia da uomini, ai quali erano attribuiti i vari ruoli dello smontaggio delle autovetture, dell'imballaggio dei pezzi e dei componenti da spedire agli acquirenti sparsi nel territorio nazionale, della commercializzazione di tale pezzi e componenti, della fatturazione di alcune operazioni di cessione degli stessi. Il Tribunale di Bari ha altresì evidenziato: a) quanto alla partecipazione del NC all'associazione, come l'indagato avesse assunto il ruolo di essere uno dei più attivi collaboratori del proprio capo AN RD TO, per conto del quale si occupava di numerosissime incombenze correlate al commercio dei componenti delle autovetture di provenienza delittuosa - rispetto al quale operava quale referente -, segnatamente, dello smontaggio delle autovetture, dell'imballaggio dei relativi componenti, del trasporto e della consegna degli stessi, della gestione della merce depositata nei magazzini;
b) quanto alla consapevolezza dello stesso NC di fare parte di una tale associazione, essa era dimostrata dai rapporti continuativi dell'indagato con il proprio capo TO - che, tra l'altro, cercava anche di mettersi in contatto con lui mentre era in corso la perquisizione dei 4 maggio 2020 - e dal già indicato ruolo rivestito dal NC nell'associazione, avendo l'indagato anche riportato la propria utenza telefonica cellulare sui biglietti da visita utilizzati per pubblicizzare la vendita delle componenti automotive di provenienza illecita e avendo lo stesso intrattenuto 5 rapporti, oltre che con il TO, anche con altri sodali (tra i quali VI Tristano). A fronte di tale motivazione, del tutto logica e in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di elementi fondamentali del reato di associazione per delinquere, le censure del ricorrente appaiono in gran parte dirette a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. Quanto alla censura anche in diritto secondo cui gli indagati, compreso il NC, avrebbero agito «secondo logiche di natura individualistica», come sarebbe in particolare comprovato dalle contrattazioni tra gli stessi indagati e dalle dazioni di denaro che accompagnavano le compravendite dei pezzi di ricambio, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, ma che non è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816-02). Quanto alla censura con la quale viene evidenziata l'assenza di una "cassa comune" dell'associazione, si deve rammentare che la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una cosiddetta "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677-01. Nello stesso senso: Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, non nnassimata sul punto). Tale principio può essere ritenuto senz'altro estensibile anche al sodalizio in esame, in quanto anch'esso connotato da un movente di natura patrimoniale, e costituisce conferma della correttezza dell'affermazione nel Tribunale di Bari secondo cui l'esistenza di una "cassa comune" non costituisce elemento essenziale per la configurabilità di un'associazione per delinquere. Infine, quanto alla censura con la quale viene asserita la non configurabilità di un'associazione per delinquere in quanto «tutti i presunti associati svolgono le medesime attività», sicché difetterebbe «una suddivisione di compiti», si deve d, osservare, anche (prescindere da quanto si è detto circa la sussistenza, in realtà, di una tale suddivisione — basti pensare al ruolo di capo dell'associazione svolto 6 dal TO —, come, in ogni caso, la Corte di cassazione abbia chiarito che, per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere, non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le persone che ne fanno parte (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D'Attis, Rv. 234800-01). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.