Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
I reati previsti dagli articoli 473 e 474 cod. pen. tutelano la pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, sicchè, in tale contesto normativo, il riutilizzo di un'etichetta o di un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2014, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 101
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 12773/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IA IO N. IL 22/05/1975;
avverso la sentenza n. 27/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Di IA NL è stato condannato dal tribunale di Isernia per i reati di cui agli artt. 416, 473 e 474 c.p. per essersi associato con altri (con il ruolo di promotore) al fine di produrre e porre in commercio sui mercati nazionali ed esteri capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di case di moda italiane.
2. La Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi b e c (artt. 473 e 474 c.p.) e, confermata l'imputazione di cui al capo A (art. 416 cod. pen.), concesse le attenuanti generiche ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione, interamente condonati.
3. Contro la predetta sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato per i seguenti motivi:
a. inosservanza di norme processuali e mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla richiesta di perizia sui corpi di reato. Sostiene la difesa che lo stesso tribunale aveva ritenuto necessario, al fine di accertare la riconducibilità a ciascun imputato di ognuno dei capi sottoposti all'esame degli ausiliari di polizia giudiziaria, di disporre integrazione testimoniale sensi dell'art. 507, che però non aveva colmato le lacune riscontrate, rendendosi invece necessario disporre la richiesta perizia. b. Violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato, pur in presenza di un falso grossolano;
violazione di legge a cagione della non ritenuta sussistenza della meno grave fattispecie di cui all'art. 517 c.p.. c. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
travisamento del fatto e delle prove.
d. Insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo;
carenza ed inadeguatezza delle prove in ordine all'esistenza del pactum sceleris e dell'affectio societatis;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
e. Insussistenza degli elementi costitutivi dei reati fine;
mancanza di prova della contraffazione e della destinazione alla vendita dei prodotti;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
a. Il primo motivo di ricorso è generico e comunque attiene ad una valutazione di merito che era stata disattesa dal tribunale e puntualmente esaminata dal giudice di appello, che ne ha dato risposta alla pagina sei, ritenendo non sussistente alcuna lacuna istruttoria e fornendone adeguata motivazione, non censurabile in questa sede di legittimità.
b. Il secondo motivo di ricorso consiste in una generica elencazione di pronunce giurisprudenziali, senza indicare con chiarezza ed in modo specifico perché sarebbe scorretta la qualificazione giuridica del fatto. Le pronunce richiamate ruotano attorno alla necessità dell'avvenuta registrazione dei marchi, ma non vi è in tutto lo svolgimento del motivo una sola contestazione esplicita dell'avvenuta registrazione dei marchi oggetto di giudizio, che peraltro sembra poco verosimile, trattandosi di marchi noti a livello mondiale ed operanti da parecchi anni.
c. Il terzo motivo di ricorso è poco chiaro e non individua in modo specifico l'asserito travisamento;
in realtà il motivo costituisce, in concreto, una reiterazione delle difese di merito già disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico- giuridici. Il ricorrente pretende, con una valutazione frammentaria delle prove, di riproporre in questa sede di legittimità temi di merito che sono stati adeguatamente sviscerati e che non sono pertanto sindacabili in cassazione.
d. Il quarto motivo è generico e comunque valutativo, attenendo ad una circostanza di merito che è stata accertata in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado e che ha trovato nella complessiva motivazione evincibile dalle due sentenze una spiegazione adeguata, congrua e priva di evidenti vizi logici. Occorre ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). e. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non consentito, nella parte in cui concerne valutazioni di merito che sono state adeguatamente sviscerate nel giudizio di primo e secondo grado e che hanno trovato una motivazione più che adeguata e scevra da vizi logici di sorta.
f. La questione di diritto, in ordine alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 - per i quali peraltro vi è stata declaratoria di prescrizione in secondo grado - è anch'essa manifestamente infondata. Invero, le suddette norme tendono alla tutela della pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali;
in tale contesto normativo, il riutilizzo di una etichetta o di un marchio vero su un prodotto non "originale" rientra senz'altro nel concetto di contraffazione (cfr. Sez. 5, n. 918 del 14/05/1969, Angiolini, Rv. 112504).
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00. 3. L'inammissibilità de ricorso per cassazione dovuta alla manifesta fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez U n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014