Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 1
In tema di diffamazione, il diritto di critica politica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. perché l'episodio diffamatorio - consistito nel proferire all'indirizzo del Presidente del Consiglio le espressioni ingiuriose - si era svolto nei corridoi di un palazzo di giustizia).
Commentari • 4
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Legittimamente un rappresentante dell' organizzazione sindacale può porre in dubbio la regolarità delle condotte del datore di lavoro, conferenti all'oggetto della controversia di lavoro e riguardanti i fatti, con toni contenuti, riferendosi a fatti accaduti e stigmatizzandoli con toni conflittuali nell' ambito della vicenda sindacale: va infatti operato un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del …
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino del 10 giugno 2019 nei confronti del ricorrente ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per la condotta di diffamazione (artt. 595 comma 3 e 81 cpv. c.p.) posta in essere attraverso il social network "[…]" con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nei confronti di P.R. attraverso le seguenti espressioni: "(..)follia pura Da ricovero …
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Cass. pen., sez. V, ud. 20 giugno 2023 (dep. 18 settembre 2023), n. 38140 Presidente Sabeone – Relatore Pilla Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 12 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino del 10 giugno 2019 nei confronti del ricorrente ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per la condotta di diffamazione (artt. 595 comma 3 e 81 cpv. c.p.) posta in essere attraverso il social network “[…]” con più azioni esecutive di un medesimo …
Leggi di più… - 4. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2006, n. 19509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19509 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/05/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 868
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 022697/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IC IE, n. il 22/07/1971;
Avverso SENTENZA del 18/02/2005 GIUDICE DI PACE DI MILANO;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Monetti che ha concluso per l'annullamento s.r..
sentito per la parte civile l'Avv. IC G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Milano condannava RI RO alla pena della multa, per aver offeso l'onore e di decoro di SC LV, Presidente del Consiglio dei Ministri, proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: "Fatti processare, buffone:
rispetta la legge, rispetta la democrazia o farai la fine di UC e di don DR..."
Il giudice escludeva la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., sia per la violazione del limite della continenza, sia perché, essendosi svolto l'episodio nei corridoi del palazzo di giustizia di Milano, difettava il contesto stesso nel quale si inquadra il diritto di critica.
Ricorre l'imputato, che ribadisce gli assunti difensivi prospettati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
Egli rammenta il particolare momento in cui si svolse la vicenda, ossia il maggio 2003, quando il querelante, al centro del dibattito politico per il noto conflitto di interessi che lo riguardava, era imputato nel processo SME a Milano e promuoveva leggi "ad personam" (legge Cirami, legge sulle rogatorie internazionali, legge di modifica del reato di falso in bilancio). Il prevenuto è un giornalista "free Lance", collaboratore di vari giornali, sensibile alla questione morale della politica italiana, organizzatori di dibattiti sul tema.
L'epiteto "buffone", opportunatamente contestualizzato, perde la sua carica lesiva e va comunque inserito nell'ambito della critica politica, che esprime con toni anche aspri e sgradevoli. Le circostanze dimostrano chiaramente prosegue il ricorrente che la strategia processuale adottata dal querelante era dilatoria e defatigante e, dunque, contraria ai doveri di un cittadino investito di elevate funzioni pubbliche. E tale strategia si coniugava con i ripetuti attacchi del partito del querelante contro l'ordine giudiziario.
L'imputato richiama pure la decisione del caso BE da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 1 luglio 1997, che ha ritenuto che l'espressione "idiota" rivolta da un giornalista ad un personaggio politico molto in vista in un articolo improntato a critica poteva essere considerata polemica, ma non costituiva gratuito attacco personale.
Non diversamente, pertanto, assume il RI, l'epiteto "buffone" esprime veemente, ma legittima critica rivolta al querelante, la cui condotta appariva elusiva del rispetto della legge. È stata presentata memoria difensiva all'odierna udienza. Il ricorso è fondato.
Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o medianiche, ove si svolgono dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino. Irrilevante, dunque, è la circostanza che nella specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge.
Che si tratti di una critica lo si desume in maniera non dubbia dal fatto che l'imputato ha fatto seguire all'epiteto incriminato espressioni che suonano come forte riprovazione della condotta tenuta dal querelante come "homo publicus". L'esortazione pressante "fatti processare, rispetta la legge" sono vibrata ed accorata censura, istintivamente suscitata dalla presenza del personaggio che ha tante polemiche e contrasti aveva dato origine. Non a caso il ricorrente ha rammentato temi scottanti, che hanno profondamente diviso l'opinione pubblica, dando luogo a critiche anche da parte della stampa estera: il conflitto di interessi, le leggi definite "ad personam", il rapporto fra i parlamentari e la giurisdizione.
Del carattere di critica politica dell'esternazione è conferma ulteriore l'evocazione del dittatore romeno Ceausescu e del personaggio manzoniano simbolo di sopraffazione ed arbitrio (don DR).
Ciò denota il profondo senso di protesta per il "vulnus" che il RI riteneva inferto a valori primari dello stato di diritto, come quello della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed ai giudici che la applicano.
È noto che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass. Sez. 5, 24/11/1993, n. 11211, Paesini, in tema di diffamazione a mezzo stampa. V. pure: sez. 5, 16/11/2004, n. 6416, P.C. in proc. Ambrogio;
sez. 5, 27/06/84, n. 7674, Nenci). Non si è trattato di gratuita aggressione alla persona del querelante, ma d forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso originato nell'ambito politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla p.o..
Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. (sez. 5, 28/11/05, n. 15236, Ferrara ed altri).
Il giudice di pace ha estrapolato dalle frasi pronunciate dal RI il solo termine oggettivamente offensivo, negando l'esercizio del diritto di critica ed omettendo di contestualizzare, come dovuto, l'esternazione.
Al contrari, si adombrano nel caso di specie gli estremi dell'esimente in questione, della quale resta da accertare se sia stato rispettato il limite della continenza (o correttezza formale).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi formulato e che motiverà congruamente in punto di continenza.
Essendo stati accertati il sostrato fattuale della critica e l'utilità sociale della stessa, intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero ed alla conoscenza delle pur divergenti opinioni dei cittadini sui temi cruciali della vita pubblica, il giudice di merito dovrà stabilire se sia stato violato il limite della correttezza formale nelle espressioni adoperate dal RI.
Sotto tale profilo egli avrà cura di considerare: la desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole, segnatamente in ambito politico e sindacale, ossia il mutato atteggiamento circa la loro offensività da parte dei consociati, in ragione delle peculiarità di taluni settori della vita pubblica, ove i contrasti si esprimono tradizionalmente in forma anche vibrata (per l'operatività della scriminante anche quando essa si esprima in toni aspri e di disapprovazione, v. e pluribus:
sez. 5 26/11/98, n. 12013, Casanova;
id., cc. 08/04/98, n. 761, PC in proc. ND ed altri;
id., 05/11/97, n. 11905, Farassino;
id., 25/03/97, n. 5109, Landonio).
La critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria (sez. 5, 24/09/98, n. 11928, Buffa;
id., 23/01/84, n. 3473, Franchini).
Ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli delle censure indirizzate e mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante.
Pertinente appare, al riguardo, il richiamo fatto dal ricorrente alla decisione 01/07/97 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Oberschich c/Austria), che ha ritenuto la violazione dell'art. 10 della Convenzione da parte dell'Austria, in un caso in cui il direttore di un giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal Leader del partito liberale austriaco e capo del governo della Corinzia, nel quale veniva definito "idiota". La Corte ha affermato in proposito:
che la libertà di espressione non vale solo per le "informazioni" e le "idee" recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano od offendono;
che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche;
che se l'espressione "idiota" può essere offensiva dal punto di vista obiettivo, è anche vero che essa appare proporzionata all'indignazione suscitata dallo stesso ricorrente. Si impone, l'annullamento con rinvio al giudice di pace di Milano per nuovo esame.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006