Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta la improcedibilità dell'appello, ma l'obbligo per il giudice, ove non sia possibile supplire con gli atti di causa, ai fini della decisione del merito della controversia, alla carenza della documentazione, di ordinare all'appellante detto deposito in forza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, in appello, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova, se ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, rinvenendo il fascicolo di parte relativo a persona diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione, non aveva segnalato la circostanza all'appellante, come avrebbe dovuto fare a prescindere dall'imputabilità dello scambio al difensore o alla cancelleria, e aveva dichiarato l'improcedibilità del gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANÒ, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VICENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 186/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 24/03/99 R.G.N. 1119/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18 ottobre 1996 la OR US AN chiedeva al Pretore di Palmi di accertare il proprio diritto alla indennità- di maternità, a carico dell'INPS, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione alla nascita di una figlia, avvenuta il 14.10.1995.
L'INPS si costituiva ed eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, deduceva la mancanza di prova degli elementi di fatto posti a base della pretesa.
Con sentenza del 28 ottobre 1997 il Pretore rigettava la domanda. L'appello della OR AN, cui resisteva l'INPS, veniva dichiarato improcedibile dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 18/24 marzo 1999, per la mancata produzione della sentenza di primo grado, non presente neppure nel fascicolo dell'appellato ne' in quello di ufficio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, US AN.
L'INPS ha depositato solo procura.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.347 e 348 c.p.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Lamenta che il Tribunale, avendo rilevato che tutti gli atti e documenti (sentenza di primo grado, ricorso introduttivo ecc.) inseriti nel fascicolo dell'appellante, ad eccezione del ricorso originale della OR AN, si riferivano ad un terzo soggetto (De AR IA EM), ha deciso la causa senza alcuna comunicazione alla parte appellante e alla cancelleria circa la rilevata assenza dei documenti e, in particolare, della prima sentenza.
Assume che il fascicolo dell'appellante AN era stato regolarmente prodotto in data 9.12.1997, al momento del deposito dell'appello, come risulta dall'attestazione del cancelliere sul fascicolo stesso, e che è ipotizzabile uno scambio di fascicoli, da parte della cancelleria, in sede di formazione dei fascicoli di causa, trattandosi di due appelli (AN e De AR) proposti dallo stesso difensore nei confronti dell'INPS.
Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere al cancelliere e, se del caso, anche all'appellante, di regolarizzare la documentazione allegata al fascicolo.
Lamenta, ancora, che il giudice di secondo grado ha ritenuto elemento decisivo l'assenza dal fascicolo della sentenza impugnata, risultando allegata al fascicolo di primo grado solo una copia del dispositivo, senza una specifica motivazione in ordine alla indispensabilità di tale copia.
Segnala, infine, che il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c., come novellato dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990, non contempla più la sanzione di improcedibilità, contenuta nell'ultimo comma del precedente testo, per il caso di mancata presentazione del fascicolo dell'appellante.
Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Osserva la Corte che il nuovo testo dell'art. 348 del codice di procedura civile, come sostituito, con effetto dal 30 aprile 1995,
dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dispone che l'appello è dichiarato improcedibile, anche di ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Il nuovo testo non contiene più la vecchia disposizione, di cui al secondo comma della precedente formulazione, che comminava la improcedibilità dell'appello anche nel caso di omessa presentazione del fascicolo, nella prima udienza, da parte dell'appellante costituito (salvo che l'istruttore gli concedesse, per giustificati motivi, una dilazione). Con riferimento al rito ordinario, questa Corte ha rilevato che, anche a seguito della modifica, l'omessa presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante rende pur sempre il gravame improcedibile, atteso che, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è comunque necessario che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., norma applicabile al rito d'appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma primo, stesso codice (Cass., 14 aprile 1999 n. 3697). Vigente il vecchio testo dell'art. 348, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che il giudice dovesse dichiarare l'improcedibilità dell'appello anche se l'appellante non avesse inserito nel proprio fascicolo la copia della sentenza impugnata;
sempre che, sulla scorta di una interpretazione via via più flessibile, una copia della sentenza, anche se non quella notificata, non fosse esibita dall'appellante entro il termine ultimo costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 22 novembre 1990 n. 11270), non fosse contenuta nel fascicolo dell'altra parte (Cass., 16 maggio 1983 n. 3362) o non fosse rinvenuta nel fascicolo di ufficio, purché la controparte non ne contestasse la corrispondenza all'originale (Cass., 8 febbraio 1996 n. 1008; 23 luglio 1987 n. 6429); e sempre che, mancando la sentenza, della sua indispensabilità ai fini della decisione fosse data adeguata motivazione (Cass., 28 agosto 2000 n. 11201). La giurisprudenza prevalente, peraltro, analogamente a quanto rilevato a proposito dell'omesso deposito del fascicolo di parte, ha ritenuto la inapplicabilità del principio nel rito del lavoro;
è stato affermato che, in questa materia, soccorrono i poteri istruttori del giudice, che deve ordinare all'appellante il deposito della documentazione necessaria e, in particolare, della copia della sentenza appellata necessaria per giudicare il merito della controversia, con il conseguente rigetto dell'impugnazione per difetto di prova ove detto onere non venga adempiuto (Cass., 18 maggio 1989 n. 2379). Tale orientamento merita, ad avviso del Collegio, di essere riconfermato.
Premesso che, nel rito del lavoro, la costituzione dell'appellante richiede il solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice di secondo grado (art. 434 c.p.c.) e non anche, pertanto, il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, sicché il mancato deposito di questi ultimi, ancorché necessario in relazione ai motivi del gravame, comporta non l'improcedibilità ma solo l'eventuale rigetto nel merito della impugnazione, per difetto di prova (Cass., 13 maggio 1987 n. 4417), rileva la Corte che i poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, in appello, di ammettere di ufficio nuovi mezzi di prova, se ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa (art. 437, secondo comma, c.p.c.), impone coerentemente che, a maggior ragione, sia segnalata all'appellante, prima di tutto, la presenza di un fascicolo di parte relativo a persona diversa da quella che ha proposto l'impugnazione;
e ciò a prescindere dalla circostanza se lo scambio di fascicoli sia imputabile al difensore o possa essere avvenuto in cancelleria, nonché dal fatto che la sentenza di primo grado debba comunque essere motivatamente ritenuta decisiva ai fini della decisione. Alla luce di tale principio il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Catanzaro.
Al giudice di rinvio, che si atterrà ai ricordati principi di diritto, si rimette anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002