Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10707
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta la improcedibilità dell'appello, ma l'obbligo per il giudice, ove non sia possibile supplire con gli atti di causa, ai fini della decisione del merito della controversia, alla carenza della documentazione, di ordinare all'appellante detto deposito in forza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, in appello, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova, se ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, rinvenendo il fascicolo di parte relativo a persona diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione, non aveva segnalato la circostanza all'appellante, come avrebbe dovuto fare a prescindere dall'imputabilità dello scambio al difensore o alla cancelleria, e aveva dichiarato l'improcedibilità del gravame).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10707
    Data del deposito : 22 luglio 2002

    Testo completo