Sentenza 16 novembre 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica allorché il rappresentante di una formazione politica di minoranza compia una lettura o rivisatazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica ispirata ad interessi di parte, in quanto la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di critica politica nell'invio - da parte del capo del raggruppamento di minoranza dell'amministrazione comunale - di una lettera diretta a più persone con la quale affermava che il sindaco aveva "usato il ricatto dell'ordinanza di sospensione con coloro che non appartengono alla sua parte politica" e che lo stesso aveva evitato la discussione pubblica, in consiglio comunale, dello strumento urbanistico per non fare emergere "gli interessi di bottega" della sua maggioranza. La S.C. - premesso che gli eventi che avevano dato luogo a tale lettera erano rappresentati da fatti ben precisi verificatisi nella comunità amministrata dal sindaco destinatario dei giudizi contenuti nella lettera, quali la differenziata tempestività dello strumento della sospensione edilizia nonché la vicenda dell'approvazione del piano regolatore, resa possibile solo in seguito alla nomina di un commissario ad acta, all'esito dell'astensione del sindaco e dei consiglieri di maggioranza - ha affermato che il giudizio in ordine a tali fatti costituisce tipica espressione del diritto di critica, il che esclude la verifica della sussistenza di interessi di parte e, dunque, la rispondenza dell'azione politico-amministrativa al bene comune, la quale costituisce circostanza di primaria rilevanza ma solo dinanzi alla collettività chiamata a pronunciarsi con l'esercizio del diritto di voto).
Commentari • 3
- 1. Diffamazione: non sussiste il diritto di critica, se si prescinde dalla verità dei fatti storiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica (Cassazione penale sez. V - 16/12/2020, n. 9566). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte di Appello di Bari, in riforma …
Leggi di più… - 2. Pena detentiva e diffamazioneIlenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021
Abstract Il presente elaborato affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa, a partire dall'analisi della disciplina normativa. Segue un approfondimento degli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e dei profili di criticità sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, in prospettiva di una rielaborazione delle fattispecie incriminatrici in esame. This paper deals with the issue of press defamation, starting from an analysis of the legal framework. This is followed by a stud of the approaches of Community and national case law on the subject and of the critical profiles submitted to the scrutiny of the Constitutional Court, in view of a reworking of the …
Leggi di più… - 3. Diffamazione, ambito politico, diritto di critica, scriminante, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2004, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 16/11/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1735
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 20754/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8.3.2004 da:
Avv. Piercarlo Barale, difensore della parte civile EC IN;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 22 gennaio 2004;
nel procedimento penale a carico di:
AM TO, nato il [...] a [...]. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo TO BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vito MONETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 febbraio 2001, il Tribunale di Cuneo dichiarava IO TO responsabile del delitto di diffamazione perché, con lettera diretta a più persone, offendeva la reputazione del Sindaco di Chiusa Pesio PE IN, asserendo che il medesimo usa il ricatto dell'ordinanza di sospensione con chi non appartiene alla sua parte politica e che lo stesso intende non far emergere gli interessi di bottega suoi e della maggioranza che lo sostiene. Per l'effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore dello stesso Decollo, costituitosi parte civile.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava l'impugnata decisione, mandando assolto l'IO dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e revocava conseguentemente le statuizioni civili.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore della parte civile propone ora ricorso per Cassazione che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale nonché del combinato disposto degli artt. 51 e 595 c.p. nonché degli artt. 4 l. n. 47/1985 e 6 della l. n. 127/97 in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p..
Con il secondo denuncia identico vizio dell'impugnata decisione con riferimento agli stessi art. 51 e 595 c.p. in relazione agli artt. 279 TU. leggi comunali e provinciali e 323 c.p. con riferimento allo stesso art. 606 del codice di rito.
Con le superiori doglianze l'istante intende censurare l'impugnata decisione nella parte in cui, pur riconoscendo il carattere sostanzialmente diffamatorio delle espressioni usate dall'IO, consigliere di minoranza del Comune di Chiusa di Pesio, aveva nondimeno ritenuto applicabile l'esimente del diritto di critica, nella sua peculiare espressione della critica politica. Il riferimento alla speciale normativa evocata dallo stesso ricorrente, a sostegno dei motivi d'impugnazione, intende avvalorare l'ipotesi dell'inescusabilità del preteso erroneo convincimento dell'IO, che, in quanto consigliere comunale, non poteva ignorare le recenti disposizioni di legge che hanno sottratto al sindaco ogni potere di controllo e di repressione delle violazioni urbanistiche, per devolverle ai responsabili degli uffici competenti. Allo stesso non poteva, altresì, sfuggire la doverosità delle astensioni dei consiglieri di maggioranza alla seduta consiliare nella quale avrebbe dovuto essere approvato il piano regolatore, posto che tutti erano proprietari di immobili ricompresi nell'area territoriale interessata dallo strumento urbanistico. 2. - È indubbio che alla cognizione di tali doglianze sia utile premettere un breve riferimento alla vicenda sostanziale oggetto di giudizio ed allo sviluppo processuale che l'ha caratterizzata. Orbene, risulta dal testo del provvedimento impugnato che le accuse che l'IO aveva mosso al Sindaco riguardavano due distinti nuclei di contestazione. Il primo afferiva al riferito uso discriminatorio dell'ordinanza di sospensione di lavori edilizi in funzione di precisi interessi di parte, posto che persone vicine all'area politica rappresentata dall'Amministrazione beneficiavano, sostanzialmente, di una più blanda applicazione dello strumento in oggetto, ove invece cittadini di diversa estrazione politica si erano visti sospesi i lavori a distanza di poche ore dalla relativa segnalazione. Il secondo ordine di rilievi riguardava la vicenda dell'approvazione del piano regolatore, che si era resa possibile solo a seguito della nomina di un commissario ad acta, essendosi verificato che, in esito all'astensione del sindaco e di dodici consiglieri di maggioranza, era andata deserta la seduta consiliare destinata alla relativa discussione e deliberazione. Infatti, la pur astratta possibilità che lo strumento urbanistico fosse approvato da quattro consiglieri (tre di maggioranza oltre al vicesindaco) che avrebbero assicurato il quorum sufficiente, era venuta meno a seguito dell'inopinata assenza del vicesindaco, anch'egli appartenente all'area politica del primo cittadino. Tali oggettive circostanze avevano indotto l'IO a scrivere che il PE aveva sostanzialmente favorito la nomina del commissario per evitare la discussione pubblica, in consiglio comunale, dello strumento urbanistico e non fare emergere così gli interessi di bottega del sindaco e della sua maggioranza.
L'IO era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione in primo grado, con giudizio poi ribaltato in appello, a seguito della pronuncia di proscioglimento determinata dal riconoscimento, in suo favore, della particolare esimente di cui all'art. 51 c.p.. 2. - Le censure sono destituite di fondamento.
Ed infatti, risulta giuridicamente corretto il percorso argomentativo che sorregge la statuizione impugnata, nella parte in cui, pur riconoscimento il connotato oggettivamente offensivo delle espressioni adoperate, ha nondimeno ritenuto che la relativa antigiuridicità restasse esclusa dall'applicazione della particolare esimente, nella sua peculiare configurazione della critica politica. Ineccepibile, al riguardo, appare il ragionamento dei giudici di appello che hanno adeguatamente spiegato i motivi per i quali, a loro dire, era operante, nel caso di specie, l'esercizio della critica politica, ricorrendone ampiamente i presupposti delineati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. Intanto, pacifica era la fonte genetica del diritto riconosciuto, attesa la qualità dell'imputato capo del raggruppamento di minoranza, come tale certamente investito dei poteri di controllo e di censura dell'operato della formazione di maggioranza al governo dell'amministrazione comunale. Altrettanto condivisibile, e puntualmente motivato, è il ritenuto rispetto dei limiti notoriamente immanenti all'esplicazione di quel diritto, quali, in particolare, l'interesse pubblico (nella specie incontestabile, stante il tema della missiva) e la continenza delle espressioni usate. Quanto alla verifica del terzo presupposto e cioè la verità della notizia, è utile osservare che, in ordine all'operatività del limite in questione anche per la critica, la giurisprudenza di questa stessa Sezione registra un orientamento non univoco, posto che una linea di pensiero reputa che, stante la profonda differenza concettuale esistente tra i due diritti, tale presupposto non sia operante, consistendo la critica nella formulazione di mere opinioni e apprezzamenti in ordine a determinati eventi (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, 23.1.2004, n. 2300; cfr., tra le altre, la sentenza n. 19334 del 5.3.2004 rv. 227754, secondo cui a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca, non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati). Un altro orientamento, viceversa (cfr., tra le altre, n. 8678 del 26.2.2004), reputa che - anche per l'esercizio del diritto di critica - sia necessario il rispetto della verità qualora presupposto per la critica sia un fatto specifico.
Ritiene il Collegio di dover aderire alla prima interpretazione, la cui portata va, nondimeno, intesa non già nel senso che la critica possa essere del tutto avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale, quasi fosse consentita la mera astrazione diffamatoria o la pura invenzione congetturale, ma nel senso che, proprio perché attività speculativa e congetturale, attraverso la lettura o la rivisitazione di fatti veri, la stessa non può pretendersi del tutto asettica, quasi fedele riproposizione di quegli accadimenti, perché, se così fosse, sarebbe cronaca e non già giudizio di valore. Insomma, la critica deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, socio-politico, storico, culturale, letterario o religioso, ma - per sua stessa natura - consiste nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ed il giudizio, che per definizione la sostanzia, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e - nel caso della critica politica - anche delle sue opzioni ideologiche. Ed è proprio quanto è dato riscontrare nel caso di specie. L'evento o, meglio, gli eventi erano rappresentati da fatti ben precisi verificatisi nella vita politico- amministrativa della piccola comunità di Chiusa Pesio, quali la differenziata tempestività dello strumento della sospensione edilizia e la particolare vicenda della seduta consiliare destinata all'approvazione del piano regolatore. Situazioni queste che, agli occhi della compagine politica antagonista a quella di governo, erano ragionevolmente apparse come espressione di un modo di gestione della cosa pubblica non propriamente ispirato al rispetto dell'interesse della collettività, quanto piuttosto a ragioni di parte. E la manifestazione di un siffatto convincimento è tipica espressione di critica, per l'appunto politica in ragione delle sue precipue finalità e della sua evidente matrice. E se si trattava di critica - come è innegabile che fosse - era certamente fuor di luogo verificare se l'azione politico-amministrativa della compagine di governo fosse stata realmente inquinata o condizionata da interessi di parte. La rispondenza o meno di quell'azione al bene comune è, di certo, circostanza di primaria rilevanza, ma soltanto innanzi all'unico tribunale competente a giudicare in merito, e cioè alla collettività chiamata ad esprimere la sua insindacabile opinione nel momento dell'esercizio del voto. Di guisa che è del tutto ineccepibile il giudizio espresso dalla Corte di merito che - accertato il rispetto del limite scriminante dell'interesse pubblico - ha, poi, verificato che la critica non avesse rappresentato mero, pretestuoso, espediente per una gratuita aggressione del patrimonio morale del destinatario e, conseguentemente, ha concluso che il fatto non era punibile perché non costituente reato, proprio per l'operatività dell'esimente in questione.
3. - Per tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2005