Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 cod. proc. pen. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di "filtro" del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma cod. proc. pen. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma cod. proc. pen.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 cod. proc. pen. quando la norma parla "dell'omessa citazione dell'imputato" (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di "intervento dell'imputato" ex art. 178 lettera c), cod. proc. pen.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'"avviso" per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un "intervento" dell'imputato, non è una "citazione", termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il "giudizio".
Commentario • 1
- 1. Art. 419 c.p.p. Atti introduttivihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 9389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9389 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 02.06.98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N.1143
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " LO PI " N.909/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da 1) OR TR RI n. Tusa il 26.03.41 2) ER GI n. Crotone 18.08.47. 3) ME TT n. Maida 04.02.24. 4) ME EB n. Melito P.S. 19.01.73. 5) ON RI TE n. S. Vito dei Normanni il 1^.08.1945.
Avverso la sentenza corte d'appello di Catanzaro del 15.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona in persona del Sost. Proc. Generale dott. Fulvio Uccella che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza di primo e secondo grado;
trasmissione atti al giudice di primo grado, quanto a ER. Rigetto per gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Crotone che in data 10.02.1997 aveva condannato il ER alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione per i delitti di associazione a delinquere (art.416 c.p.) e truffa aggravata - consumata e tenuta - continuata (artt. 81 cpv. 112 n.1 e 2, 640 bis e 56 c.p.), gli altri imputati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per truffa continuata aggravata e truffa continuata tentata.
Il ER si era associato con altre persone nello svolgimento di attività finalizzata alla commissione di una serie di delitti volti - attraverso redazione di fatture ed autofatture per inesistenti operazioni di acquisto e vendita di ingenti quantitativi di olio, con emissione di scontrini fiscali poi distrutti e redazione di bolle per trasporto merci inesistenti nonché creazione di punti vendita - ad indurre l'AIMA ad erogare contributi non dovuti per L.9.054.331.727, che riusciva a riscuotere.
Con il medesimo sistema tutti gli imputati avevano commesso varie truffe ai danni dell'AIMA, ricevendo contributi non dovuti per l'ammontare già indicato, e tentato di commettere altre senza conseguire l'ingiusto profitto per fatti indipendenti della loro volontà.
Tutti i ricorrenti, ad accezione del OR, allegavano la mancata notifica, del decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale. I due ND e la ON deducevano ancora mancanza di motivazione per erronea valutazione delle prove.
Il OR lamentava manifesta illogicità di motivazione nonché violazione art.164 u.p. c.p. in relazione al diniego della sospensione condizionale.
Il ER allegava ancora i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art.419 comma 1 c.p.p. per mancato avviso della data di fissazione dell'udienza preliminare, eccezione, comportante nullità assoluta ed insanabile, indipendentemente dal termine in cui è stata dedotta.
2) Manifesta illogicità di motivazione in ordine alla condanna per il delitto associativo, a fronte dell'assoluzione dal reato di fatturazione per operazioni inesistenti. In subordine violazione degli artt. 521 e 522 n.2 c.p.p. per mancanza di correlazione tra imputazione e condanna.
Tutti chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover rigettare i ricorsi perché infondati e, sotto certi profili, inammissibili.
Per quanto attiene ai ricorsi dei due ME e della ON, sul primo motivo - già enunciato nell'atto d'appello - l'impugnata sentenza fa rilevare la ritualità della notifica del decreto di citazione "a mani proprie" in data 04.05.1995.
La reiterazione della doglianza, senza alcun riferimento alla motivazione fornita dalla corte di merito, la rende inammissibile per mancanza di specificità.
Quanto al secondo motivo, i giudici di merito - con motivazioni che si integrano vicendevolmente - hanno ritenuto, sulla base di processi verbali di constatazione, l'inesistenza delle forniture alla NC a causa dell'inadeguatezza delle strutture commerciali e delle evidenze contabili.
Dinanzi ad una struttura argomentativa solidamente ancorata ai risultati si specifici accertamenti, i ricorrenti si limitano a formulare vaghe censure che attengono - del resto - alla valutazione della prova.
I ricorsi vanno rigettati globalmente.
Il primo motivo di ricorso del OR è inammissibile perché si limita a contrapporre alla valutazione probatoria operata dalla corte la propria tesi difensiva sulla veridicità delle operazioni commerciali. Si tratta di censure di merito non consente in questa sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, l'art. 164 comma 4 c.p. prevede la facoltà del giudice di concedere una seconda volta il beneficio della sospensione quando il cumulo tra pena da infliggere e pena già irrogata non superi il limite biennale fissato dall'art. 163 comma 1 c.p. Si tratta, tuttavia, di un potere discrezionale il cui mancato esercizio, qualora congruamente motivato, non può essere sindacato. Il giudizio prognostico in ordine all'astensione della commissione di ulteriori reati rimane, comunque, sempre il fondamento dell'esercizio di quella facoltà.
Pertanto, qualora il giudice abbia tratto dalla "biografia giudiziaria" del condannato argomento per un negativo giudizio prognostico, la norma censurata risulta correttamente applicata. In conclusione anche il gravame proposto dal OR deve essere rigettato.
Passando al ricorso di ER GI, il primo motivo investe la ritenuta violazione dell'art.419 comma 1 c.p.p. che prevede la notifica all'imputato dell'avviso della data fissata per l'udienza preliminare assieme alla richiesta di rinvio formulata dal P.M. La corte ha ritenuto che la nullità derivante da tale violazione non sia assoluta.
Per sostenere questa tesi ha, tuttavia, citato un giurisprudenziale attinente alla posizione della offesa, al cui diritto di difesa ugualmente la norma è rivolta.
Quando l'omissione dell'avviso ex 419 comma 1 c.p.p. riguarda l'imputato, questa corte ha ritenuto la sussistenza della nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. siccome attinente alla "vocatio in judicium" operata dal P.M. ed implicante l'inizio dell'azione penale con l'acquisizione da parte dell'indagato del ruolo di imputato (vedi Cass. Sez. 1, 23.07.1993 n. 2431, Selvaggio;
Cass. Sez. 3, 23.07.1994 n. 8321, Mesiano). Ritiene questa corte che l'impugnata sentenza abbia colto nel segno nel ritenere l'insussistenza della nullità assoluta, pur nell'erroneità del riferimento giurisprudenziale. Invero, la posizione assunta dalla succinta giurisprudenza non è condivisibile da parte di questa corte.
Pur non potendosi porre in dubbio che l'avvio ex art. 419 comma 1 c.p.p. ha la funzione di porre l'imputato in condizione di conoscere la richiesta del P.M. implicante esercizio dell'azione penale, occorre accertare, comunque, quale tipo di nullità l'omissione dell'avviso composti sulla base degli artt. 178 e 179 c.p.p. Poiché attiene in ogni caso, all'intervento dell'imputato all'udienza preliminare, rimaniamo nell'area delle nullità di ordine generale(art. 178 lett. c, c.p.p.). È da escludersi, invece, la configurabilità di nullità assoluta, siccome derivante dall'emessa citazione dell'imputato (art. 179 comma 1 seconda parte prima ipotesi c.p.p.).
Indipendentemente dai vari atti con i quali può essere iniziata l'azione penale (art. 405 c.p.p.), l'udienza preliminare non è sempre necessaria mentre la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), nella quale viene individuata la "citazione" a giudizio, comporta in ogni caso l'instaurazione - con il nuovo codice di rito - dell'udienza preliminare ha creato un "filtro" in funzione del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza dell'atto che segna il passaggio processuale della presentazione dell'imputato dinanzi al giudice del dibattimento. Di conseguenza si giustifica la diversità nel regime delle nullità previste dall'art. 419 comma 7 c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento.
Tanto premesso, per ritornare all'art. 179 c.p.p., quando la norma parla " dell'omessa citazione dell'imputato" ( con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di "intervento dell'imputato" ex art. 178 lett. c, c.p.p.) non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'"avviso" per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un "intervento" dell'imputato non è una "citazione", termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il "giudizio".
La nullità di ordine generale che non sia assoluta rientra nel regime dell'art. 180 c.p.p., con la conseguenza che non può essere rilevata ne dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
La deduzione nell'atto d'appello è, pertanto, tardiva. Con il successivo motivo di ricorso il ER fa rilevare che l'unica attività concretamente contestata è quella relativa alla frode fiscale(ultimo capo d'imputazione) consumata negli anni 1992 - 1993, in relazione alla quale era stato assolto già in primo grado. Una tale circostanza si potrebbe in contrasto logico con l'imputazione di associazione a delinquere il cui concreto contenuto non sarebbe dato cogliere.
Già l'impugnata sentenza ha risposto all'analoga censura, prospettata nei motivi d'appello, facendo rilevare la diversa estensione quantitativa e qualitativa tra le distinte imputazioni, sufficiente ad escludere la loro incompatibilità.
In definitiva il reato finanziario rimane circoscritto ad un certo numero di fatture nell'ambito di una specifica posizione del ricorrente quale rappresentante di una singola società, laddove i giudici di merito hanno posto in evidenza la più vasta portata del delitto associativo nel quale il ricorrente è rimasto coinvolto. Per altro la struttura argomentativa, apprestata a sostegno della dichiarazione di responsabilità del ER, resiste allo scrutinio di legittimità siccome fondata su elementi di prova la cui valutazione non può costituire oggetto di censura in questa sede. Anche la presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. involge verifiche di ordine strettamente fattuale che devono rimanere estraneamente al sindacato di questa corte.
Per concludere anche il ricorso del ER deve subire la sorte del rigetto.
Consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998