Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 9389
CASS
Sentenza 2 giugno 1998

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Massime1

In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 cod. proc. pen. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di "filtro" del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma cod. proc. pen. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma cod. proc. pen.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 cod. proc. pen. quando la norma parla "dell'omessa citazione dell'imputato" (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di "intervento dell'imputato" ex art. 178 lettera c), cod. proc. pen.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'"avviso" per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un "intervento" dell'imputato, non è una "citazione", termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il "giudizio".

Commentario1

  • 1Art. 419 c.p.p. Atti introduttivi
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1998, n. 9389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9389
Data del deposito : 2 giugno 1998

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