Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 36351
CASS
Sentenza 19 maggio 2015

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Massime1

Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato, come fonte di prova per la ricostruzione del fatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che, nel prevedere l'utilizzabilità di tali dichiarazioni ai soli fini dell'accertamento peritale, l'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. pone un divieto di utilizzabilità per qualsiasi altro fine diverso da quello consentito).

Commentari2

  • 1Inutilizzabili anche nell'abbreviato le dichiarazioni del minore al c.t. in sede di accertamento personologicoAccesso limitato
    Alessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2015

  • 2Inutilizzabili processualmente, anche nel rito abbreviato, i racconti che il minore abusato rende al medico-consulente
    Lucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 11 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 36351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36351
Data del deposito : 19 maggio 2015

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