Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3328
CASS
Sentenza 5 febbraio 1998

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Massime1

In tema di reati fallimentari, se all'amministratore di diritto (c.d. "testa di legno") sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell'amministratore di fatto che egli, in virtù della carica, aveva l'obbligo giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto anche semplicemente generica consapevolezza, sicché non è necessario per integrare l'elemento psicologico della bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta.

Commentari2

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  • 2Bancarotta fraudolenta: quando è responsabile anche l'amministratore di fattoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3328
Data del deposito : 5 febbraio 1998

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