Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, se all'amministratore di diritto (c.d. "testa di legno") sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell'amministratore di fatto che egli, in virtù della carica, aveva l'obbligo giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto anche semplicemente generica consapevolezza, sicché non è necessario per integrare l'elemento psicologico della bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1998, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 5.2.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Foscarini " N. 218
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 23944/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) CI ET nato Roma il 9-9-1932 2) Di IO NN AR nata Roma il 3-9-1937
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12-2-1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore e avv. Antonio Iannacci.
CI ET e Di IO NN AR vennero tratti a giudizio (unitamente a Izzi Paolo, in relazione al quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile) per rispondere di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quali amministratori della SIMEL s.r.l. dichiarata fallita in data 25-11-92. Con sentenza in data 29-4-94 il Tribunale di Roma assolveva entrambi gli imputati per non avere commesso il fatto sul rilievo che gli stessi erano semplici "teste di legno" che per poche centinaia di migliaia di lire avevano formalmente assunto la carica di amministratore.
Peraltro su impugnazione del P.M. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12-2-97, dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, con attenuanti generiche e quella di cui all'art.114 C.P., prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti, li condannava ciascuno alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, benefici.
Secondo la Corte era irrilevante che gli imputati fossero stati soltanto delle figure fittizie che avevano il solo compito di eseguire le disposizioni loro impartite dall'Izzi, amministratore di fatto della società; ed infatti l'amministratore di una società che sia stata investita ufficialmente di tale carica ha l'obbligo di impedire che l'eventuale amministratore di fatto commetta atti che integrano gli estremi dei reati di bancarotta fraudolenta in tutte le sue forme o comunque altri reati;
qualora ciò non faccia risponde a titolo di concorso con l'amministratore di fatto dei reati da quest'ultimo commessi.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano manifesta illogicità della motivazione che da un lato aveva considerato CI e la Di IO figure fittizie dall'altro aveva ravvisato quel: "fumus delicti" che, ne giustificava la condanna;
corretta appariva invece la decisione di primo grado che aveva ritenuto la mancanza di prova sicura della reale partecipazione degli imputati ad atti distrattivi.
Il ricorso deve essere accolto peraltro nei termini che seguono. Non vi è dubbio che l'amministratore di diritto ancorché "testa di legno" può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi con attività di concorso con l'amministratore di fatto, attività di concorso che può essere attuata anche con omissioni;
ciò in base all'art. 40 cpv. C.P. per il quale "non impedire, un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" e desumendosi "l'obbligo giuridico di impedire l'evento" - che per costante giurisprudenza può scaturire da qualsiasi ramo del diritto - dall'art. 2392 C.C., riguardante obblighi e responsabilità degli amministratori;
con la conseguenza che "risponde del reato di concorso in bancarotta fraudolenta a norma dell'art. 40 cpv. C.P. l'amministratore di una società che, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi per impedire atti pregiudizievoli per soci, creditori e terzi, obbligo di ordine generale desumibile dall'art. 2392 C.P., abbia consentito ad altri amministratori di commettere fatti di bancarotta" (Cass. Sez. V 26-6- 90, Bordoni e altri, in Cass. Pen. 1991 pagg. 828 sgg.). Ciò peraltro esaurisce soltanto l'elemento oggettivo del reato essendo evidente che il richiamo agli artt. 40 cpv. C.P. e 2392 C.C. riguarda soltanto il rapporto di causalità tra l'omissione dell'amministratore di diritto e i fatti di bancarotta dell'amministratore di fatto.
Resta il problema dell'elemento soggettivo del reato in relazione al quale la Corte, richiamando sua recente giurisprudenza (oltre la menzionata Sez. V 26-6-90 Bondoni, le più recenti Sez. V 20-10-94, De Focatiis in Cass. Pen. 1996 pagg. 1976 sgg. e Sez. V 26- 11-97, Gusmeroli) ritiene che ad integrare il dolo dell'amministratore di diritto sia sufficiente la generica consapevolezza da parte sua che l'amministratore effettivo distrae, occulta etc. (senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione, occultamente etc., che possono essere numerosi e svolgersi in un ampio arco di tempo);
generica consapevolezza che peraltro non può presumersi sul semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore e di avere "firmato delle carte" come risulta abbiano fatto il CI e la Di IO.
Sull'elemento soggettivo del reato l'impugnata sentenza non ha alcun modo motivato pertanto deve disporsi l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1998