Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l'amministratore di diritto, anche se sia stato una mera "testa di legno". Invero l'art. 2392 cod.civ. impone all'amministratore precisi obblighi di vigilanza; a ciò consegue che, per integrare il dolo dell'amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta per operazioni dolose: obbligo di motivazione rafforzata in appello e limiti al concorso con la bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. n. 533/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di ricorso per cassazione, l'“error in procedendo” per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, co. 1, lett. d, c.p.p.) è configurabile solo quando la prova richiesta, confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, risulti effettivamente decisiva, cioè tale che, se assunta, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa; la decisività va verificata in rapporto alla capacità della prova di inficiare le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. In materia di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde in concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10465 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Udienza pubblica
Dott. G. Ietti Presidente del 30/6/1999
1. Dott. P. F. Marini Consigliere SENTENZA
2. " S. Occhionero " N. 1433
3. " P. Bruno " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 5530/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO CO n. Campobello di Mazara il 18.6.60
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 4.12.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del cons. Dott. Ciampoli che ha concluso per rigetto del ricorso.
In fatto ed in diritto
Considerato:
che la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Livorno sez. dist. Cecina del 23.3.96, dichiarava LO CO responsabile del reato di contraffazione di passaporto (capo a): artt. 482 in relazione all'art. 477 c.p.) e di quello di false dichiarazioni delle proprie generalità destinate ad essere trasfuse in un atto pubblico (capo b): art. 495 c.p.) e per l'effetto, unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione;
che con il primo motivo di ricorso il LO censura l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui al capo a) per non avere questa riconosciuto la grossolanità della contraffazione e, quindi, la sua inidoneità e produrre il danno ed il pericolo alla fede pubblica;
che tale motivo, oltre ad investire il merito della decisione, si appalesa comunque manifestamente infondato per gli aspetti che concernono le censure della motivazione, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sul punto relativo alla insussistenza della grossolanità del falso in base alla considerazione che la mancata apposizione del timbro a secco rende riconoscibile la falsificazione solo al personale di polizia esperto in materia ma non anche al comune cittadino;
che il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile;
che con il secondo motivo di ricorso il LO deduce il vizio di violazione di legge da parte della impugnata sentenza in ordine al reato di cui al capo b) poiché alla fattispecie criminosa non doveva applicarsi l'ipotesi di reato di cui all'art. 495 c.p. bensì quella di cui all'art. 496 c.p.;
che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, il reato di cui all'art. 495 c.p. si perfeziona nel momento in cui vengono declinate le false generalità a prescindere dal fatto che queste vengano o meno riprodotte in un atto pubblico;
che la Corte territoriale ha fornito una motivazione di fatto, non sindacabile in questa sede, in virtù della quale ha ritenuto che nella fattispecie concreta, in cui l'imputato era stato fermato ed aveva esibito un passaporto falso continuando ad insistere nel dichiarare le false generalità in esso contenute anche durante tutto il periodo in cui venivano effettuate ricerche per individuare le esatte generalità del medesimo, le dichiarazioni rese erano suscettibili di essere trasfuse in un verbale contenente la notitia criminis da trasmettere all'autorità giudiziaria;
che pertanto il motivo si appalesa infondato;
che, quindi, il ricorso va, in conclusione, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999