Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10465
CASS
Sentenza 24 giugno 1999

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l'amministratore di diritto, anche se sia stato una mera "testa di legno". Invero l'art. 2392 cod.civ. impone all'amministratore precisi obblighi di vigilanza; a ciò consegue che, per integrare il dolo dell'amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta.

Commentario1

  • 1Bancarotta per operazioni dolose: obbligo di motivazione rafforzata in appello e limiti al concorso con la bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. n. 533/16)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10465
Data del deposito : 24 giugno 1999

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