Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1999, n. 564
CASS
Sentenza 17 febbraio 1999

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L'art. 7 della l. 16 gennaio 1989, n. 1 ha istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello un organo specializzato della giurisdizione ordinaria con competenza a svolgere attività di indagine e con il potere decisionale riguardo all'archiviazione relativamente ai reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri. Peraltro, allo stesso organo sono attribuiti anche poteri decisori in ordine al rinvio a giudizio all'esito della udienza preliminare, come si deduce dalla legge anzidetta il cui art. 9, comma quarto, prevede che il collegio per i reati ministeriali, dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere deve "continuare" il procedimento secondo le norme ordinarie, assumendo, cioè, le funzioni di giudice dell'udienza preliminare. In tale attività non è ravvisabile alcuna incompatibilità del collegio per i reati ministeriali, ex art. 34 cod. proc. pen., per l'attività svolta in precedenza, sia perché, nella materia, le incompatibilità sono regolate dall'art. 11 della legge che non la prevede per l'ipotesi di che trattasi, sia perché, comunque, una tale situazione potrebbe solo ricorrere per il giudice che decide sul merito e non per il giudice dell'udienza preliminare che decide sull'istanza di rinvio a giudizio del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1999, n. 564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 564
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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