Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21300
CASS
Sentenza 13 luglio 2016

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Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna).

Commentario1

  • 1Per il GdP di Roma nulla la costituzione della parte che ha notificato via pec l’atto introduttivoAccesso limitato
    Maurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21300
Data del deposito : 13 luglio 2016

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