Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna).
Commentario • 1
- 1. Per il GdP di Roma nulla la costituzione della parte che ha notificato via pec l’atto introduttivoAccesso limitatoMaurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21300 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
21300-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 13/07/2016 Sentenza n. 2457/2016 Registro generale n. 42824/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOPALCO GIACOMO, n. il 08/08/1968; avverso l'ordinanza n. 160/2015 TRIBUNALE di BRINDISI, del 20/05/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
K golo, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ли lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedran- 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/06/2015 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena con- cesso a PA OM in riferimento alle sentenze del Pretore di Francavilla Fon- tana del 23/04/1993, irrevocabile il 10/05/1993 (condanna a mesi otto di reclusio- ne), e della Corte di appello di Lecce del 28/09/2005, irrevocabile il 13/11/2005 (condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, per reati commessi il 25/10/1993). Il Tribunale rilevava che il beneficio della sospensione condizionale della pena doveva essere revocato di diritto ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen... Nel caso in esame, infatti, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, il PA commetteva altro delitto per cui era condannato a pena detentiva (seconda sentenza di condanna); inoltre, nel quinquennio successivo alla sentenza del 28/09/2005, commetteva altro delitto per cui era condannato a pena pecuniaria. Inoltre, il giudice dell'esecuzione segnalava che il PA era stato successiva- mente condannato con sentenza del 13/06/2008 alla pena di euro millecinquecento di multa per reato commesso il 14/05/2007 e con sentenza del Tribunale di Brescia del 17/04/2009 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattro- cento di multa per reati commessi dal 07/06/2007 al 21/06/2007. 2. Il PA, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di impugnazione qui di seguito riportati.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164, ultimo comma, e 168 cod. pen. con particolare riferimento alla revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza del Pretore di Francavilla Fontana del 23/04/1993. La revoca della sospensione condizionale non poteva essere disposta se la prima tra le predette condanne non fosse stata anch'essa soggetta a revoca per effetto di una terza condanna per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giu- dicato della precedente.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 164, 648, 649 e 650 cod. pen.. L'illegittimità della concessione della sospensione della pena (per effetto della commissione del reato nel quinquennio dal beneficio di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 28/09/2005) era già nota all'autorità giudiziaria in data 17/04/2009, allorquando il Tribunale di Brescia aveva condannato il ricorrente, a- vendo potuto verificare le doglianze sollevate da parte della Procura di Brindisi. 3 Ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione poteva revocare la sospensione della pena, se rilevava l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168, comma terzo, cod. pen.. L'art. 164, comma quarto, cod. pen. tra l'altro, limitava la possibilità di concedere la sospensione condizionale a due volte e prevedeva la possibilità di revocarla, se concessa in una terza circostanza. Il superamento dei limiti di legge non era qualificabile come un accadimento ex post, derivato dall'accertamento di ulteriori reati e quindi atto a essere rimosso - mediante un adeguamento "esterno" al giudicato, perché fondato su elemento so- pravvenuto - bensì come vizio ab origine del contenuto della sentenza. L'illegittimità della concessione della sospensione condizionale della pena doveva essere denunciata attraverso l'ordinario strumento dell'impugnazione; in mancanza, doveva ritenersi formato il giudicato, per cui il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la revoca ex art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente.
2.1. Nella fattispecie, in base alla sequenza cronologica delle condanne, si è ve- rificata la seguente situazione: dopo la concessione della sospensione condizionale in relazione a due sentenze di condanna, è intervenuta una terza condanna, entro i cinque anni dalla seconda condanna, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna. Il ricorrente si duole della revoca della sospensione condizionale disposta anche in relazione alla prima condanna.
2.2. Secondo la giurisprudenza prevalente, a cui si ritiene di aderire, il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in- tanto vale, in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa sog- getta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta i- potesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due con- danne entrambe a pena sospesa (Sez. 1, 26/11/2015 n. 17126, dep. 2016, Amato, non massimata;
Sez. 1, 06/03/2012 n. 34934, Lettiero, Rv. 253438, Sez. 1, 21/03/2007 n. 14018, Campanaro, Rv. 236379). ли 2.3. Non è condivisibile l'orientamento minoritario che, pur affermando il prin- cipio sopra esposto, successivamente in motivazione implicitamente lo smentisce, sostenendo che esso debba essere integrato nel senso che il fatto oggetto della 4 condanna successiva (cioè, della terza condanna), che ha provocato la revoca della sospensione concessa con le due condanne precedenti, debba essere commesso, per determinare la revoca anche della prima delle predette due condanne, nel quin- quennio dal passaggio in giudicato di quest'ultima (Sez. 1, 13/05/2014 n. 44985, Vadalà, Rv. 261127; Sez. 1, 10/11/2000, dep. 2001, n. 3416, Lo Faro, Rv. 218445).
2.4. In definitiva, può rilevarsi che si può continuare a fruire del beneficio della sospensione condizionale concesso in relazione alla prima condanna, finché si può godere di analogo beneficio in relazione alla seconda condanna. In conseguenza del venir meno del beneficio per la revoca della seconda condanna a pena sospesa, viene ad essere caducata la condizione per ottenere il mantenimento del beneficio fruito fino ad allora in riferimento alla prima condanna. Si realizza, cioè, revoca "a ritroso" delle sospensioni condizionali fruite prece- dentemente fino alla prima, con conseguente "effetto a cascata". A differenza di quanto affermato dal ricorrente, non si pone un problema di limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione, derivanti dal passaggio in giudicato delle sen- tenze di condanna: solo successivamente ai giudizi di cognizione si è determinato e si è conosciuto l'elemento di novità, che ha dato luogo alla revoca della sospensione condizionale. L'interpretazione prescelta è maggiormente aderente alla funzione general- preventiva dell'istituto della revoca della sospensione condizionale della pena, che così continua ad indurre il consociato che abbia violato la legge penale a non reite- rare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del re- ato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 luglio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Massimo Vecchio Aldo Esposito Stant o Vecelio Aldo Enh DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 MAG 2017 IL CANCELLIERE