Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie un biologo, in servizio presso il laboratorio di un ospedale, aveva strappato la richiesta - inoltrata da un medico - di esami di laboratorio per una paziente; la S.C. ha, sul punto, ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di falso per soppressione).
Commentario • 1
- 1. Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti verihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (richiesto, invece, quando si tratti di scritture private); è invece sufficiente, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 18842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18842 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/03/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 861
Dott. CAPUTO LO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 45244/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID AN N. IL 18/09/1948;
avverso la sentenza n. 2395/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 06/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Salzano Francesco, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile A.S.U.R. di Fano, avv. Cecchini Francesca, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
il difensore dell'imputato, avv. Ennio Tomassoni Compagnucci Spagnoli, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 24 marzo 2011, confermata dalla Corte d'appello di Ancona il 6 aprile 2012, il Tribunale di Pesaro condannava AV LO alla pena di giustizia per i delitti di omissioni in atti d'ufficio (capo A), danneggiamento aggravato (capo B) e falso in atto pubblico per soppressione (capo C), per aver rifiutato di compiere un'analisi del sangue, atto al quale era tenuto in qualità di biologo in servizio notturno presso il laboratorio analisi dell'ospedale civile "Santa Croce" di Fano, gettando altresì nel cestino dei rifiuti tre provette contenenti prelievi ematici della paziente NC PI e strappando la richiesta degli esami di laboratorio della paziente, ricoverata presso l'unità ospedaliera di ortopedia dell'ospedale sopra richiamato.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Ennio Tomassoni Compagnucci Spagnoli, affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ricostruzione dei fatti avvenuti la notte tra il 14 e il 15 aprile 2006, con conseguente pregiudizio per una corretta valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di omissione in atti d'ufficio. La tesi difensiva, sostenuta fin dall'inizio dall'imputato, è stata quella di aver omesso l'atto dovuto, nella convinzione di trovarsi di fronte ad una duplicazione di richiesta dell'esame, il cui risultato era stato poco prima comunicato al reparto di ortopedia. La Corte d'appello afferma che l'esame omesso riguardava la seconda richiesta di quella sera, laddove invece l'analisi era la terza in ordine cronologico: alla paziente furono eseguiti quattro prelievi di sangue nel giro di poche ore, e con riferimento al secondo prelievo delle ore 20:18 fu richiesta una prima analisi alle 20:53 ed una seconda, telefonicamente dal dott. Memè, riguardante il valore del "D- Dimero", puntualmente riscontrata dall'imputato. L'esame omesso dal dott. AV, riguardante il terzo campione di sangue, non era il secondo, ma addirittura il quarto nell'arco di due ore, avendo egli eseguito due analisi sul secondo campione di sangue. Allorché l'imputato strappò la scheda di richiesta relativa al terzo campione, formulata dal cardiologo dott. Canestrari, erano quindi trascorsi pochi minuti dalla comunicazione del valore del "D-Dimero", che avvenne telefonicamente.
Seguirono una serie di colloqui, nei quali venivano confusi gli esiti riguardanti il secondo ed il terzo campione di sangue;
infine vi fu un quarto prelievo ematico, alle ore 1.30 del 15 aprile, e gli esami furono eseguiti da altro tecnico di laboratorio, senza avvertire l'imputato e senza che gli venissero chieste spiegazioni circa la mancata esecuzione.
In conclusione la Corte territoriale ha confuso i fatti nella loro successione cronologica, così errando nella valutazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di omissione in atti di ufficio.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per l'omessa o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 47 c.p., poiché, per effetto delle condotte negligenti del personale infermieristico e medico, l'imputato è stato indotto in errore circa l'obbligo di procedere a nuova analisi:
in particolare fu fatta una richiesta in forma orale dal medico, ad integrazione della richiesta scritta, riguardante il secondo campione ematico, alla quale seguì una richiesta scritta limitata proprio all'esame richiesto oralmente, tanto da indurre l'imputato a ritenere che quella fosse una semplice formalizzazione della richiesta orale;
pertanto egli ritenne di aver già corrisposto alla richiesta, tanto da indicare telefonicamente, in orario successivo a quella scritta (ore 00.45 del 15 aprile), che gli esami si trovavano nella cassettina esterna del laboratorio e potevano essere ritirati. Per giunta in base ad un regolamento interno, in caso di ritardo nella consegna degli esami, il personale infermieristico si sarebbe dovuto attivare entro un'ora e mezza, cosa che quella notte non avvenne, così confermando la supposizione dell'imputato di aver già eseguito l'analisi richiesta.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 328 c.p., norma che richiede l'urgenza della prestazione richiesta, non essendo sufficiente una ragione di sanità a configurare l'obbligo di adempiere ai doveri di ufficio. Il Dott. AV si trovava in una zona distante dal reparto ove era ricoverata la paziente, per cui non era in condizioni di conoscere le ragioni di urgenza dell'esame richiesto, ne' fu reso edotto della circostanza dai medici o dagli infermieri;
in ogni caso la paziente non è mai stata in pericolo di vita, ne' si è seriamente sospettato il rischio di insorgenza di un'embolia polmonare, poiché i medici attribuirono i valori sballati del "D-Dimero" ad un errore tecnico. L'assenza di urgenza è confermata dal fatto che, prima di procedere all'analisi, i medici fecero eseguire un quarto prelievo di sangue, pur potendo utilizzare il sangue del terzo prelievo, il quale, anche se buttato nel cestino, era ancora custodito nelle provette sigillate e dunque era perfettamente utilizzabile.
2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 328 c.p., poiché l'imputato non ha mai rifiutato espressamente di compiere gli esami richiesti, ne' fu mai sollecitato;
a giudizio del ricorrente deve considerarsi rifiuto indebito solo l'espresso o tacito diniego a seguito di una sollecitazione da parte degli infermieri o del medico, così come previsto dal regolamento interno.
2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 635 c.p., poiché non può parlarsi di danneggiamento in relazione alla condotta dell'imputato: le tre provette, di modestissimo valore economico, furono trovate integre e chiuse con il tappo, sia pure all'interno di un cestino, per cui deve escludersi una condotta di distruzione, dispersione o deterioramento.
2.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 490 c.p., per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di falso per soppressione, poiché la scheda fu strappata a distanza di ore e non certamente con l'intenzione di annullarne eventuali effetti probatori, tanto che fu gettata nel cestino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare emerge chiaramente il vizio motivazionale denunciato con i primi due motivi, in relazione al reato di rifiuto di atti d'ufficio.
La sentenza riporta infatti testualmente ampi brani dell'atto dell'appello, trascritto quasi integralmente nelle pagine da 3 a 13, ma poi si limita a smentire in maniera apodittica le articolate deduzioni difensive ("la dinamica degli eventi deve ritenersi essersi svolta in modo tale da non poter accreditare la ricostruzione del fatto operata dall'imputato a sua difesa..."), senza di fatto prenderle in esame e ritenendo in modo assertivo che il biologo avesse deliberatamente sovrapposto il proprio giudizio a quello dei medici in ordine alla necessità degli esami ed alla loro urgenza. Nessuna indagine svolge la sentenza in ordine all'elemento soggettivo del reato di rifiuto di atti d'ufficio, pur dando atto che "possa essere dato un qualche rilievo alla noncuranza/negligenza degli altri dipendenti ASUR in servizio quella notte presso il nosocomio fanese", rilievo che non viene in alcun modo precisato. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti parimenti il reato contestato sub A, devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio, in relazione al reato di rifiuto di atti d'ufficio, per nuovo esame.
2. Quanto al reato di danneggiamento, contestato al capo B ed oggetto del quinto motivo di ricorso, devono condividersi le censure proposte dal ricorrente. La sentenza impugnata si limita a ritenere evidente la violazione dell'art. 635 c.p., attesa la natura di bene mobile di appartenenza della P.A. (ancorché di modesto valore economico) delle cose disperse, ignorando di fatto il terzo motivo di appello, pure riportato a pagina 10 della sentenza, con il quale si escludeva la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo, considerata l'integrità delle provette ed il loro modestissimo valore economico, sia sotto il profilo soggettivo, osservato che le cose sono state ritrovate facilmente nel cestino dei rifiuti, a riprova di un gesto poste in essere con naturalezza e non certo con volontà di danneggiamento.
2.1 In proposito va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato (Sez. 2^, n. 4481 del 02/12/2011 - dep. 02/02/2012, Scala, Rv. 251805, Sez. 2^, n. 36302 del 27/06/2003, Cafaro, Rv. 226700). L'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di danneggiamento nel caso di specie comporta, in relazione al capo B, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
3. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il delitto di falso per soppressione, è infondato.
La condotta dell'imputato, sotto il profilo oggettivo materiale, non è contestata, tanto che il ricorrente riconosce di aver strappato la scheda ottica contenente la richiesta dell'esame, ma esclude l'intenzione di annullarne eventuali effetti probatori, riconducendo la propria condotta ad una leggerezza. Orbene secondo una risalente, ma mai contrastata giurisprudenza di questa sezione, il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico (Sez. 5^, n. 2658 del 27/01/1993, Panu, Rv. 194335).
3.1 Il riferimento del ricorrente alla leggerezza rievoca altro principio giurisprudenziale, espresso in tema di falso per soppressione, secondo il quale escludono la sussistenza del dolo la leggerezza dell'agente, l'incompleta conoscenza e/o l'errata interpretazione di disposizioni normative o la negligente applicazione di una prassi amministrativa;
sicché è stato ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 490, contestato ad un comandante della Polizia Municipale, che aveva, sulla scorta di prassi risalente al previgente codice della strada, soppresso esemplari di verbali di accertamento relativi ad infrazioni del codice della strada, i quali, nel caso di mancata consegna al trasgressore e di non sopravvenuta conciliazione entro un dato termine, venivano eliminati e sostituiti con altro da notificare, per la prosecuzione dell'iter, e ciò anche successivamente alla diramazione di una circolare del Ministero dell'interno, che vietava l'eliminazione dei verbali di accertamento, intervenuta due anni prima del fatto contestato all'imputato (Sez. 5^, n. 49028 del 19/11/2004, Mangione, Rv. 231285). Il caso di specie è completamente diverso, poiché l'imputato non invoca alcuna errata interpretazione di disposizioni normative o negligente applicazione di prassi amministrativa.
3.2 Nè può fondatamente sostenersi l'inconsapevolezza di distruggere la funzione di rappresentazione dell'atto, posta a base dell'altro precedente invocato nel ricorso (Sez. 5^, n. 31742 del 22/06/2004, Sicari, Rv. 229334): in quel caso, assai singolare, l'imputata, risentitasi per ostacoli burocratici dell'ultimo momento, rappresentate dall'addetto alla pratica di rinnovo del passaporto ed avvertiti come pretestuosi, intese "reagire" in modo plateale, recuperando immediatamente il documento per renderlo poi inservibile. Ciò perché in quel caso la Corte ha riconosciuto l'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento, una volta rientratane in possesso, negandogli, conseguentemente, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria propria, condizionata al rinnovo di validità non ancora perfezionato, cui l'imputata aveva sostanzialmente rinunciato. In questo caso, invece, non può certo riconoscersi quella convinzione - sia pure erronea - di poter disporre di un atto che si crede proprio, poiché l'atto soppresso è la richiesta di esami proveniente dai medici del reparto di Ortopedia dell'Ospedale.
4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con riferimento al reato di danneggiamento perché il fatto non sussiste;
va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, con riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio, per nuovo esame delle deduzioni proposte con l'atto di appello e, all'esito, per la rideterminazione della pena, quanto meno con riferimento al capo C (falso per soppressione); il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento al reato di danneggiamento perché il fatto non sussiste e con rinvio alla Corte d'appello di Perugia con riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio nonché per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014