Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 18842
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

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Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie un biologo, in servizio presso il laboratorio di un ospedale, aveva strappato la richiesta - inoltrata da un medico - di esami di laboratorio per una paziente; la S.C. ha, sul punto, ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di falso per soppressione).

Commentario1

  • 1Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
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    Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (richiesto, invece, quando si tratti di scritture private); è invece sufficiente, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 18842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18842
Data del deposito : 26 marzo 2014

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