Sentenza 6 marzo 2012
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Una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva.
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento per vizio del contraddittorio emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15543 del 02/10/2018, dep. 2019), aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile con cui all'imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. In …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale e giudice dell'esecuzione (Cass. 23746/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 agosto 2020
Revoca della sospensione condizionale: una volta acclarata una causa di revoca, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo - lo stesso giudice - per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, e art. 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2012, n. 34934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34934 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
34934/1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA, 7072012 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - N. 12996/2011- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO ANTONELLA PATRIZIA MAZZ Dott. - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: 1) ER NI N. IL 11/08/1980 * C/ avverso l'ordinanza n. 2960/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 01/03/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO lette/semite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci CAIAZZO;
de ha chiesto l'armathamento reuse zinvio dell'ontinanza impugnate e di inspire ble vore delle sospensione conditionale dellafund concema com centenza 18.5.2001 del Tutimale Militare di Le Spezie. : Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 1.3.2011 il GIP del Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale concessa a ER NI con sentenza del Tribunale Militare di La Spezia del 18.5.2001, irrevocabile dal 13.10.2001. giudice dell'esecuzione motivava il rigetto rilevando che la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 28.1.2005 - per reati commessi in data 27.1.2005 era a sua volta stata condizionalmente sospesa e il cumulo tra le suddette condanne non superava i due anni. Riteneva, inoltre, che la intervenuta revoca della condizionale concessa con la sentenza 28.1.2005 non comportasse la revoca del primo beneficio. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Napoli denunciando erronea applicazione della legge penale e osservando che l'art. 168 c.p. il quale prevede i casi di revoca della sospensione condizionale fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p., sul presupposto che entrambe le condanne siano a pena sospesa, presupposto che quindi viene meno se il predetto beneficio viene revocato alla seconda condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa (V. Sez. 1 sent. n. 14018 del 21.3.2007, Rv. 236379). Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Questa Corte provvede direttamente alla revoca della sospensione condizionale concessa dal Tribunale Militare di La Spezia con sentenza in data 18.5.2001, ricorrendo pacificamente tutti i presupposti per la revoca del suddetto beneficio.
P.Q.M.
e 1 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a TI NT con sentenza del Tribunale Militare di La Spezia del 18.5.2001, irrevocabile il 13.10.2001. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma in data 6 marzo 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Severo Chieffi Luigi Pietro Caiazzo 1 Chiefle HEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 SET. 2012 IL CANCELLIERE Faiella 2