Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 1
Una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché opera il disposto dell'art. 168, comma 1, cod. pen., che fa salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice. (Principio enunciato con riferimento a problema di revoca della sospensione condizionale insorto in sede esecutiva).
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- 1. Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento per vizio del contraddittorio emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15543 del 02/10/2018, dep. 2019), aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile con cui all'imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. In …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale e giudice dell'esecuzione (Cass. 23746/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 agosto 2020
Revoca della sospensione condizionale: una volta acclarata una causa di revoca, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo - lo stesso giudice - per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, e art. 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2000, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 10/11/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.6421/2000
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.018336/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AR FI N. IL 30/04/1963
avverso ORDINANZA del 25/01/2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale in relazione alla sentenza 6-2-80 Trib. Min. Catania. Rigetto nel resto. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 25/1/2000 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, tra l'altro, i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Lo FA FI con le sentenze della Corte di Appello di Catania (sezione minori) del 23/6/1983 (irrevocabile il 10/3/1984) e del Tribunale per i Minorenni di Catania del 6/2/1980 (irrevocabile l'8/3/1980), in quanto lo stesso era stato successivamente condannato con sentenza 12/6/1992 della Corte di Appello di Messina per reato di rapina commesso nel mese di agosto 1985.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 168 c.p., deducendo da un lato che la sentenza della Corte di Appello di Messina non poteva costituire titolo per la revoca dei benefici, in quanto la stessa era intervenuta dopo cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze, con le quali erano stati concessi i benefici, e rilevando dall'altro che, comunque, ai sensi dell'art.164 ultimo comma c.p., la sentenza della Corte di Appello di Catania
non poteva costituire titolo ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania.
Infondato deve ritenersi il primo motivo. Infatti risulta dagli atti che la sentenza della Corte di Appello di Catania è irrevocabile dal 10/3/1984, mentre il delitto di rapina di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina è stato commesso il 7/8/1985. Ne consegue che correttamente il giudice di merito, ai sensi dell'art. 168 c.p., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte di Appello di Catania, in quanto il nuovo delitto, per il quale vi è stata condanna, è stato commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Fondato deve ritenersi, invece, il secondo motivo.
Invero, nel caso di specie, si deve escludere che la sentenza della Corte di Appello di Messina possa costituire titolo per la revoca del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, in quanto il nuovo delitto di rapina è stato commesso oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza (definitiva dall'8/3/1980). Si deve altresì escludere che la sentenza della Corte di Appello di Catania possa costituire titolo per la revoca del suddetto beneficio, ostandovi il disposto dell'art. 164 ultimo comma c.p.. Infatti una condanna condizionalmente sospesa non può dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell'art. 168 co. 1 c.p., che fa salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. (Cass. sez. 6^, n. 2245/1997, proc. Carlini, rv. 209.333). Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 6/2/1980 del Tribunale per i Minorenni di Catania.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 6/2/1980 del Tribunale per i Minorenni di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001