Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORT UPREMA02764 IN NOME DEL POPOLATALI NO CASSAZIONE Oggetto SECONDA CIVILE vensiri. vig: Sulten Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sonyer - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 17055/98 Cron. 5757 ConsigliereDott. Ugo RIGGIO Rep. бег Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.06/10/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere A ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZKINE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MODA PIERA S.r.l. in persona del suo legale rapp.te dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. UC RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA "126 FEB 2001 CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE PANARITI P., difeso dall'avvocato RELLI AMEDEO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente -
contro
NI MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CG073832 VESPASIANO 17/A, difesa dall'avvocato INCANNO' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1593 avverso la sentenza n. 3059/97 del Tribunale di : -1- + FIRENZE, depositata il 04/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Benito PANARITI, per delega dell'avv. Relli A.. depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del I° motivo del ricorso, assorbito il II°. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15 luglio 1993 LI AR - premesso che quale venditrice “al dettaglio" aveva, nel novembre 1990, acquistato dalla produttrice Moda Piera s.r.l. n° 282 maglie “già iscatolate" per il prezzo, intera- mente corrisposto, di £.
4.000.000 maggiorate dall' i.v.a.; che alcuni giorni dopo la consegna della merce, il 30 novembre 1990, allorché le maglie acquistate vennero poste in vendita "al dettaglio", queste risultarono non solo della "misura" diversa da quella indicata ma per di più prive della indicazione, obbligatoria, concernente la loro “composizione merceologica" che ne impediva la vendita "al consumo"; che, pertanto, il 7 dicembre successivo, la merce venne restituita alla società venditrice con la menzione dei "vizi "indicati convenne in giudizio, dinanzi al pretore di Fi- - renze, la Moda Piera s.r.l. perché, pronunziata la risoluzione del contratto di com- pravendita per l' inadempimento di costei, la medesima fosse condannata al risar- cimento dei danni. La società convenuta, costituitasi nel giudizio, eccepì nell'ordine la deca- denza dell'attrice dalla garanzia per vizi redibitori, la prescrizione del diritto, non- ché l'inesistenza dei vizi, tardivamente, denunziati. Con sentenza del 6 luglio 1996 il pretore adito, avendo ritenuto trattarsi nella specie di consegna di “aliud pro alio” nell'ambito della compravendita, sot- tratta pertanto alla disciplina degli artt. 1492 e 1495 c.c.( e, comunque tempestiva la denunzia dei vizi) accolse la domanda e, in particolare, condannò la società convenuta alla restituzione del prezzo di £.4.360.000, oltre agli interessi ed alla ri- valutazione monetaria della somma di £. 4.000.000. 3 Adito con il gravame della società, cui ha resistito la AR, il tribunale di Firenze, con la pronunzia del 4 ottobre 1997, ha, in riforma parziale della sentenza impugnata, ridotto la misura della rivalutazione e degli interessi nei limiti della competenza del pretore. In particolare il tribunale- premesso che non residuava questione sull' esi- stenza dei vizi denunziati avendo, anche nel giudizio di impugnazione, la società appellante solamente “insistito” in ordine alla qualificazione giuridica dei vizi de- nunziati come riconducibili alla categoria di quelli redibitori, nè sollecitato il mezzo di prova testimoniale “in funzione di contrasto degli assunti di controparte quanto al tipo di vizi” così che questi dovevano ritenersi “provati” - ha rilevato la corret- tezza della pronunzia impugnata in punto di positiva verifica della ipotesi di conse- gna di "aliud pro alio" La non rispondenza delle “taglie" con quelle indicate e principalmente l' assoluta mancanza delle indicazioni, obbligatorie per legge, della composizione merceologica delle maglie fornite dalla società, esulavano dall'ambito delle qualità intrinseche della "res vendita", proprie dei vizi redibitori, e, pregiudicando la possi- bilità anche giuridica della loro circolazione sul mercato, incidevano definitivamen- te sulla aspettativa dell'acquirente "dettagliante” dell'ulteriore vendita della merce ricevuta. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di due motivi, la Moda Piera s.r.l.; resiste con controricorso la AR. Motivi della decisione Preliminarmente, in rito, il ricorso per cassazione, notificato il 1 ottobre 1998 avverso la sentenza del giudice dell'appello depositata il 4 ottobre 1997 e non notificata, deve ritenersi ammissibile per essere stata l'impugnazione esercitata nel termine annale fissato dall'art. 327 c.p.c. L'indicazione della sentenza impugnata come notificata il 16 aprile 1998, fatta dalla resistente, che non eccepisce la inam- missibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, nella intestazione del
contro
- ricorso è all'evidenza erronea non risultando la notificazione della pronunzia in e- same dalla copia autentica depositata dalla ricorrente né dalla produzione della re- sistente. Con il primo motivo del ricorso, in relazione al n°3 dell'art.360 c.p.c., la r Moda Piera s.r.l. denunzia la violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. -Il giudice del merito sostiene la società - nel ricondurre il caso di specie all'ipotesi di consegna di “aliud pro alio"non si è avveduto che il vizio della merce, dedotto dall'acquirente, si identifica in un difetto che, attenendo al processo di formazione, fabbricazione e produzione della cosa venduta, deve essere ricondotto alla categoria dei vizi redibitori. Ricorre, invece, l'ipotesi della consegna di “aliud pro alio", in concreto estranea, allorché la diversità fra il bene consegnato e quello venduto incide sulla natura, sulla individualità, sulla consistenza economica e sulla destinazione funzionale dei due beni, sì da renderli classificabili in diversi generi af- fatto equipollenti. Secondo la prospettazione della controparte le maglie consegnate erano prive di ogni indicazione concernente la loro composizione merceologica: così che il giudice dell'appello, se avesse tenuto presente questo principio informatore, a- vrebbe dovuto, nella specie, ravvisare un vizio redibitorio;
si sarebbe verificata, al contrario, l'ipotesi della consegna di “aliud pro alio" ove, stipulata la vendita vendita di maglie di “pura lana vergine" fossero state invece consegnate maglie di "cachemir". Conseguenze della pretermissione di questo criterio discretivo fra le due ipotesi delineate sono la erronea ritenuta consegna di "aliud pro alio" ed il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia per vizi redibitori essendo stata l'azione esercitata nel 1993. r Queste censure non trovano consenso. Le ipotesi di vizi redibitori, i quali attengono a difetti della formazione, della produzione, della “res vendita ac tradita" si distinguono da quella di consegna di "aliud pro alio”, la quale consente al compratore le ordinarie azioni di adempi- mento o di risoluzione del contrattuale, previste dall'art. 1453 c.c., svincolate dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. Detta ipotesi ricorre non solo quando la diversità tra la “res vendita" e la "res tradita" incide sulla natura, pertanto sull'individualità, consistenza e destina- zione di quest'ultima, così da far ritenere la sua appartenenza ad un "genus" asso- lutamente diverso da quello considerato al momento della stipulazione, ma anche quando la “res tradita" presenta carenze tali che le impediscono di assolvere alla funzione naturale o a quella assunta come essenziale dalle parti: in altri termini, si presenti assolutamente inidonea ad assolvere la funzione economico - sociale con- siderata dagli stipulanti. 196 Lo stabilire, poi, se nel caso concreto si versi in ipotesi di “traditio” di "a- liud proalio" o di consegna di “cosa” affetta da vizi redibitori, involge un apprez- zamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito e censurabile in cassazione solo se la pronunzia sul punto sia affetta da vizi logici e giuridici. (ve- dansi in proposito "ex multis" anche le pronunzia di questa corte nn.1019/70, 452/73, 1061/85, 5537/88 e 2712/99). Il che non è certamente dato, nella specie, ravvisare poiché il giudice del merito, richiamato l'esposto principio di diritto, con incensurabile, perché adegua- tamente esposto ed immune, in premessa, da errori di diritto, accertamento di fat- to, ha ritenuto che nel caso in esame la mancanza di ogni indicazione nelle maglie consegnate, dal produttore all'acquirente "dettagliante”, della loro composizione merceologica incidesse negativamente ed in modo definitivo sulla destinazione e- conomica della "res tradita”, impedendone la successiva vendita al consumo. Ciò perché la mancata indicazione della composizione merceologica del prodotto tessile si pone come comportamento contrario alla disciplina introdotta con la legge 26 novembre 1973 n°833 che ne rende obbligatoria la menzione all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale e fa divieto assoluto, con la previsione di pene, principale ed accesso- ria, della vendita al consumo di prodotti carenti di quelle indicazioni (artt.8 e 25): così sancendone l'incommerciabilità. Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c,, la so- cietà denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. 7 Il tribunale assume la ricorrente - ha ritenuto provata l'esistenza dei vizi denunziati dall'intimata perché non negata dall' odierna ricorrente la quale si sa- rebbe limitata a contestare la loro qualificazione giuridica attribuita dal primo giu- dice. Non si è avveduto il tribunale che l'esistenza di quei vizi era stata oggetto di contestazione pur rilevata del pretore né che la sua mancata verifica fosse stata oggetto di specifica doglianza esposta nell'atto di appello. In proposito quel giudice ha osservato anche "nessuna prova testimoniale odiernamente dedotta è in funzione di contrasto con gli assunti di controparte” con palese pretermissione del capitolo n°6 del mezzo di prova testimoniale articolata a pag 12 dell'atto di appello:" d.c.v. che le maglie vendute alla EL EY ave- vano il cartellino della composizione che viene sempre attaccato alle maglie al mo- mento della loro produzione" Neanche questa doglianza può essere accolta. L'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale ( nella specie, di quella introduttiva dell'appello) involge un accertamento “di fatto” riservato al po- tere istituzionale del giudice del merito, quindi sindacabile in sede i legittimità solo se sia sorretta da una motivazione inadeguata o illogica o giuridicamente inidonea. Il che deve in concreto escludersi poiché non merita censure, proponibili in questa sede, l'aver il tribunale ritenuto la contestazione della società venditrice so- stanzilmente limitata, in quel giudizio, alla riconducibilità, operata dal pretore, dei vizi della "res vendita ac tradita" all'ambito fattispecie della consegna all'acquirente di “aliud pro alio" e non a quello dei vizi redibitori. 8 Di tanto il giudice dell'appello ha reso, per quel che in questa sede rileva, adeguata ragione osservando che il mezzo di prova testimoniale dedotto dall'appellante non era diretto a contrastare la contraria deduzione dell'acquirente poiché all'evidenza finalizzato a far acquisire certezza della corretta esecuzione, sotto il profilo della indicazione obbligatoria della composizione merceologica dei tessuti, di altre vendite, fra le quali quella fatta alla EL EY estranee a quella oggetto della controversia: così che le carenze, relative a questa, denunziate dove- vano ritenersi sostanzialmente ammesse e, pertanto, certamente acquisite. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente, delle spe- se del giudizio di legittimità (art. 385, ult. cpv, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo. 60000
p. q. m.
310000 la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £129.000, oltre £.
1.000.000 per onorari. Roma, il 6 ottobre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontorer) Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) MA 2IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE RO Registrato in 6 MAG. 2003 Valerja Neri erle 4 a17506 140.10 W O (euro CENT N JAMO Y Roma 26 FEB. 2001200 p. Servizi (Dott.ssa Maia Oras DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio A udiziari N UFFICIO