Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2007, n. 14018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14018 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1242
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 043610/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FOGGIA;
nei confronti di:
1) RO EL, N. IL 07/11/1972;
avverso ORDINANZA del 27/10/2006 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha chiesto annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza 25/03/1994 del GIP di Foggia e dichiararsi detto beneficio revocato. OSSERVA
Con ordinanza in data 27.10.2006 il GIP del Tribunale di Foggia, investito della richiesta del P.M. di revoca di due sospensioni condizionali della pena concesse a NA MI con le sentenze 35.2.1994 del GIP del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 4.10.1994 e 21.2.2000 della Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 7.4.2000, per reati commessi il 17.6.1995, in virtù della sentenza 13.3.2006 della Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 28.4.2006 per i reati di tentato omicidio e altro commessi il 5.10.2004 e quindi nei cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente sentenza, ha revocato la sospensione condizionale concessa con la seconda sentenza mentre invece ha respinto la istanza di revoca della prima sentenza per difetto delle condizioni di legge.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per violazione dell'art. 168 c.p., comma 3, rilevando che il Giudice della esecuzione aveva omesso di considerare che, una volta revocata la sospensione concessa con la seconda sentenza di condanna, non esisteva più l'impedimento alla revoca della prima sospensione condizionale derivante dalla successiva sospensione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 25.3.1994 del GIP del Tribunale di Foggia.
Il ricorso è in effetti fondato.
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dare luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi in siffatta ipotesi invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164 c.p., u.c., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 c.p., dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa;
presupposto che viene necessariamente meno, con ogni consequenziale effetto, quando una delle sospensione venga ex lege revocata (v. Cass. n. 29021 del 2003, Rv. 224989; Cass. n. 3416 del 2001, Rv. 218445). Ed invero, una volta revocata con la impugnata ordinanza la sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza 21.2.2000 della Corte di Appello di Bari, questa era divenuta titolo legittimo determinativo della revoca ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1, del beneficio concesso con la sentenza 25.3.1994 del GIP di Foggia, che era passata in giudicato in data antecedente alla commissione del nuovo reato oggetto della seconda condanna.
Il provvedimento impugnato, in quanto emesso in violazione di legge, deve essere pertanto annullato senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente alla mancata revoca della sospensione della pena concessa con la sentenza in data 25.3.1994, che deve essere disposta con la presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla omessa revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza 25.3.1994 del GIP del Tribunale di Foggia e dispone la revoca.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007