Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva e se il fatto oggetto di quest'ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2014, n. 44985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44985 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1478
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 49246/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
LÀ RU N. IL 26/11/1969;
avverso l'ordinanza n. 157/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 22/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. ROANO Giulio che ha chiesto:
- dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da VADALA;
- l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta del P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui al decreto emesso dal Gip, della Pretura di Reggio Calabria in data 23/05/1997, divenuto esecutivo il 07/07/1997.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato in data 29.2.2012, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva, in sede di esecuzione, la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a LÀ BR con decreto emesso dal G.I.P. della Pretura di Reggio Calabria in data 23.5.1997, definitivo il 7.7.1997, e della sospensione condizionale della pena concessa allo stesso LÀ con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma in data 16.12.2004, irrevocabile il 31.10.2007.
2. Con ordinanza resa in data 22.10.2013, il Tribunale di Roma in composizione monocratica adito:
a) revocava, ai sensi dell'art. 175 c.p., u.c., il beneficio della non menzione di cui al decreto emesso dal G.I.P. della Pretura di Reggio Calabria il 23.5.1997, avendo il LÀ commesso in data 15.11.2010 un delitto (reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) per il quale era stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 3.12.2010, irrevocabile il 20.10.2011;
b) revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione di cui alla sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 16.12.2004, irrevocabile il 31.10.2007, avendo il LÀ commesso nel quinquennio il delitto di cui sopra;
c) rigettava la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui al citato decreto emesso dal G.I.P. della Pretura di Reggio Calabria il 23.5.1997, potendo il condannato beneficiare per due volte della sospensione ai sensi dell'art. 164 c.p., u.c.;
d) rigettava, infine, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, la richiesta difensiva di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Roma con la sentenza del 16.12.2004, avendo il LÀ commesso in data 15.11.2010 un delitto doloso punito con tre anni di reclusione.
3. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per violazione di legge. Il Giudice dell'esecuzione, secondo il P.M. ricorrente, era incorso in errore di diritto laddove, investito della richiesta di revoca di due sospensioni condizionali della pena concesse al condannato, aveva accolto la richiesta solo in relazione al beneficio concesso con la seconda sentenza di condanna.
Tale decisione era il frutto di un'errata applicazione dell'art. 168 c.p., la cui clausola di salvezza enunciata nel comma 1, nel rinviare dell'art. 164 c.p., u.c., si fonda sul presupposto che vi siano state due condanne a pena condizionalmente sospesa;
sicché tale presupposto viene meno, con ogni consequenziale effetto, se una delle sospensioni viene successivamente revocata: così, una volta revocato il beneficio concesso con la sentenza di condanna del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 16.12.2004, quest'ultima costituiva il titolo determinante legittimamente anche la revoca della sospensione condizionale concessa con il decreto emesso dal G.I.P. della Pretura di Reggio Calabria il 23.5.1997. 4. Ha presentato ricorso per cassazione anche il difensore del LÀ, deducendo violazione di legge: il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel rigettare la richiesta di applicazione dell'indulto in quanto la richiamata disposizione della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, riguardava la diversa ipotesi di revoca di un indulto già applicato.
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso presentato dal LÀ e per l'annullamento senza rinvio, con i provvedimenti conseguenti, dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui al decreto del G.I.P. di Reggio Calabria in data 23.5.1997.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è infondato.
Correttamente il Procuratore ricorrente ha riportato la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale "Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164 c.p., u.c., espressamente fatto salvo dell'art. 168 c.p., comma 1, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa (Sez. 1^, Sentenza n. 34934 del 6/3/2012, PMT in proc. Lettiera, Rv. 253438; Sez. 1^, Sentenza n. 14018 del 21/03/2007, P.M. in proc. Campanaro, Rv. 236379)". L'enunciato principio, a parere del Collegio, deve, tuttavia, essere integrato nel senso che il fatto oggetto della condanna successiva (cioè, della terza condanna), che ha provocato la revoca della sospensione concessa con le due condanne precedenti, debba essere commesso, per determinare la revoca anche della prima delle predette due condanne, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest'ultima (principio affermato in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame da Sez. 1^, Sentenza n. 3416 del 10.11.2000, dep. il 29.1.2001, Lo Faro). Tale soluzione ai appalesa maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio delle norme che disciplinano la sospensione condizionale della pena, in quanto consente di escludere la grave ricaduta della perdita di un beneficio legittimamente concesso in ragione di un episodio delittuoso accaduto a distanza di oltre cinque anni, ovvero oltre il tempo dell' "esperimento" fissato dalla legge.
Calando il principio nel caso di specie, si deve, quindi, escludere che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 3.12.2010 possa costituire titolo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a LÀ BR con il decreto del G.I.P. della Pretura di Reggio Calabria divenuto esecutivo in data 7.7.1997, in quanto il nuovo delitto doloso D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 è stato da lui commesso in data 15.11.2010, ovvero a distanza ben superiore a cinque anni dalla definitività del suddetto decreto.
2. È infondato anche il ricorso proposto nell'interesse del LÀ.
Già in relazione all'indulto, concesso col D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale "nei casi di indulto soggetto a revoca per successiva condanna, la già verificatasi condizione risolutiva rende l'indulto inapplicabile anche nelle ipotesi in cui il beneficio non sia stato ancora formalmente concesso" (per tutte, Sez. 1^, 24 gennaio 1996, n. 467, Di Giovanni, Rv. 204011) e tanto per "la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio" (Sez. 1^, 27 aprile 1994, n. 1877, Vecchi, Rv. 198184). Tale principio deve essere tenuto fermo anche in relazione al condono elargito in virtù della L. 31 luglio 2006, n. 241, risultando evidente che sarebbe, comunque, inutiliter data la eventuale declaratoria del condono, seguita dalla doverosa, contestuale revoca del beneficio in presenza della condizione di legge (Sez. 1^, 31 marzo 2010, n. 15462, Jouini, Rv. 246842).
3. I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati e il LÀ condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il LÀ al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014