Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN 0 40 69 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 13651/98 Cron.8604 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DELL INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IS SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILLIRIA 18, presso lo studio dell'avvocato PELLE LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 248/97 del Tribunale di REGGIO 87 -1- CALABRIA, depositata il 30/12/97 R.G.N. 72/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 novembre/30 dicembre 1997, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la decisione in data 21 gennaio 1994, con la quale il Pretore di Locri aveva condannato quella Amministrazione a corrispondere a AN SI l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° giugno 1993. All'esito della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, il raffelle giudice dell gravame ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di legge del beneficio in questione, richiamando la concordanza delle conclusioni dei due ausiliari sia in relazione al complesso morboso da cui era affetto il SI sia sulla necessità di assistenza continua dello stesso. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell'Interno ricorre sulla base di un solo motivo. L'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18, 6 decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, 2, comma terzo, legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ). Deduce che contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il quale aveva dichiarato di uniformarsi al parere del consulente tecnico di 3 + eraufficio nominato in appello, la relazione di quest'ultimo tutt'altro che univoca in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, presentando anzi sul punto vistose contraddizioni. Il giudice del merito, infatti, non aveva tenuto conto delle affermazioni dell'ausiliare: dopo aver evidenziato l'insorgenza recente, all'epoca dell'indagine, del morbo di Parkinson nel SI, il consulente di ufficio aveva asserito che costui aveva un buon compenso terapeutico della sintomatologia di tale malattia e che sebbene questa, unitamente ad una bronchite cronica asmatiforme e alla cardiopatia sclerotica ipertensiva pure riscontrate nell'assistibile, lo rendesse totalmente invalido, il quadro morboso non determinava la necessità di un'assistenza continua, essendo, invece, il SI capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. E, sottolinea ancora il Ministero, se il SI non aveva necessità dell'accompagnamento nel 1997, data della relazione della rinnovata consulenza d'ufficio, a maggior ragione, in considerazione della irreversibilità del morbo di Parkinson, detta necessità doveva essere esclusa nel giugno 1993, coritariamente a gransgreaw. ceme invece aveva sostenuto il medesimo consulente nelle conclusioni espresse nella parte finale della relazione e condivise dal giudice del merito. La censura è fondata. Nelle controversie in tema di invalidità pensionabili, in cui il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, 4 eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (Cass. 9 gennaio 1992 n. 142, Cass. 15 luglio 1995, n. 7731, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Nella specie, il consulente tecnico di ufficio nominato in appello, nella parte finale della relazione, e precisamente nel paragrafo denominato sintesi della valutazione è i pervenuto all'affermazione, che di seguito testualmente si riporta: Essendo, quindi, il complesso delle infermità tale da precludere ogni capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore | si conclude che il continua a far temporicorrente sia bisognevole di assistenza 1°.
6.1993. Tali conclusioni, però, sono in netto contrasto con le precedenti argomentazioni del medesimo consulente di ufficio, laddove (v. ultima pagina della relazione) lo stesso ha sostenuto che il SI all'esame obiettivo aveva un buon compenso terapeutico della sintomatologia parkinsoniana, e non lamenta(va) la presenza di fenomeni on-off, né presenta(va) segni clinici come le ipercinesie, che avrebbero potuto indurre a ritenere la esistenza di uno stadio scompensato della malattia. E proprio 5 sulla base del rilevato stadio del morbo di Parkinson, il consulente di ufficio ha specificato che il SI, sebbene totalmente invalido per il quadro morboso complessivo, non aveva bisogno di assistenza continua, in quanto capace (di) svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Le argomentazioni suddette non giustificano le conclusioni a il consulente di ufficio è pervenuto ed anzi le escludono e cui queste contraddizioni - che non sono superate dal Tribunale, il quale le ha limitandosi a condividereassolutamente ignorate, l'affermazione finale della relazione circa la sussistenza della necessità di assistenza continua del SI si riflettono sulla - sentenza impugnata, viziandola. Il ricorso deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro giudice di pari grado, che si designa come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, e anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Autouis Laro yes, Vincenzo Mill ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi, 21 MAR 2001 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERECELE E N O H