Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
A seguito dell'introduzione dell'art. 17 bis, comma terzo TULPS, ad opera dell'art. 3 del D.Lgs. n. 480 del 1994, poi modificato dalla legge n. 388 del 2000, sono state depenalizzate una serie di violazioni del medesimo testo unico tra cui quella dell'art. 128, che prevede l'obbligo per i commercianti di cose antiche od usate di tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, e pertanto si è determinata la depenalizzazione della violazione dell'obbligo (accessorio e strumentale al primo) di bollatura o vidimazione di detto registro, che integra solo un illecito amministrativo, sanzionato con il pagamento di una somma indicata nell'art. 221 bis, comma secondo TULPS.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 12646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12646 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 74
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2770/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da:
VA NL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 marzo 2002 dal Giudice del Tribunale di Campobasso;
udita nella pubblica udienza del 18 gennaio 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato. OSSERVA
1. Il Giudice del Tribunale di Campobasso, con sentenza del 12 marzo 2002, dichiarò VA NL colpevole del reato di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 16 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
perché, quale esercente di attività di compravendita di vetture usate, non teneva il prescritto registro vidimato dall'autorità di P.S. con attestazione del numero di pagine, condannandolo alla pena di Euro 70,00 di ammenda.
2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione - erroneamente qualificato come appello - deducendo:
a) violazione e falsa applicazione del R.D. n. 635 del 1940, art. 16, e R.D. n. 773 del 1931, art. 221. Osserva che il R.D. n. 635 del 1940, art. 16, prescrive, per l'esercizio di determinate attività,
la tenuta di speciali registri che devono essere regolarmente bollati, numerati e vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza, prescrizione la cui inosservanza è sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Il Giudice di primo grado ha ritenuto rilevante solo il fatto che l'imputato esercitasse in via professionale il commercio di merce usata, attività ricadente nella disposizione di cui al R.D. n. 773 del 931, art. 126. Il decreto citato, art. 128, nel richiamare espressamente le attività menzionate nel precedente art. 126, precisa, ai commi secondo e terzo, che gli esercenti il commercio di cose usate devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte nel regolamento e che tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Il Giudice non ha però considerato che le violazioni del R.D. n. 773 del 1931, artt. 126 e 128, sono state ormai depenalizzate dal medesimo decreto, art. 17 bis. (introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 1994, n. 480, art. 3), il quale prevede ora solo una sanzione amministrativa pecuniaria.
b) mancata applicazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis. Osserva ancora che il citato decreto, art. 221, comma 2, si apre con l'inciso "salvo quanto previsto dall'art. 221 bis ...", sicché è quest'ultima la norma speciale prevalente. Nella specie doveva quindi escludersi l'applicabilità del R.D. n. 773 del 1931, art. 221, a favore del successivo art. 221 bis, perché questo dispone che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. ... 221 ... limitatamente alle attività previste dal R.D. n. 773 del 1931, art. 126, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... Pertanto, il Giudice, nel momento in cui ha sussunto l'attività dell'imputato tra quelle menzionate nell'art. 126, doveva applicare l'art. 221 bis in luogo dell'art. 221.
3. Assegnato il ricorso alla settima Sezione di questa Corte, il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta propose eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, del R.D. n. 635 del 1940, art. 16 e R.D. n. 773 del 1931, art. 221, in relazione al R.D. n. 773 del 1931, artt. 126 e 128.
Osservò che la condanna concerneva la mancata vidimazione, ai sensi del R.D. n. 635 del 1940, art. 16, del registro prescritto dal R.D. n. 773 del 1931, art. 128, per chi esercita - ai sensi del medesimo decreto, art. 126 - commercio di cose usate.
Ora, per effetto delle modificazioni recate dal R.D. n. 773 del 1931, art. 17 bis, (introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3) e dal L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, l'omessa tenuta del registro previsto dal R.D. n. 773 del 1931, art. 128, è ormai depenalizzata e punita con una sanziona amministrativa. La depenalizzazione è però circoscritta solo ad alcune violazioni del R.D. n. 773 del 1931 - come risulta dal quest'ultimo decreto citato, artt. 221 e 221 bis - sicché la mancata vidimazione e bollatura del predetto registro continua ad essere prevista come contravvenzione e punita con l'arresto o con l'ammenda, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2. Concludeva quindi il Procuratore generale nel senso che il permanere della repressione in via penale della condotta di chi tiene il registro in questione non vidimato o non bollato, mentre la più grave condotta di chi risulta privo dello stesso registro è attualmente sanzionata in via amministrativa, sembrava contrastare con gli artt. 3 e 27 Cost. per intrinseca irrazionalità e per violazione della finalità rieducativi della pena.
4. Gli atti erano trasmessi a questa Sezione che, con ordinanza del 22 aprile 2004, sospese il processo e sollevò questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 3, del R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, comma 2, inserito dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 7, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella al R.D. n. 635 del 1940, art. 16, in relazione anche alle disposizioni di cui al R.D. n. 773 del 1931, artt. 17 bis, 126 e 128. Ricordò l'ordinanza di rimessione che il R.D. n. 773 del 1931, art. 126, dispone che "non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".
Il successivo art. 127 dispone poi che "i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore" (il testo originario, modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, comma 1, estendeva l'obbligo anche ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie o arti affini). Infine, il R.D. n. 773 del 1931, art. 128, dispone, ai comma 2 e 3, che i fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 (fatta eccezione per le operazioni su oggetti preziosi nuovi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1963) devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal R.D. n. 635 del 1940, art. 247, e che tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
La violazione dell'obbligo di tenuta di questo registro era punita, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 17, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda. L'art. 17 bis (introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3), ha però depenalizzato una serie di violazioni del R.D. n. 773 del 1931. In particolare l'art. 17 bis, comma 3, disponeva che erano punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. trecentomila a L. due milioni, tra le altre, le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 126 e 128, escluse le attività previste dall'art. 126". Ne risultava quindi che la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 continuava a costituire reato, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000 per la mancata tenuta del registro da parte dei commercianti di cose antiche o usate.
Quanto alle modalità di adempimento dell'obbligo di tenuta dei registri di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 128, il R.D. n. 635 del 1940, art. 16, comma 1, dispone che tali registri "devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse" (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 2, comma 4, prevede poi che i registri possono essere anche tenuti con modalità informatiche). La violazione dell'obbligo previsto dal citato art. 16 concernente la bollatura, numerazione e vidimazione ad ogni pagina da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, è prevista come reato dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, che la punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda.
Peraltro, il R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis (introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 7) ha depenalizzato una serie di violazioni al regolamento di esecuzione, punendole con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (fissata, per pochi casi, dal comma 1) o di una somma da L. trecentomila a L. due milioni (fissata, per la pluralità dei casi, dal secondo comma). Il R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, non include però tra le ipotesi di depenalizzazione da esso previste anche la violazione degli obblighi di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 16, la quale quindi continuava a costituire reato punito dal
R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2. Pertanto, nel caso - oggetto del presente processo - di commerciante di cose antiche o usate, anche dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, continuava a costituire reato sia la mancata tenuta del registro previsto dal R.D. n. 773 del 1931, art. 128 (punita dal R.D. n. 773 del 1931, art. 17, comma 1) sia la mancata bollatura e/o vidimazione del registro stesso ai sensi del R.D. n. 635 del 1940, art. 16 (punita dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2). Tuttavia, con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 1, è stato modificato il R.D. n. 773 del 1931, art. 17 bis, comma 3, nel senso che laddove è prevista la depenalizzazione della violazione alla disposizione di cui all'art. 128, sono state soppresse le parole "escluse le attività previste dall'art. 126". Per effetto di tale modificazione, quindi, la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 128, costituisce ormai in tutti i casi, anche se commessa da commercianti di cose antiche o usate, un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (da L. trecentomila a L. due milioni). Al contrario, la violazione dell'obbligo di bollatura o vidimazione del medesimo registro previsto dal R.D. n. 635 del 1940, art. 16, continuava a costituire reato punito dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2, con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila. Da qui il dubbio di legittimità costituzionale per il fatto che la mancata bollatura o vidimazione dei registri in questione continuava ad essere configurata come reato punito con l'arresto o con l'ammenda, mentre la più grave condotta di chi violasse lo stesso obbligo di tenuta dei registri costituiva ormai un semplice illecito amministrativo.
La questione non riguardava il R.D. n. 773 del 1931, art. 128 (che pone l'obbligo di tenuta di determinati registri da parte di certi soggetti) ne' il R.D. n. 635 del 1940, art. 16 (che pone l'obbligo di bollatura e vidimazione di questi registri) ma investiva esclusivamente la norma sanzionatoria di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, ed in particolare il secondo comma, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche la violazione alla disposizione di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 16, in relazione anche alle disposizioni di cui al R.D. n. 773 del 1931, artt. 17 bis, 126 e 128.
L'ordinanza di rimessione dava infine atto che la questione non poteva essere risolta mediante un'interpretazione adeguatrice del R.D. n. 773 del 1931, artt. 221 e 221 bis, potendo ritenersi depenalizzate solo le violazioni espressamente indicate dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, fra le quali non era compreso il R.D. n. 635 del 1940.
5. Con ordinanza n. 399 del 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, osservando:
a) che l'ordinanza di rimessione partiva dalla premessa della impossibilità di compiere una interpretazione adeguatrice del R.D. n. 773 del 1931, artt. 221 e 221 bis, che sottraesse la norma dai denunciati dubbi di incostituzionalità;
b) che a tale conclusione, però, il Giudice a quo era pervenuto "dando esclusivo rilievo al (pur significativo) dato letterale della mancata esplicita inclusione nella norma impugnata della violazione delle modalità di tenuta del registro";
c) "che, pertanto, il Giudice rimettente non aveva ulteriormente proseguito l'operazione ermeneutica, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame (avuto riguardo anche alla correlata previsione dell'art. 247 del regolamento) volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del testo unico (qualificato dall'ordinanza "principale") sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che (come ancora ivi sottolineato) "prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale";
d) "che il mancato integrale esperimento del percorso interpretativo ... si risolveva in un vizio di inadeguata motivazione circa l'impossibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione conforme a Costituzione";
e) "che, peraltro, la formulata richiesta di pronuncia additiva incidente sul R.D. n. 773 del 1931, l'art. 221 bis, comma 2, comporterebbe che - in ragione della differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al comma 1 - questa Corte sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta (non costituzionalmente vincolata) che viceversa, come tale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore".
6. Ciò premesso, il Collegio - conformemente alle conclusioni del Procuratore generale - ritiene che la richiamata ordinanza n. 399 del 2005 della Corte costituzionale, al di là del tipo di decisione adottato, sembra avere oggettivamente la portata di una pronuncia interpretativa di rigetto (o di inammissibilità).
In ogni modo, appare evidente che la Corte costituzionale abbia ritenuto che la esatta interpretazione da dare al complesso della normativa in questione - seguendo una opzione ermeneutica sia sistematica sia adeguatrice - è nel senso che il succedersi dell'entrata in vigore delle disposizioni dianzi richiamate, ed in particolare l'intervenuta depenalizzazione dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni sancito dal R.D. n. 773 del 1931, art. 128, anche nel caso si tratti di commercianti di cose antiche od usate, abbia necessariamente inciso anche sul regime sanzionatorio previsto dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, comma 2, per la violazione della norma accessoria dettata dal R.D. n. 635 del 1940, art. 16, che pone l'obbligo (meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale) di bollatura o vidimazione del registro delle operazioni giornalmente compiute, con la conseguenza che anche la violazione di quest'obbligo strumentale deve ritenersi ormai depenalizzata e punita con la sanzione amministrativa prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 221 bis, comma 2. Se così non fosse, infatti, non avrebbe senso l'invito della Corte costituzionale a non fermarsi al mero "dato letterale della mancata esplicita inclusione nella norma impugnata ossia, nel R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, comma 2, della violazione delle modalità di tenuta del registro" e completare, invece, il percorso interpretativo alla ricerca di una "valutazione sistematica della normativa" che elimini i dubbi di incostituzionalità individuando la "ricaduta degli effetti della depenalizzazione ... sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento".
7. Questa Corte Suprema aderisce all'interpretazione data dalla Corte costituzionale.
Deve di conseguenza ritenersi - sulla base della suddetta interpretazione sistematica ed adeguatrice della normativa - che, a seguito dell'introduzione (ad opera del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3) del R.D. n. 773 del 1931, art. 17 bis, comma 3, il quale
- nel testo modificato dal L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 1, - ha depenalizzato una serie di violazioni a disposizioni del medesimo testo unico, tra cui quella dell'art. 128 che prevede l'obbligo per i commercianti di cose antiche o usate di tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, si è determinata anche la depenalizzazione della violazione dell'obbligo (accessorio e strumentale) di bollatura o vidimazione del detto registro imposto dal R.D. n. 635 del 1940, art. 16, violazione che deve ritenersi ormai integrare solo un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma indicata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221 bis, comma 2. 8. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto addebitato all'imputato non è più previsto dalla legge come reato.
Poiché, tenuto conto del periodo di sospensione dovuto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, non è ancora maturata la prescrizione, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 14, comma 2, deve essere disposta la trasmissione degli atti al prefetto di Campobasso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti al prefetto di Campobasso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006