Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
L'impedimento a comparire non può essere dedotto nelle udienze successive a quella in cui è stata pronunciata l'ordinanza che dichiara la contumacia dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/01/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 9
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 028101/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RG N. IL 24/09/1933;
avverso SENTENZA del 28/03/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Cuomo Carmine del foro di Roma. OSSERVA
La Corte d'appello di Bologna con sentenza 28.3.2008, in riforma della decisione del tribunale di Forlì in data 15.3.2001, dichiarava estinti per prescrizione i reati contestati a PO RG ai capi C) ed E) del procedimento n. 35/1999 ed al capo B) del procedimento n. 248/1997; rideterminava, quindi, la pena nei confronti del predetto, in ordine alle restanti imputazioni, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, confermando nel resto. Relativamente al procedimento n. 35/1999 l'unico reato residuo risultava quello contestato al capo D) della rubrica (falsità ideologica, perché, esibendo al notaio Scardovi di Cesena ed al notaio Consolo di Torino una falsa carta di identità intestata a Fois Gastone, induceva in errore gli stessi che formavano, nell'esercizio delle loro funzioni, falsi atti di autenticazione della firma del Fois e falsi atti pubblici).
Con riguardo al procedimento n. 248/1997 residuavano i reati contestati ai capi: A) (bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della s.n.c. "Newmec", dichiarato il 13.10.1994); C) (falsità ideologica, perché, esibendo al notaio Gori la falsa carta di identità intestata a Fois Gastone, induceva in errore lo stesso che, così formava, nell'esercizio delle sue funzioni, un falso atto di autenticazione della firma del Fois) e D) (falsità ideologica, perché, esibendo al notaio Scardovi la falsa carta di identità intestata al Fois, induceva lo stesso in errore, all'atto dell'acquisto a proprio nome delle quote della s.n.c. "Newmec", che formava un atto falso - così riqualificata dal tribunale l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta -). La Corte territoriale, in sede di motivazione, testualmente argomentava: "Per quanto concerne i tre reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritti all'imputato PO RG ai capi A) del procedimento n. 35/99, A) del procedimento n. 248/1997 e D) del procedimento 248/1997 va confermata l'affermazione della penale responsabilità...."; rideterminava, quindi, la pena segnalando che restava confermata la "pena base" e che l'aumento per la continuazione veniva stabilito in mesi sei di reclusione, senza alcun'altra precisazione.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge ed illogicità di motivazione.
Deduce, nel primo motivo, che illegittimamente il giudice d'appello aveva rigettato l'eccezione di nullità del giudizio, fondata sul rilievo che il tribunale non aveva rinviato il dibattimento pur a fronte della impossibilità assoluta dell'imputato a comparire per legittimo impedimento, documentata da certificazione medica inviata a mezzo fax.
Sostiene, nel secondo motivo, che la Corte territoriale è incorsa in macroscopici errori nella valutazione dei fatti e nella determinazione della pena.
In sentenza si legge, infatti, che l'imputato risultava responsabile di tre distinti reati di bancarotta - contestati ai capi A) del procedimento n. 35/1999, A) del procedimento n. 248/1997 e D) del procedimento n. 248/1997 - senza aver tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva, quanto al reato di cui al capo A) del procedimento n. 35/1999, disposto la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di fatto diverso da come descritto nell'imputazione e, che, quanto al reato di cui al capo D) del procedimento n. 248/1997, l'originaria imputazione di bancarotta era stata riqualificata in quella di falsità ideologica per induzione in errore del notaio Scardovi.
Assume, nel terzo motivo, che - con riguardo all'imputazione di cui al capo A) del procedimento n. 248/1997 - non si era considerato che, a fronte degli episodi distrattivi contestati, vi erano stati "cinque versamenti effettuati dall'imputato sui conti della società per importi corrispondenti", donde non si era verificata "alcuna deminutio patrimoni".
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono destituiti di fondamento. Con riguardo alla prima ragione di doglianza va osservato che correttamente era stata disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza.
L'impedimento a comparire era stato dedotto dopo che "l'imputato, nelle udienze precedenti", era stato "già dichiarato contumace", donde detto impedimento non svolgeva effetti;
invero l'ordinanza dichiarativa della contumacia deve esser revocata solo se l'imputato compare prima della decisione e può esser dichiarata nulla solo se al momento della pronuncia vi sia la prova che l'assenza dell'imputato sia stata dovuta a legittimo impedimento (Cass. Sez. 2^, 28.2.2001 n. 11699). Il terzo motivo, oltre che privo del requisito di specificità, propone una censura in punto di fatto della decisione impugnata. I giudici di entrambi i gradi hanno precisato che - in ordine al reato contestato al capo A) del procedimento n. 248/1997 (bancarotta patrimoniale in relazione al fallimento della s.n.c."Newmec") - erano stati accertati due distinti episodi distrattivi, per l'importo complessivo di L. 83.782.925, concernenti cessioni di crediti appartenenti alla società fallita, relativamente ai quali mancava qualsiasi giustificazione contabile. A fronte delle puntuali argomentazioni svolte al riguardo, in particolare nella sentenza di primo grado, il ricorrente oppone, del tutto genericamente, che dalla contabilità emergerebbe, invece, la mancanza di danno per la società. Il secondo motivo è fondato e la sentenza deve esser annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della pena.
Erroneamente si afferma, infatti, in sede di motivazione, che l'imputato era risultato responsabile di tre distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta.
In realtà - come esattamente si rileva nel ricorso - per la contestazione di cui al capo A) del procedimento n. 35/1999 non vi era stata alcuna affermazione di responsabilità; il primo giudice, aveva, infatti, disposto la trasmissione degli atti al P.M., essendo il fatto "risultato diverso da come descritto nell'imputazione". Inoltre il reato contestato al capo D) del procedimento n. 248/1997 era stato riqualificato dal tribunale ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., donde l'unica ipotesi residua di bancarotta fraudolenta era quella ascritta al capo A) del procedimento n. 248/1997. Gli errori evidenziati hanno avuto rilevanti riflessi sulla determinazione della pena ed in particolare relativamente alla misura della continuazione.
Dette sviste dovranno essere emendate dal giudice di rinvio, in quanto, in assenza di ogni precisazione circa gli aumenti stabiliti per le diverse ipotesi ritenute in continuazione, il giudice di legittimità non può procedere a rettificazione ai sensi dell'art.619 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009