Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale ( nella specie, movimento improvviso di una maestra di asilo per impedire la caduta di un bambino ) che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 cod. pen.; pertanto a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8033 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Prevesa n. 11, presso l'avv. Antonio Sigillò, che unitamente agli avv. Germano Sambenedetto e Elisabetta Bollino, la rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. in persona del Presidente, ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, in virtù di procura in calce e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 28 del 1999, reg. gen. n. 156 del 1997, dep. il 20/4/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. A. Sigillò ed E. Favata per delega avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.4.1999 il Tribunale di Sulmona, - decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti di CI TA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda della assicurata di costituzione di rendita in relazione ai postumi di un infortunio occorsole il 29.10.1992 nello svolgimento della sua attività di maestra d'asilo, determinato da un movimento improvviso per sorreggere un bambino che stava cadendo.
Osservava in motivazione che la consulenza tecnica svolta in appello aveva escluso che il movimento eseguito rappresentasse una concausa efficiente e determinante, con requisiti di preponderanza, di necessarietà e di efficienza della sintomatologia che presenta l'assicurata. Rilevava inoltre che la consulenza svolta in primo grado si era limitata a considerare in astratto lo sforzo effettuato come causa dell'infortunio, senza concreti riferimenti alla dinamica concreta del medesimo.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la CI, resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 64 DPR. 29.12.1973 n. 1092 in rel. DPR, n. 1124 del 1965, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata facendo propria la consulenza abbia applicato l'art. 64 del DPR n. 1092, relativo alla causa di servizio dei pubblici dipendenti, in luogo dell'art. 2 del DPR n. 1124 del 1965, e quindi il criterio della concausa preponderante, efficiente e necessaria, in luogo della concausa efficiente e determinante, prevista normativa che regola l'assicurazione con l'INAIL.
Rileva, quindi, che anche lo sforzo è ritenuto dalla giurisprudenza causa violenta atta a causare un infortunio indennizzabile.
Con il secondo motivo censurava la motivazione nella parte in cui aveva scelto la seconda consulenza, che aveva escluso la sussistenza di qualunque postumo, senza motivare sulla discrasia con la prima consulenza, e non aveva esaminato le risultanze della prova testimoniale.
Le censure sono fondate nei limiti che seguono.
La motivazione della sentenza impugnata, pur dichiarando di condividere la consulenza di appello, contiene illogicamente affermazioni in contrasto con essa, come quando afferma che la sintomatologia presentata dalla CI non è conseguenza delle alterazioni riscontrate (protrusioni ed ernia discale). La consulenza di appello ha invece condiviso la diagnosi della prima consulenza, secondo la quale causa della sintomatologia, che presenta la CI, sono proprio le cennate alterazioni. La seconda consulenza non nega il fatto, brusco movimento per sorreggere un bambino che stava cadendo, che ha dato luogo alla liquidazione della rendita temporanea, cioè il verificarsi dell'infortunio da sforzo. Appaiono quindi non pertinenti le censure sulla ricostruzione del fatto, sul mancato esame della prova testimoniale e sulla valutazione dello sforzo come possibile causa di infortunio.
La divergenza tra la prima e seconda consulenza verte sul rapporto di causalità tra l'episodio occorso alla CI il 29.10.1992 e le protrusioni e l'ernia del disco. Il consulente di appello ha ritenuto che elemento scatenante della sintomatologia fossero gesti della vita quotidiana e non anche il movimento per prevenire la caduta di un bambino, ritenendo che questo gesto non avesse i requisiti di preponderanza, necessarietà ed efficienza causale.
La motivazione del Tribunale, ove recepisce quella della seconda consulenza, appare illogica e viziata giuridicamente. Il fatto non contestato che la sintomatologia, che il consulente collega alla patologia discale, sia apparsa la prima volta dopo l'episodio, che ha dato luogo alla liquidazione della indennità temporanea, rende illogica l'esclusione di un rapporto causale o almeno concausale (cioè di necessarietà ed efficienza) tra l'episodio e la patologia.
L'errore giuridico poi è nell'avere escluso la causalità sul rilievo, peraltro apoditticamente affermato, della mancanza del carattere della preponderanza della concausa.
Tale carattere di preponderanza, non previsto dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che recita al terzo comma concausa efficiente e determinante, ma introdotto dalla giurisprudenza amministrativa in tema di infermità e lesioni da causa di servizio dei pubblici dipendenti, è, invece, escluso dalla costante giurisprudenza di legittimità in terna di malattie ed infortuni regolati dal D.P.R. n. 1124 del 1965. Questa Corte ha affermato, invece il diverso principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., (cft. Cass. n. 7679/1987, 6596/1988, 1237/1992, 11559/1995,
535, 1196, 6127 del 1998, 7288/2000, 8165/1998). I denunciati vizi, che incidono sul punto decisivo della sentenza concernente il rapporto di causalità tra fatto violento e lesione permanente, comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002