Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
вин I A D 0 3 S 1 , 3 S . O A T L T L R . , а O A A N ' B S L I E L 3 з P D E 7 S - D PUBBLICA ITALIANA I A 8 I T - N S S 1 G 1 N ME EL POLO TALIANO6 O O E P S A E M I I D G A E A G , CORTE SUPREMA DICCASSAZIONE D O E O T L E R Oggetto T T T I S A N R I I L E Cessatione affitto G S D L E SEZIONE TERZA CIVILE E E R O D порагіо Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . R.G. N. 11251/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente - Dott. ZO SALLUZZO - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 3503 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Ud. 04/07/00 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 1500 3831 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: o!pn: RE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocatoNOIZ ERCOLE FORGIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO VETERE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 O™
- ricorrente -
per diritti L. 300 contro 6 FEB 2001 IL CANCELLIERE ALBINO, BISIGNANO BISIGNANO PASQUALE, BISIGNANO ORESTE, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ALDO VETERE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO 2000 MAZZARONE, giusta delega in atti;
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- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 14/03/98 e depositata il 28/03/98 (R.G. 705/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Renato MAZZARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cosenza Sezione spe- cializzata agraria depositato il 6.12.1996 Rende Car- der melo, proprietario del fondo rustico denominato "Bruche di Duglia" in agro di AN, concesso in affitto con contratto del 1937 ai germani AN ZO e NC, ai quali erano subentrati alla loro morte i figli AN UA, NO, ES, SA e UM, chiedeva dichiararsi il contratto scaduto alla data del 10.11.1992 e, conseguentemente, condannarsi i conduttori, ciascuno per la quota in proprio possesso, al rilascio del fondo. I convenuti, costituitusi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda. Con sentenza del 3.10.1997 l'adito Tribunale, pre- 2 SO atto della disdetta in data 4.5.1991, dichiarava scaduto il contratto di affitto alla data del 10.11.1992 e condannava, quindi, i convenuti al rila- scio del fondo. Proposto appello da AN UA, ES e NO, la Corte d'appello di Catanzaro -Sezione spe- cializzata agraria con sentenza 14-28.3.1998, in ri- forma della sentenza di primo grado, rigettava la do- manda del Rende, ritenendo il contratto di affitto ta- citamente rinnovato tra le parti. Per la cassazione di tale sentenza, con impugna- zione affidata a tre motivi, ha proposto ricorso Rende Carmelo. Hanno resistito con controricorso AN Pa- squale, NO e ES. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 161, 331 e 383 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il ricor- rente deduce la nullità del procedimento di secondo den in quanto, grado, versandosi in ipotesi di causa inscindibile, i giudici d'appello hanno omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano preso parte al giudizio di primo grado (ovvero, nella specie, AN salva- 3 tore e UM). La censura va disattesa, poiché come ricordato nella parte espositiva e riscontrato attraverso l'esame diretto del ricorso introduttivo del giudizio, essendosi di fronte a denuncia di error in procedendo - il Rende chiese con il detto ricorso la condanna dei convenuti AN a rilasciare "ciascuno per la quo- ta in proprio possesso" il fondo rustico sopra de- scritto, per cui non si versa in ipotesi di causa in- scindibile, ben potendo nella specie la pronuncia di cessazione contrattuale essere utilmente pronunciata nei confronti di ciascuno dei convenuti, intercorrendo il contratto agrario, ancorché stipulato con unico atto, con ognuno di loro in relazione alla parte da der ciascuno di essi condotta. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1597 e 1362, 2° comma, e 2697 c. c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., non- ché omessa ed insufficiente motivazione, violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e omesso esame di documenti e degli atti di causa, illogicità e contraddittorietà di motivazione, relativamente, in specie, all'omessa presa in esame, da parte della Corte d'appello, e al significato ad essa attribuibile, della richiesta del tentativo di conciliazione del 20.9.1996, ove esso Rende richiamava la disdetta del 3.5.1991 e ribadiva che il contratto era scaduto il 5.5.1992. Anche questo motivo non può trovare accoglimento, giacché se è vero che la Corte territoriale ha omesso l'esame del menzionato documento del 20.9.1996 relati- vo alla richiesta del concedente del tentativo di con- ciliazione, ciò fatto in quanto ha ritenuto la tacita rinnovazione tra le parti del rapporto di affittanza sulla base di altre e autonome ragioni decisorie. Ricordato, quivi, in linea di fatto, che, succes- sivamente alla disdetta intimata in data 3.5.1991 per la scadenza del 1992, é stata intimata dallo stesso concedente altra [e nuoval disdetta in data 30.12.1995 dey per il 1997, ha dunque considerato la detta Corte a tal proposito - cioè al fine di ritenere il tacito rinnovo del contratto - il pacifico godimento del fon- do da parte degli affittuari per oltre quattro anni dopo la scadenza del rapporto, cui si riconnettevano l'assenza, nella disdetta data il 30.12.1995, di rife- rimenti all'altra e precedente disdetta data nel mag- gio 1991 per il 1992, nonché l'espresso collegamento contenuto nella stessa disdetta del 1995 - della re- clamata cessazione dell'affitto al 1997, ovvero a sca- denza quindicennale per legge (1982-1997), il che, 5 secondo i giudici d'appello, presuppone la persistenza - per implicita ammissione dello stesso del rapporto anche dopo il 10.11.1992. A ciò si aggiun- condente - geva, con la permanenza degli affittuari nel fondo, l'accettazione dei canoni da parte del concedente, se- condo una situazione di fatto perfettamente risponden- te al pregresso rapporto locativo: circostanze valuta- te in una alla assenza di qualsiasi giustificazione del ritardo nell'inizio dell'azione di rilascio. Trattasi, a ben vedere, di valutazione di merito sufficientemente e logicamente motivate e non inficia- ta dalle dedotte censure e violazioni che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, al quale, d'altronde, non è consentito una autonomo riesame dei fatti di causa alla stregua della diversa prospetta- der zione fornita dalla parte. Attesa l'adeguatezza della motivazione della deci- sione assunta dalla detta Corte, appare, quindi, irri- levante l'omesso esame della richiesta (quanto al suo contenuto3 del tentativo di conciliazione del 29.9.1996. Come è noto, l'omesso esame di un documento può denunciato in sede di legittimità, sotto il essere profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, quando il documento sia idoneo a fornire 6 la prova di un fatto, che, se tenuto presente, avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, e, in altri termini, quando tra il fatto e la decisio- ne sussista un rapporto di causalità logico-giuridica - attraverso un giudizio di cer- tale da far ritenere che, ove si fosse tenuto presente il fatto, la tezza - decisione sarebbe stata diversa (v., da ultimo, Cass. N. 340/1996). Nella specie, viceversa, la Corte territoriale (come peraltro già sottolineato) ha fondato la propria decisione su altre e autonome ragioni, escludendo so- stanzialmente al contempo ogni valenza, ai fini di una diversa decisione, alla disdetta del maggio 1991 e al- la scadenza del 1992 (che da parte ricorrente si assu- me richiamata nell'atto di richiesta del tentativo di conciliazione 20.9.1996), avendo di contro rilevato infatti che la disdetta [nuova e successival del di- cembre 1995 non faceva alcun riferimento alla prece- dente disdetta del 1991 e alla scadenza del 1992, re- stando perciò implicitamente superata ogni rilevanza delle stesse, ancorché richiamate nella richiesta di tentativo di conciliazione 20.9.1996, dal momento che nell'iter logico-argomentativo seguito dai giudici d'appello ha assunto decisiva importanza, di per sé, la disdetta 1995. 7 Da disattendere è pure il terzo motivo, col quale, denunciando violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente de- duce che l'eccezione relativa alla presunta tacita rinnovazione del rapporto non era stata riproposta, nel secondo grado di giudizio, dagli appellanti, che si erano limitati ad eccepire la rinnovazione del con- tratto per mancanza di tempestiva disdetta, denuncian- din do, con il proposto gravame, che il locatore si era de- ciso ad adire le vie legali, per far valere la risolu- zione del rapporto, a distanza di cinque anni dalla scadenza del contratto, intervenuta nel 1992. A parte la notazione che la norma dell'art. 346 c.p.c. riguarda la parte vittoriosa nel merito (e que- sta era stata il Rende), rilevasi, invero, che nella specie, comunque, risulta ex actis (questi esaminati essendo denunciata extrapetizione) che i AN in appello avevano dedotto che il rapporto agrario doveva ritenersi tacitamente rinnovato (anche) per la totale inerzia e l'assoluto silenzio osservato dal concedente per cinque anni. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato, compensandosi tra le parti per giusti motivi le spese A del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
8 La CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 4.7.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fonato CacabreseСасавин Concetta Ammendola Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 6 FEB. 2001. IL CANCELLIERE 01 Concetta Ammendcia 3 I 0 A 1 3 D S . 5 S , T A O . R T L , L N A ' A O L S B 3 L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D A G I E E , A O L O T D T R E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 9