Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16773
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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Massime1

L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze.

Commentario1

  • 1Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16773
Data del deposito : 20 marzo 2015

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