Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze.
Commentario • 1
- 1. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16773 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 20/03/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere - N. 626
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 460/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OSAS JOHN N. IL 22/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 1931/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 21/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame di Catania confermava l'ordinanza di applicazione della cautela degli arresti domiciliari ad Osas Jhon in relazione al reato di rapina impropria aggravata.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva personalmente l'Osas deducendo:
violazione di legge in relazione all'art. 213 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Si deduceva l'illegittimità della identificazione dell'indagato avvenuta senza alcuna garanzia all'interno del Commissariato di polizia dove si trovavano le persone offese a sporgere denuncia.
2.2. Violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 443 e 628 cod. pen. Si deduceva che dagli atti non era desumibile che l'indagato avesse agito con il fine di procurasi l'ingiusto profitto derivante dalla illecita apprensione del cellulare essendo tale oggetto stato carpito esclusivamente per evitare che fossero chiamate le forze dell'ordine; tale lettura degli atti troverebbe conferma nel fatto che il telefono cellulare dopo essere stato appreso veniva abbandonato e rinvenuto in una pozzanghera poco distante dal locale.
2.3. Violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 337 cod. pen.; nella prospettiva difensiva il reato di resistenza non sarebbe integrato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poiché a causa della formazione culturale dell'indagato (nigeriano richiedente asilo che aveva visto & commettere soprusi da parte delle forze dell'ordine) lo stesso aveva male interpretato l'intervento della polizia, ritenuto arbitrario, sicché doveva ritenersi applicabile la esimente dell'art. 393 bis cod. pen. in combinato disposto con l'art. 59 cod. pen. dovendosi inquadrare la condotta dell'Osas come una reazione ad atto percepito come arbitrario.
2.4 Violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. Pen.. Si evidenzia la inadeguata valorizzazione dell'incensuratezza dell'indagato anche in considerazione del fatto che lo stesso si trovava in Italia dal gennaio 2014. Secondo il ricorrente la valutazione di tale condizione avrebbe dovuto condurre il tribunale ad effettuare una diversa valutazione dei requisisti della proporzionalità e dell'adeguatezza ed ad applicare una misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le censure mosse nei confronti della individuazione svoltasi all'interno ei locali del commissariato si polizia sono manifestamente infondate. L'individuazione di persona diretta effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese non può essere ascritta nella categoria delle ricognizioni formali effettuate ai sensi dell'art. 213 c.p.p. e segg.. Tale riconoscimento dell'indagato trova piuttosto il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni dichiari di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Tale atto deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (con riferimento alla individuazione diretta effettuata nel corso del dibattimento. Cass. Sez. 5, n. 18057 del 13/01/2010, Rv. 246862).
Tale elemento di prova dichiarativa è utile ai fini della composizione del quadro indiziario necessario per la applicazione delle misure cautelari. I gravi indizi di colpevolezza sono infatti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione informale effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (in tema di individuazione fotografica Cass. sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004 Rv. 227511).
1.2. Manifestamente infondato si presenta a che il motivo tendente ad escludere l'esistenza in capo all'indagato del dolo specifico della rapina. Secondo il ricorrente l'impossessamento del cellulare sarebbe avvenuto non per ottenere un profitto patrimoniale, ma al fine di impedire agli offesi di chiamare la polizia. Si tratta di una ricostruzione alternativa delle emergenze procedimentali non proponibile in sede di legittimità.
Il collegio aderisce, in materia di individuazione dei limiti al sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, al consolidato orientamento secondo cui le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'"iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). Nel caso di specie, il tribunale valorizza il fatto obiettivo della sottrazione del cellulare ritenendo non rilevante ai fini della integrazione del reato di rapina la possibile concomitante e, comunque, non evidente intenzione dell'indagato di impedire nell'immediato la richiesta dell'intervento della polizia (pag 5 del provvedimento impugnato). Con valutazione di merito priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, il tribunale pur ritenendo plausibile la concomitante intenzione di sottrarre il cellulare non solo al fine di trarne profitto, ma anche al fine di evitare che fossero contattate le forze dell'ordine, non ha ritenuto tale elemento idoneo ad impedire l'inquadramento del fatto nel reato di rapina rinvenendo comunque il dolo specifico richiesto dalla fattispecie astratta. La tensione della condotta verso l'impossessamento del bene viene considerata dalla Corte idonea a garantire la configurazione del dolo specifico, nulla rilevando il "motivo" remoto della sottrazione che si pone su un piano diverso rispetto alla tensione volitiva necessaria per integrare il dolo. Nessun rilievo può essere assegnato infine al fatto che il telefono trafugato sia stato poi abbandonato. Sul punto il collegio condivide l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di rapina, il profitto ingiusto perseguito dall'autore del delitto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa (Cass. sez. 1 n. 15405 del 10/02/2010, Rv. 246827; Cass. sez. 2, n. 788 del 18/12/2003 Rv. 227805).
1.3. Con riguardo alla doglianza relativa alla resistenza, il collegio ribadisce che in materia di atti arbitrar del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito il D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria.
Si è più volte stabilito il principio secondo cui la convinzione dell'imputato di opporsi ad un atto illegittimo, pur prospettata sotto il profilo dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto, si risolve in realtà - non potendosi certo configurare una buona fede relativa alla condotta di resistenza in sè considerata - nell'allegazione della supposizione soggettiva degli estremi degli atti arbitrari. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi, in adesione alla linea interpretativa costantemente tracciata dalla Cassazione, che tale norma non prevede affatto una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 c.p., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa, pertanto, trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (ex multis, Sez. 6, n. 45266 del 18/09/2008, dep. 04/12/2008, Rv. 242395). Nel caso di specie, peraltro, non è emersa, ne' è stata in alcun modo comprovata alla luce delle risultanze processuali, alcuna prova di un consapevole travalicamento da parte dei pubblici ufficiali dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, dep. 07/07/2008, Rv. 240881).
1.4. In punto di valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura imposta il ricorrente propone una lettura alternativa delle emergenze processuali che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del merito senza evidenziare manifeste illogicità del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale a sostegno della decisione reiettiva.
Il collegio condivide, sul punto, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'"iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015