Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di rapina, il profitto ingiusto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa, oltre che nell'impossessamento definitivo di essa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di rapina nel caso di sottrazione di un ciclomotore avvenuta per compiere un breve tratto di strada, e per un arco di tempo molto limitato, solo dieci minuti, seguita dalla restituzione dello stesso alla parte lesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/12/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1955
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 12530/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MA e da AR OV;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, sezione 1^ penale, in data 7 gennaio 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Sirena Pietro Antonio.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 29parzo 2002, il Tribunale di Paola dichiarò LL MA e AR OV responsabili del reato di rapina e - concesse a entrambi le attenuanti generiche e quelle previste dall'articolo 62, numeri 4 e 6, C.P. - li condannò alla pena di undici mesi di reclusione e di lire 350.000 di multa ciascuno.
Avverso tale provvedimento gli imputati proposero impugnazione, ma la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 gennaio 2002, respinse il gravame.
Ricoprono per Cassazione i due imputati personalmente deducendo, con distinti ricorsi pressoché identici nel contenuto, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'articolo 628 C.P. I due impugnanti sostengono che nel caso concreto non sussisterebbero gli estremi del delitto di rapina in quanto essi si limitarono a sottrarre alla persona offesa il ciclomotore al solo fine di compiere con lo stesso un breve tratto di strada, utilizzandolo quindi per una decina di minuti, e restituendolo subito dopo al legittimo proprietario: così che mancherebbero sia l'estremo dell'impossessamento della cosa altrui, trattandosi di semplice utilizzazione temporanea del bene trafugato, che quello del profitto ingiusto.
Inoltre, secondo la tesi difensiva, nel caso concreto si sarebbe verificata un'ipotesi di "ravvedimento dei soggetti attivi del reato".
I ricorsi sono inammissibili.
E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di rapina, il profitto ingiusto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa, oltre che nell'impossessamento definitivo di essa" (Cass. pen., sez. 2^, 2 febbraio 1984, Albieri, RV 164088;
ma vedi anche Cass. pen., 7 dicembre 1942, Giuliano, in Giust. pen., 1943, 2^, 203).
Ebbene, tale giurisprudenza - pur se datata - è assolutamente condivisibile: e in vero, che l'uso sia pure temporaneo di una cosa realizzi sicuramente gli estremi del profitto penalmente rilevante ai fini dei reati contro il patrimonio, lo si desume con assoluta certezza dalla disposizione di legge contenuta nell'articolo 626, comma 1, numero 1, C.P., che qualifica come furto punibile a querela della persona offesa il fatto di chi "ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta" ove questa "dopo l'uso momentaneo sia stata immediatamente restituita".
Ebbene, i giudici del merito si sono uniformati alla pacifica giurisprudenza su indicata: e da ciò consegue che sono del tutto destituite di fondamento le censure difensive sul punto. Infine, si osserva che è del pari manifestamente infondata la doglianza difensiva in ordine alla mancata applicazione della norma sul recesso attivo, prevista dall'articolo 56, comma 4, C.P.: e infatti, il delitto di rapina attribuito ai due imputati è stato dagli stessi compiutamente consumato;
e la restituzione del ciclomotore alla parte offesa rappresenta solo un comportamento successivo al verificarsi dell'evento, valutabile esclusivamente ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, C.P. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati tutti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di seicento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004