Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2010, n. 18057
CASS
Sentenza 13 gennaio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il riconoscimento dell'imputato, operato in videoconferenza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, esso deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze.

Commentario1

  • 1Videoconferenza: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2010, n. 18057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18057
Data del deposito : 13 gennaio 2010

Testo completo