Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato, operato in videoconferenza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, esso deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze.
Commentario • 1
- 1. Videoconferenza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2010, n. 18057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18057 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
180 57 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
- Presidente - N. 48
- Consigliere - Dott. ANDREA COLONNESE
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI N. 17034/2009
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CUTELLE' US N. IL 02/04/1961 avverso la sentenza n. 24/2006 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. AN Managò
ASI.
FATTO
Il giorno 11 gennaio 1991, in Laureana di Borrello, NC ND e An-
tonio ND furono vittime di un agguato con uso di armi da fuoco, in esito al qua- le il primo perse la vita e il secondo rimase ferito. Secondo quanto emerso dalle inda- gini svolte e dal racconto dei collaboratori di giustizia, il fatto di sangue fu uno dei tan- ti momenti che caratterizzavano una cruenta guerra in corso a quell'epoca fra clan ma- fiosi insediati nella zona.
Altro grave episodio si volse il 17 settembre 1991, quando nel territorio di Po- listena uno scontro a fuoco con armi automatiche diede luogo alla morte di AN
CE e IC CE, nonché al ferimento di IA CE e NC RA.
I due delitti in questione formarono oggetto di un imponente procedimento penale, denominato "Tirreno", che si concluse con la condanna - passata in giudicato
- di numerosi appartenenti al clan UT, individuati come componenti dei
-
due gruppi di fuoco autori degli eccidi. Dallo stesso processo uscì invece assolto OC co LL, indicato come correo dal collaborante NN SO, ma risultato inve- ce innocente in forza di un alibi documentato che lo collocava presso la USL di Ivrea,
a ricevere cure mediche, nello stesso giorno 11 gennaio 1991 in cui si era verificato il primo fatto di sangue.
Sul presupposto, avvalorato dalle dichiarazioni degli altri collaboranti, che il
SO fosse incorso in errore di persona, confondendo RO LL col di lui fratello
PE, veniva quindi istaurato un nuovo procedimento penale contro quest'ultimo per gli omicidi tentati e consumati di cui sopra, nonché per i connessi reati in materia di armi.
La Corte d'Assise di Palmi, con sentenza in data 13 maggio 2003 confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, condannò l'imputato alla pena di diciotto anni di reclusione;
ma ambedue le pronunce furono annullate dalla prima sezione di questa Corte Suprema con sentenza datata 5 aprile 2005, essendosi rilevata una nullità insanabile derivante da un vizio di composizione del collegio giudicante di primo gra- do.
Il giudizio di rinvio si è concluso con una nuova sentenza di condanna, con- fermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza del 15 gennaio
-2- 2009, qui denunciata.
Ha ritenuto il giudice del secondo appello, in piena assonanza con quello di rinvio, che le dichiarazioni rese dal collaborante SO fossero credibili ed affidabili, come già ritenuto in numerosi processi conclusisi con sentenze passate in giudicato, soprattutto in ragione della sua diretta partecipazione ai fatti narrati;
e che il solo errore da lui commesso consistesse nell'aver creduto che la persona coinvolta nelle due azio- ni criminose per cui si procede si chiamasse RO LL, per averlo confuso col fra- tello a lui somigliante: e ciò anche a motivo della scarsa conoscenza dei componenti della famiglia, con la quale egli aveva collaborato soltanto occasionalmente in quanto appartenente ad un'altra cosca. D'altra parte - ha osservato, ancora, quel collegio -
l'identità di PE LL era stata confermata dal collaboratore nel corso di due ricognizioni, malgrado all'epoca dei fatti il soggetto in questione portasse la barba e malgrado l'inserimento di RO LL fra i soggetti presentatigli nella seconda rico- gnizione.
A ciò dovevano aggiungersi i riscontri rivenienti dalle conformi propalazioni dei collaboranti IC NN, PE MO e ET LB, confermati- ve non soltanto della partecipazione di PE LL agli episodi omicidiari, ma al- tresì dell'errore di persona nel quale era incorso il SO: errore accolto con esultanza dagli imputati e non immediatamente denunciato da RO LL, che si era assog- gettato a tre anni di ingiusta detenzione allo scopo di screditare, al momento opportu- no, l'attendibilità del SO quale collaboratore di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione PE LL, per il tramite del difen- sore, deducendo censure riconducibili a quattro motivi.
Col primo motivo, articolato in più censure, affrontando il tema dell'omicidio
ND il ricorrente contrasta il convincimento del giudice di merito, secondo cui
NN SO avrebbe soltanto errato nell'attribuire il nome RO alla persona partecipe dell'agguato, intendendo comunque riferirsi all'odierno imputato;
a confuta- zione adduce che il SO ebbe da subito a individuare fotograficamente il correo, rico- noscendolo nell'immagine di RO LL mostratagli dalla polizia giudiziaria.
Quanto a IC NN, sottolinea che costui ebbe modo di vedere l'immagine del-
l'imputato in videoconferenza, fin dalla prima celebrazione del processo di primo gra-
-3- do, sicché ogni suo successivo riconoscimento è rimasto condizionato da quella prima osservazione. Quanto a PE MO, deduce l'erroneità della sua prima ricogni- zione e il ricorso a un procedimento "per esclusione" che assume aver inficiato quella successiva. Quanto a ET LB, deduce l'irritualità della ricognizione effet- tuata in prime cure e il risultato negativo della seconda (in cui aveva indicato RO
LL).
Col secondo motivo il ricorrente, ponendo in dubbio la solidità dell'alibi di
RO LL, lamenta che non si sia dato ingresso alla propria istanza istruttoria volta ad accertare con quali modalità fosse stata effettuata l'identificazione del soggetto pre- sentatosi alla USL di Ivrea e in quale orario egli fosse stato sottoposto a medicazione.
Col terzo motivo, soffermandosi sull'episodio del 17 settembre 1991, sostiene non esservi stato alcun riconoscimento da parte del MO, osservando al contempo come l'LB abbia indicato quale partecipante TO LL e non PE.
-e ultimo - motivo, infine, il ricorrente deduce carenza di motiva- Col quarto zione in ordine alla modulazione della pena, lamentando non essersi tenuto conto della propria incensuratezza e della costante attività lavorativa.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
All'interno del primo motivo di gravame, sviluppato attraverso la revisione critica delle dichiarazioni e degli atti di individuazione rivenienti dai diversi collabora- tori di giustizia e posti a base della condanna di PE LL, si distinguono per un verso censure riferite alle modalità di acquisizione degli elementi probatori in di- scorso, e, per altro verso, censure riferite alla valutazione datane dal giudice di merito in riferimento ai criteri fissati dall'art. 192 c.p.p..
Al primo gruppo appartiene, innanzi tutto, la contestazione riguardante la ge- nuinità della ricognizione effettuata da IC NN in videoconferenza, unitamente a quelle successive confermative di essa, perché inficiate a dire della difesa dal fatto che allo NN era ben noto che la persona mostratagli attraverso il video era per l'appunto l'imputato PE LL;
nonché la contestazione riguardante la ritualità della ricognizione effettuata da ET LB, a sua volta inficiata dal rifiuto del Presidente della Corte di ammettere RO LL fra le persone da porre a raffronto, a motivo della sua eccessiva somiglianza col fratello. At
- 4- All. Jaffronto, a motive della sua eccessiva somiglianza col fratello. Al secondo gruppo ap- partengono i rilievi indirizzati a contestare le risultanze delle ricognizioni effettuate da
NN SO, sul presupposto che egli avesse originariamente riconosciuto il cor- reo in una fotografia di RO LL mostratagli dalla polizia;
ed altresì a negare che lo stesso SO avesse mai effettuato un riconoscimento certo di PE LL;
vi appartengono, inoltre, le notazioni volte ad enfatizzare le incertezze e l'esito, in taluni casi negativo, dei riconoscimenti operati dallo NN, dall'LB e da PE
MO.
Sugli argomenti or ora sintetizzati corre l'obbligo, innanzi tutto, di osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità “il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo pa- radigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testi- monianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen." (Cass. 3 dicembre 2004 n. 3642); il principio suesposto è, evidentemente, appli- cabile anche quando la testimonianza e il connesso riconoscimento abbiano luogo in videoconferenza: e conferma la piena utilizzabilità del riconoscimento così effettuato, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze. Quanto alla scelta delle persone cui accostare l'imputato per la ricognizione, va ricordato che – secondo un costante indirizzo giurisprudenziale - l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 214 c.p.p. non induce la nullità del mezzo istruttorio, onde i risultati di esso possono essere utilizzati dal giudice, sulla base del suo prudente apprezzamento (Cass.
18 febbraio 2002 n. 5150; Cass. 15 giugno 1994 n. 9676).
Il gruppo di censure inerenti alla valutazione delle ricognizioni, dietro l'appa- rente denuncia di violazione dei criteri di legge, si traduce in realtà in altrettante solle- citazioni alla rivisitazione del merito.
In esito all'esame delle carte processuali ha ritenuto la Corte d'Assise d'Ap- pello, in piena assonanza col convincimento espresso dal giudice di primo grado in se- de di rinvio, che nessuna fotografia effigiante alcuno dei due fratelli LL fosse stata mai esibita al SO in sede di indagini, ad onta del fallace ricordo serbato in tal senso
-5- GS. dal collaborante. Ha inoltre rilevato che costui, chiamato a una prima ricognizione il 5 febbraio 2003, ebbe a individuare l'imputato fra altre tre persone;
e che ancora il 14 febbraio 2006, lo riconobbe con certezza sebbene fosse accostato a due suoi fratelli molto somiglianti, fra cui lo stesso RO LL. Altre ricognizioni con esito positivo
- si legge ancora nella sentenza - furono operate da IC NN, non soltanto du- rante il suo esame dibattimentale, ma anche in due formali ricognizioni operate il 17 novembre 2003 e il 16 dicembre 2005; da PE MO il 16 dicembre 2005; da
ET LB il 17 gennaio 2003. Da tutto ciò quel collegio ha tratto la conclusio- ne che il risultato complessivo delle ricognizioni effettuate, malgrado l'esito negativo di alcune di esse, non avesse smentito l'indicazione, rilasciata dai collaboratori, di
PE LL quale compartecipe dei reati per cui si procede, a correzione dell'er- rore iniziale del SO, che aveva invece indicato RO LL.
Il convincimento circa la responsabilità dell'imputato non si è dunque formato esclusivamente sull'esito positivo delle ricognizioni dianzi indicate, ma sul narrato dei collaboratori e in particolarⓇ di quanti, per una conoscenza diretta dei fratelli LL, avevano ben potuto distinguerli l'uno dall'altro all'epoca dei fatti: anche se l'intervallo di tempo trascorso e il mutamento nell'aspetto fisico (al tempo dei delitti, si osserva nella sentenza, PE LL portava la barba) poteva aver dato luogo ad episodici errori in sede di ricognizione giudiziale.
Lo sforzo della difesa di contrastare i presupposti fattuali della linea argomen- tativa così addotta si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito: il che non è consentito nel giudizio di cassazione.
Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio- ne o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque e- straneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali
-6- (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso. È indubbiamente condivisibile l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'intervenuta assoluzione di RO LL non è preclusiva della astratta possibilità di accertare incidenter tantum la di lui responsabilità, attesa l'inopponibilità del giudicato
-
all'odierno imputato rimasto estraneo a quel giudizio. Tuttavia, rimanendo acquisito il compendio probatorio sul quale il giudice del precedente processo ha fondato il giudizio di solidità dell'alibi dell'imputato di allora, il rovesciamento di esso avrebbe richiesto l'apporto di una prova di decisiva valenza, idonea a confutare le risultanze documentali che davano RO LL presente all'ospedale di Castellamonte (e cioè lontanissimo dal luogo del delitto), il giorno 11 gennaio 1991 dalle ore 10 in avanti, per la rimozione dei punti di sutura di una ferita alla gamba destra.
Orbene, la prova di cui l'odierno ricorrente lamenta la mancata acquisizione, e cioè lo svolgimento di indagini presso l'USL di Ivrea allo scopo di accertare se la per- sona presentatasi sotto il nome di RO LL fosse stata identificata, nonché l'ora della medicazione, è priva del necessario carattere di decisività. È invero di tutta evi- denza che, anche qualora ne risultasse la mancata identificazione del paziente sottopo- sto alla rimozione dei punti, non sarebbe comunque lecito trarne la conseguenza che si fosse trattato di persona diversa da RO LL;
e quand'anche fosse possibile accertare l'ora esatta della medicazione, il dato non varrebbe da solo a smentire l'alibi di cui si discute, essendosi già ritenuta sufficiente a corroborarlo la presenza documentata a Castellamonte a partire dalle ore 10 di quel giorno.
Ed infine va ancora osservato, in assonanza col giudice di merito, che anche l'eventuale caduta dell'alibi di RO LL non varrebbe, da sola, a scagionare l'attuale imputato, la cui affermazione di responsabilità non discende automaticamente dall'innocenza del fratello, ma è il frutto di una complessiva analisi delle risultanze a suo carico, recate dall'apporto dei collaboratori di giustizia.
Il terzo motivo, con cui il ricorrente ritorna sul tema della propria individua- zione quale correo in rapporto al delitto del 17 settembre 1991, non richiede una tratta-
zione particolarmente diffusa alla luce di quanto dianzi osservato a proposito del primo motivo.
-7- Con riferimento agli episodi criminosi nei quali era stato coinvolto, Annunzia- to SO aveva inizialmente indicato quale compartecipe RO LL;
le propalazioni degli altri collaboratori hanno permesso di far luce sull'errore di persona nel quale egli era incorso e di individuare, conseguentemente, nell'odierno imputato la persona cui il
SO aveva inteso riferirsi nella sua narrazione: il che è stato giudicato idoneo a far ri- tenere PE LL corresponsabile di tutti i reati originariamente attribuiti al fra- tello a seguito delle propalazioni del SO, fra cui il duplice omicidio del 17 settembre
1991 e i connessi tentati omicidi. La valutazione di tali risultanze e delle ricognizioni di persona, che ha condotto la Corte territoriale alla conclusione descritta, è sorretta -
-
come si è visto - da congrua e logica motivazione, per cui si sottrae al sindacato di le- gittimità.
Non diversamente è a dirsi a proposito della determinazione della pena, inve- stita dal quarto motivo di ricorso. In proposito va rimarcato che la modulazione del trattamento sanzionatorio è statuizione che l'ordinamento, entro i limiti edittali, rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Assise d'Appello non ha mancato di motiva- re la propria decisione sul punto, con l'osservare che la pena irrogata, assai prossima ai minimi edittali nella sua quantificazione di base, è stata ulteriormente diminuita per la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti con- testate;
il contenuto aumento a titolo di continuazione ha condotto a un risultato con-
clusivo di diciotto anni di reclusione, giudicato del tutto congruo in relazione alla gra- vità dei fatti. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo a- deguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessa- rio, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
-8- la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
IL PRESIDENTE
VALS IL CONSIGLIERE EST.
Park GSI.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 1.2 MAG. 2010.
M
AL CANCELLIERE E
R
P
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S
Carmela Lanzuise auju
-9-