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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6975/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6975/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Trecastagni (CT), in via Luigi Capuana n. 40, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di
PI, OV AL, LT EL, AB AN e LA MP, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
CONTUMACE
OGGETTO: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, parte ricorrente - premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di Scuola CP_1
Secondaria attualmente in servizio presso l'Istituto “Malerba” di Catania - ha esposto di avere lavorato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022, con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) senza aver fruito, a domanda, delle ferie e dei riposi per festività soppresse maturati per ciascun anno (per un totale di 19,67 giorni nell'a.s.
2016/2017; 18,67 giorni nell'a.s. 2017/2018; 20,56 giorni nell'a.s. 2021/2022), né aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Ha riferito di non aver chiesto di usufruire dei giorni di ferie/festività residui e di non essere mai stata formalmente invitata dalla parte datoriale a godere delle ferie né espressamente avvisata della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva.
Ha, altresì, puntualizzato come il abbia erroneamente considerato quali CP_1 giorni di ferie goduti quelli ricompresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno in cui non sono previste lezioni, bensì attività didattiche e funzionali all'insegnamento non necessariamente richiedenti la presenza fisica a scuola, ma comunque l'obbligo di restare a disposizione dell'Istituzione scolastica, trattandosi di una disponibilità che “va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” (Cass., Sez. Lav., n. 23934/2020).
Ha evidenziato l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie e dei riposi per le festività soppresse non goduti dal personale scolastico, rimarcando che, in assenza di un'esplicita richiesta del docente e di un'apposita autorizzazione del dirigente scolastico, il non può automaticamente collocare i CP_1 docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Ha lamentato la violazione dell'art. 13, comma 8, Contratto Collettivo Nazionale
Comparto Scuola 2006-2018, secondo cui le ferie vengono concesse dal dirigente scolastico previa domanda del docente e non d'ufficio - principio confermato altresì dall'art. 95, comma
9, C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 – riportando, al riguardo, quanto statuito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022: “[…] deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle pagina 2 di 12 lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Ed ancora, ha chiarito che la distinzione – ex art. 1, comma 54, L. n. 228/2012 - tra i giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e i giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante lo svolgimento delle lezioni) si rivolge al dirigente scolastico, il quale è tenuto ad accogliere le istanze di fruizione delle ferie avanzate nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono fissati esami di Stato, scrutini o altre attività valutative.
Ha dedotto che la disciplina normativa nazionale, in particolare “l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ha aggiunto che grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo del fatto che la mancata fruizione comporta la perdita del relativo indennizzo.
Per corroborare la propria tesi, si è avvalsa altresì dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli pagina 3 di 12 assunti a tempo determinato - precetti disciplinati dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.99, allegato alla Direttiva 1999/70/CE – non essendo corretto ritenere la medesima prestazione, resa durante la sospensione delle lezioni frontali,
“periodo di lavoro” per i primi e “periodo di riposo” per i secondi.
In merito alla prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, parte ricorrente ha menzionato, tra le altre, la sentenza della Suprema Corte n. 3021/2020, al fine di ribadire come - nel caso di specie – si applichi il termine ordinario decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, nonché ha aggiunto di aver inviato, in data
23 aprile 2025, apposita lettera di messa in mora rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
Ha, quindi, chiesto, in mancanza di invito alcuno a fruire delle ferie e di informazioni sulle conseguenze della mancata fruizione delle stesse, il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.733,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute nei periodi indicati in ricorso.
Su tali premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €=3.733,79= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18
e 2021/22 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”, instando per la rifusione delle spese di lite, da maggiorarsi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2024, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Di contro, il - sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio - non si è costituito.
In esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
**********
pagina 4 di 12 2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito e, pertanto, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ne va dichiarata la contumacia.
2.1 Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla monetizzazione dei giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato alle dipendenze del convenuto negli anni CP_1 scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022, quale docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con conseguente pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con molteplici sentenze (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. nn.
16715/2024, 13440/2024, 14628/2022), richiamate anche dai numerosi precedenti sezionali in materia1.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., n. 13440/2024).
Può pertanto richiamarsi integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ricostruisce sistematicamente la materia.
pagina 5 di 12 Al riguardo, la Corte ha premesso trattarsi di principio già affermato con sentenza n.
14268 del 5 maggio 2022 e ha illustrato “tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012”.
Quanto alle disposizioni contrattuali ha esposto “Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. Pt_2
13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
pagina 6 di 12 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”.
Quanto alla normativa in materia, ha poi soggiunto “Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe pagina 7 di 12 violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
pagina 8 di 12 Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
(…) Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie pagina 9 di 12 annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
4. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, innanzitutto, che dalla documentazione in atti appare comprovato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo CP_1 determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022 per i periodi dedotti in ricorso (cfr. doc. “Contratti” allegato al ricorso depositato in data 10.07.2025).
Con riguardo a questi ultimi, il ricorrente ha indicato i giorni di ferie maturati calcolati secondo i parametri di cui alle tabelle stipendiali allegate al CCNL di comparto (cfr. tabelle stipendiali allegate al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il numero di giorni di ferie maturati e non goduti dal docente è pari a complessivi n. 52,90 di cui segnatamente n. 17,67 giorni nell'a.s.
2016/2017, n. 16,67 giorni nell'a.s. 2017/2018 e n. 18,56 giorni nell'a.s. 2021/2022 (cfr. tabella a pag. 22 del ricorso depositato in data 10.07.2025).
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta del dipendente, complessivamente pari a 52,90 giorni, con pagina 10 di 12 conseguente condanna del al relativo pagamento oltre Controparte_1 accessori.
Al numero di giorni di ferie così determinato vanno, inoltre, aggiunti i giorni maturati dal docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, condividendosi il più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 8926).
Ne deriva, quindi, che anche le giornate di cui all'art. 1 L. n. 937/1977 vanno computate ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva ed il loro ammontare deve essere determinato in misura proporzionale al servizio prestato.
Ciò posto, il numero di giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti dal docente è pari alla somma complessiva di 58,90, di cui segnatamente n. 19,67 nell'a.s.
2016/2017 (17,67 + 2 f.s.), n. 18,67 nell'a.s. 2017/2018 (16,67 + 2 f.s.) e n. 20,56 nell'a.s.
2021/2022 (18,56 + 2 f.s.).
In ordine al quantum debeatur, assumendosi quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso (pari ad € 63,84 per l'anno scolastico 2016/2017, € 64,34 per l'anno 2017/2018 e € 65,75 per l'anno scolastico 2021/2022) - ne consegue che spetta alla parte ricorrente il credito complessivo dedotto in ricorso di € 3.733,79, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute in relazione agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022.
Orbene, il deve pertanto essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 3.733,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. n. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4, comma 1 bis ivi contenuto, vanno poste a carico di parte pagina 11 di 12 convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 10 luglio 2025 nei confronti del Controparte_2
in persona del pro tempore, uditi i procuratori della parte ricorrente e
[...] CP_3 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1 in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2021/2022 per n. 58,90 giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento della somma di € 3.733,79, oltre accessori dal dovuto al Controparte_4 soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catania, 20 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza n.5522/2024 pubbl. il 08/12/2024 resa nel giudizio RG n. 5737/2024 est. dott.ssa V. Scardillo, sentenza n.137/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11229/2024 est. dott.ssa L. Renda, sentenza n.138/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11138/2024 est. dott.ssa L. Renda)
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6975/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Trecastagni (CT), in via Luigi Capuana n. 40, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di
PI, OV AL, LT EL, AB AN e LA MP, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
CONTUMACE
OGGETTO: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, parte ricorrente - premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di Scuola CP_1
Secondaria attualmente in servizio presso l'Istituto “Malerba” di Catania - ha esposto di avere lavorato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022, con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) senza aver fruito, a domanda, delle ferie e dei riposi per festività soppresse maturati per ciascun anno (per un totale di 19,67 giorni nell'a.s.
2016/2017; 18,67 giorni nell'a.s. 2017/2018; 20,56 giorni nell'a.s. 2021/2022), né aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Ha riferito di non aver chiesto di usufruire dei giorni di ferie/festività residui e di non essere mai stata formalmente invitata dalla parte datoriale a godere delle ferie né espressamente avvisata della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva.
Ha, altresì, puntualizzato come il abbia erroneamente considerato quali CP_1 giorni di ferie goduti quelli ricompresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno in cui non sono previste lezioni, bensì attività didattiche e funzionali all'insegnamento non necessariamente richiedenti la presenza fisica a scuola, ma comunque l'obbligo di restare a disposizione dell'Istituzione scolastica, trattandosi di una disponibilità che “va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” (Cass., Sez. Lav., n. 23934/2020).
Ha evidenziato l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie e dei riposi per le festività soppresse non goduti dal personale scolastico, rimarcando che, in assenza di un'esplicita richiesta del docente e di un'apposita autorizzazione del dirigente scolastico, il non può automaticamente collocare i CP_1 docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Ha lamentato la violazione dell'art. 13, comma 8, Contratto Collettivo Nazionale
Comparto Scuola 2006-2018, secondo cui le ferie vengono concesse dal dirigente scolastico previa domanda del docente e non d'ufficio - principio confermato altresì dall'art. 95, comma
9, C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 – riportando, al riguardo, quanto statuito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022: “[…] deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle pagina 2 di 12 lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Ed ancora, ha chiarito che la distinzione – ex art. 1, comma 54, L. n. 228/2012 - tra i giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e i giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante lo svolgimento delle lezioni) si rivolge al dirigente scolastico, il quale è tenuto ad accogliere le istanze di fruizione delle ferie avanzate nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono fissati esami di Stato, scrutini o altre attività valutative.
Ha dedotto che la disciplina normativa nazionale, in particolare “l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ha aggiunto che grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo del fatto che la mancata fruizione comporta la perdita del relativo indennizzo.
Per corroborare la propria tesi, si è avvalsa altresì dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli pagina 3 di 12 assunti a tempo determinato - precetti disciplinati dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.99, allegato alla Direttiva 1999/70/CE – non essendo corretto ritenere la medesima prestazione, resa durante la sospensione delle lezioni frontali,
“periodo di lavoro” per i primi e “periodo di riposo” per i secondi.
In merito alla prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, parte ricorrente ha menzionato, tra le altre, la sentenza della Suprema Corte n. 3021/2020, al fine di ribadire come - nel caso di specie – si applichi il termine ordinario decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, nonché ha aggiunto di aver inviato, in data
23 aprile 2025, apposita lettera di messa in mora rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
Ha, quindi, chiesto, in mancanza di invito alcuno a fruire delle ferie e di informazioni sulle conseguenze della mancata fruizione delle stesse, il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.733,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute nei periodi indicati in ricorso.
Su tali premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €=3.733,79= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18
e 2021/22 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”, instando per la rifusione delle spese di lite, da maggiorarsi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2024, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Di contro, il - sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio - non si è costituito.
In esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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pagina 4 di 12 2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito e, pertanto, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ne va dichiarata la contumacia.
2.1 Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla monetizzazione dei giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato alle dipendenze del convenuto negli anni CP_1 scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022, quale docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con conseguente pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con molteplici sentenze (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. nn.
16715/2024, 13440/2024, 14628/2022), richiamate anche dai numerosi precedenti sezionali in materia1.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., n. 13440/2024).
Può pertanto richiamarsi integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ricostruisce sistematicamente la materia.
pagina 5 di 12 Al riguardo, la Corte ha premesso trattarsi di principio già affermato con sentenza n.
14268 del 5 maggio 2022 e ha illustrato “tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012”.
Quanto alle disposizioni contrattuali ha esposto “Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. Pt_2
13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
pagina 6 di 12 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”.
Quanto alla normativa in materia, ha poi soggiunto “Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe pagina 7 di 12 violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
pagina 8 di 12 Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
(…) Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie pagina 9 di 12 annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
4. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, innanzitutto, che dalla documentazione in atti appare comprovato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo CP_1 determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022 per i periodi dedotti in ricorso (cfr. doc. “Contratti” allegato al ricorso depositato in data 10.07.2025).
Con riguardo a questi ultimi, il ricorrente ha indicato i giorni di ferie maturati calcolati secondo i parametri di cui alle tabelle stipendiali allegate al CCNL di comparto (cfr. tabelle stipendiali allegate al ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il numero di giorni di ferie maturati e non goduti dal docente è pari a complessivi n. 52,90 di cui segnatamente n. 17,67 giorni nell'a.s.
2016/2017, n. 16,67 giorni nell'a.s. 2017/2018 e n. 18,56 giorni nell'a.s. 2021/2022 (cfr. tabella a pag. 22 del ricorso depositato in data 10.07.2025).
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta del dipendente, complessivamente pari a 52,90 giorni, con pagina 10 di 12 conseguente condanna del al relativo pagamento oltre Controparte_1 accessori.
Al numero di giorni di ferie così determinato vanno, inoltre, aggiunti i giorni maturati dal docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, condividendosi il più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 8926).
Ne deriva, quindi, che anche le giornate di cui all'art. 1 L. n. 937/1977 vanno computate ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva ed il loro ammontare deve essere determinato in misura proporzionale al servizio prestato.
Ciò posto, il numero di giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti dal docente è pari alla somma complessiva di 58,90, di cui segnatamente n. 19,67 nell'a.s.
2016/2017 (17,67 + 2 f.s.), n. 18,67 nell'a.s. 2017/2018 (16,67 + 2 f.s.) e n. 20,56 nell'a.s.
2021/2022 (18,56 + 2 f.s.).
In ordine al quantum debeatur, assumendosi quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso (pari ad € 63,84 per l'anno scolastico 2016/2017, € 64,34 per l'anno 2017/2018 e € 65,75 per l'anno scolastico 2021/2022) - ne consegue che spetta alla parte ricorrente il credito complessivo dedotto in ricorso di € 3.733,79, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute in relazione agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2021/2022.
Orbene, il deve pertanto essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 3.733,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. n. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4, comma 1 bis ivi contenuto, vanno poste a carico di parte pagina 11 di 12 convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 10 luglio 2025 nei confronti del Controparte_2
in persona del pro tempore, uditi i procuratori della parte ricorrente e
[...] CP_3 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1 in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2021/2022 per n. 58,90 giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento della somma di € 3.733,79, oltre accessori dal dovuto al Controparte_4 soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catania, 20 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza n.5522/2024 pubbl. il 08/12/2024 resa nel giudizio RG n. 5737/2024 est. dott.ssa V. Scardillo, sentenza n.137/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11229/2024 est. dott.ssa L. Renda, sentenza n.138/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11138/2024 est. dott.ssa L. Renda)